REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 1994 

  Stralcio  di  un'area  ubicata  nel  comune  di Livigno dall'ambito
territoriale  n.  2  individuato  con  deliberazione   della   giunta
regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per l'adeguamento tecnologico
di un esistente impianto di produzione del conglomerato bituminoso da
parte del sig. Guana Giuseppe. (Deliberazione n. V/51485).
(GU n.225 del 26-9-1994)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859  del  10
dicembre  1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree di
particolare interesse ambientale a norma della legge 8  agosto  1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per  il  rilascio
dell'autorizzazione  ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la
realizzazione di opere insistenti su aree  di  particolare  interesse
ambientale  individuate  dalla  regione  a norma della legge 8 agosto
1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";
  Richiamata la delibera di giunta regionale n. 22971 del  25  maggio
1992  con  la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le
procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge  29
giugno  1939,  n.  1497,  fissati con la sopracitata deliberazione di
giunta  regionale  n.  31898/88,  anche  ad  opere  di   riconosciuta
rilevanza economico-sociale;
  Vista  l'istanza  di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale  in  data  7  gennaio
1994,  prot.  n.  545,  dal  sig.  Guana  Giuseppe  per l'adeguamento
tecnologico di un esistente impianto di produzione  del  conglomerato
bituminoso,  mappali  13,  15,  142, 143, 144, 145, foglio 49 (per la
sola  parte  interessata  dall'intervento)   sottoposta   a   vincolo
paesaggistico  in  forza  della  legge  n. 431/85, nonche' gravata da
vincolo di immodificabilita' ed inedificabilita'  temporanea  di  cui
all'art.  1-ter  della  legge  8  agosto  1985,  n.  431,  in  quanto
ricompresa   nell'ambito   territoriale   n.   2,   individuato   con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Verificato,  in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della
legge  8  agosto  1985,  n.  431: cio' in considerazione del limitato
impatto ambientale delle opere;
  Atteso che si  e'  proceduto,  relativamente  all'area  interessata
dall'opera  proposta,  a  verificare  che  la  stessa  non risulti in
contrasto con tutti quegli elementi di carattere  ambientale,  propri
della proposta di piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della
pianificazione paesistica;
  Vista la delibera del consiglio comunale di Livigno (Sondrio) n. 80
del 30 novembre 1992;
  Riconosciuto, in  base  alle  attestazioni  e  alla  documentazione
prodotta,  la particolare rilevanza economico e sociale dell'opera in
argomento,  diretta  al  soddisfacimento  di  interessi  economici  e
sociali  consistenti  nell'adeguare alla vigente normativa l'impianto
di produzione del conglomerato bituminoso esistente  con  contestuale
eliminazione di elementi pregiudizievoli per l'ambiente;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,   in   considerazione  dell'improcrastinabile  esigenza  di
soddisfare i suddetti interessi economici e sociali ad essa  sottesi,
i  quali  rivestono  una  rilevanza  ed  urgenza  tali  che la giunta
regionale non puo' esimersi dal prendere in  esame,  in  ragione  dei
problemi  gestionali  correlati al particolare regime di salvaguardia
cui l'area in questione risulta assoggettata;
  Ritenuto opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare  l'area
interessata  dall'opera  in  oggetto,  dall'ambito territoriale n. 2,
individuato e perimetrato con deliberazione di  giunta  regionale  n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge
29 giugno 1939, n. 1497, si procedera' a valutare  la  compatibilita'
dell'opera  in  ordine  alla  piu'  puntuale  localizzazione  e  alla
migliore qualificazione progettuale;
  Dato atto che ai sensi  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  n.
40/1993  come  modificato  dall'art.  1  del  decreto  legislativo n.
479/1993 la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
  1) di stralciare, per le motivazioni di  cui  in  premessa,  l'area
ubicata  in  comune  di  Livigno (Sondrio), mappali 13, 15, 142, 143,
144, 145, foglio 49 (per la sola parte  interessata  dall'intervento)
dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza  dello stralcio disposto al
punto 1 della presente deliberazione,  l'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
  3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12  del  regolamento  3
giugno  1940,  n.  1357,  e  nel  Bollettino  ufficiale della regione
Lombardia, come  previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della  legge
regionale  17  maggio 1985, n.  57, cosi' come modificato dalla legge
regionale 12 settembre 1986, n.  54.
   Milano, 19 aprile 1994
                                           Il presidente: GHILARDOTTI
Il segretario: FERMO