Determinazione del contingente delle monete d'argento da L. 500, 200 e 100 celebrative del 1 centenario della fondazione della Banca d'Italia.(GU n.189 del 13-8-1994)
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1451, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 100; Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500; Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 200; Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154; Visto il decreto ministeriale del 3 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 27 novembre 1993, concernente l'emissione delle monete d'argento da L. 500, 200 e 100 celebrative del 1 centenario della fondazione della Banca d'Italia; Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 dicembre 1993, concernente le modalita' di cessione delle suddette monete nella versione "ordinaria" e in quella "proof"; Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1 marzo 1994, concernente la proroga dei termini di prenotazione delle monete in questione; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Decreta: I contingenti, in valore nominale, delle nuove monete d'argento da L. 500, 200 e 100 celebrative del 1 centenario della fondazione della Banca d'Italia vengono cosi' stabiliti: L. 31.250.000 per le monete da L. 500 pari a n. 62.500 pezzi; L. 12.500.000 per le monete da L. 200 pari a n. 62.500 pezzi; L. 6.250.000 per le monete da L. 100 pari a n. 62.500 pezzi. Le serie - costituite dalle suddette monete - cedute ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, risultano pari a n. 52.100 emesse nella versione "ordinaria" e n. 10.400 emesse nella versione "proof". Il presente decreto sara' inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 luglio 1994 p. Il direttore generale: PAOLILLO