Autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto per l'esecuzione di lavori suppletivi e di variante di progetti originari in materia di acquedotti non di competenza statale finanziati con mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Toscana.(GU n.189 del 13-8-1994)
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 1988); Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1989 con il quale e' stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Toscana, di mutui finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante il "Progetto di risanamento ed adeguamento dei sistemi acquedotto per capoluogo e frazioni" del comune di Pontremoli (Massa Carrara), dell'importo complessivo di L. 6.394.383.631; Vista la deliberazione n. 417770300 dell'8 giugno 1990 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di lire 5.755 milioni al sopracitato progetto; Visto che sono in corso di ultimazione i lavori per la realizzazione del progetto originario finanziato; Considerato che a seguito di convenzione tra il comune e la regione Toscana non e' possibile affidare alla stessa impresa esecutrice dei lavori originari la realizzazione di ulteriori opere da eseguire con le consistenti economie di appalto disponibili dell'importo di L. 994.986.243; Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante "Disposizioni in materia di finanza pubblica", in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale "le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento"; Visto il "Progetto per l'utilizzazione delle economie di appalto per l'integrazione e il completamento del progetto originario", a firma dell'ing. Enrico Tondin, del maggio 1993, per un importo complessivo di L. 994.986.243 (pari alle economie realizzate), con il quale si intende eseguire ulteriori lavori per sanare situazioni di grave insufficienza idrica evidenziate durante l'esecuzione dei lavori previsti dal progetto originario; Vista la deliberazione della giunta comunale n. 354 in data 27 settembre 1993 con la quale il comune di Pontremoli ha approvato il succitato progetto, per un importo complessivo di L. 994.986.243, pari alle economie realizzate sul progetto originario; Visto il voto n. 3120 del 1 dicembre 1993 con il quale il C.R.T.A., ha espresso parere favorevole, in linea tecnica, sul suddetto progetto; Vista la delibera 21 febbraio 1994, n. 1499, della giunta della regione Toscana, con la quale viene approvato in linea tecnica il progetto e chiesta al Ministero dei lavori pubblici l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/1991, per citati lavori suppletivi e di variante; Viste le risultanze favorevoli dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilita' fissati dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Toscana e' autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto del "Progetto di risanamento ed adeguamento dei sistemi di acquedotto per il capoluogo e frazioni" del comune di Pontremoli (Massa Carrara), finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti di lire 5.755 milioni, per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante al progetto medesimo di cui al progetto richiamato nelle premesse. Roma, 25 luglio 1994 Il Ministro: RADICE