Autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto per l'esecuzione di lavori suppletivi e di variante di progetti originari in materia di acquedotti non di competenza statale finanziati con mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Lombardia.(GU n.189 del 13-8-1994)
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 1988); Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1989, 20 giugno 1991 e 25 luglio 1991 con i quali e' stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Lombardia, di mutui finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante il "Completamento, rifacimento e ampliamento della rete idricato" del comune di Urgnano (Bergamo) dell'importo complessivo di L. 1.175.000.000; Vista la deliberazione n. 418173000 del 25 ottobre 1990 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di lire 1.057,5 milioni al sopracitato progetto; Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante "Disposizioni in materia di finanza pubblica", in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale "le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento"; Vista la perizia suppletiva e di variante del marzo 1992, a firma del direttore dei lavori geom. Mauro Dalzano, per un importo invariato di L. 1.175.000.000, riguardante opere non previste nel progetto originario consistenti nella diversa tecnica di trivellazione del pozzo, posa in opera di due elettropompe, posa in opera di tubazioni, con la quale si propone di utilizzare per le maggiori spese le somme derivanti dalle economie di appalto ammontanti a L. 83.037.500; Vista la deliberazione n. 313 in data 4 agosto 1992 con la quale la giunta comunale del comune di Urgnano (Bergamo) ha approvato la succitata perizia di variante e suppletiva per un importo dei lavori di L. 860.487.500; Visti la nota n. 1261 del 7 aprile 1993 con la quale il dirigente del servizio provinciale del genio civile di Milano ha espresso parere favorevole, in linea tecnica, sulla citata perizia suppletiva e di variante; Vista la delibera 25 maggio 1993, n. 36573, della giunta della regione Lombardia, con la quale viene chiesta al Ministero dei lavori pubblici l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/91, per i citati lavori suppletivi e di variante; Viste le risultanze favorevoli dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilita' fissati dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Lombardia e' autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto del progetto di "Completamento, rifacimento e ampliamento della rete idrica" del comune di Urgnano (Bergamo), finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti di lire 1.057,5 milioni, per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante di cui alla perizia di variante e suppletiva richiamata nelle premesse. Roma, 25 luglio 1994 Il Ministro: RADICE