MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
di integrazione salariale
(GU n.189 del 13-8-1994)

   Con decreto ministeriale 26 luglio 1994:
    1) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  di ristrutturazione aziendale, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Ceat cavi industrie, con sede in Torino e unita' di filiale
di Milano, sede di Torino e Settimo Torinese (Torino), per il periodo
dal 1 novembre 1993 al 30 aprile 1994.
   Comitato tecnico del 12 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 30 novembre 1993 con decorrenza
1 novembre 1993;
    2) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con
decreto  ministeriale  del  1  luglio 1993 con effetto dal 2 novembre
1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Leucci industriale, con sede in  Brindisi  Cant.  Cerano  -
Cant. Enichem off.ne e sede di Brindisi per il periodo dal 2 novembre
1993 al 1 maggio 1994.
   Comitato tecnico del 12 luglio 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 2
novembre 1993;
    3) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con decreto
ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal  30  agosto  1993,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Selind,  con  sede  in  Pordenone e unita' di Campoformido
(Udine), per il periodo dal 1 marzo 1994 al 29 agosto 1994.
   Comitato tecnico del 4 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 3  marzo  1994  con  decorrenza  1
marzo 1994;
    4) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di   integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Sopin, con sede in Roma e unita' di Roma,  per  il  periodo
dal 25 ottobre 1993 al 24 aprile 1994.
   Comitato tecnico del 12 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 25
ottobre 1993.
    5)  e'  prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  effetto
dal 25 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti
dalla ditta:
   S.p.a.  Sopin,  con  sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo
dal 25 aprile 1994 al 24 ottobre 1994.
   Comitato tecnico del 12 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1994 con  decorrenza  25
aprile 1994.
    6) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  di riorganizzazione aziendale, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Fimit, con sede in  Torino  e  unita'  di  Torino,  per  il
periodo dall'8 novembre 1993 al 7 maggio 1994.
   Comitato tecnico del 12 luglio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 9 novembre 1993 con decorrenza 8
novembre 1993.
    7) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale di ristrutturazione  aziendale,  in  favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Calzaturificio F.lli Re, con sede in Valenza (Alessandria)
e unita' di Valenza (Alessandria), per il  periodo  dal  20  dicembre
1993 al 19 giugno 1994.
   Comitato tecnico del 12 luglio 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 20
dicembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1994:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  28  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con
effetto dal 14 giugno 1993, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   Ditta  C.E.  S.p.a.  -  Costruzioni elettromeccaniche Spavone, con
sede in Napoli e unita' di Napoli, per il  periodo  dal  14  dicembre
1993 al 13 giugno 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 17 gennaio 1994 con decorrenza 14
dicembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma di conversione aziendale, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del  1  luglio  1993  con
effetto  dal  15  giugno  1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli)  e  unita'
di  Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 15 dicembre 1993 al
14 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza  15
dicembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1994:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1993, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre  1993  con
effetto  dal  1  ottobre  1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.c.p.a.  Ifap  Iri,  con sede in Roma e unita' di Milano, Genova,
Roma, Trieste, Taranto, Terni e Napoli, per il periodo dal 1  ottobre
1993 al 31 marzo 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 21 ottobre 1993 con decorrenza 1
ottobre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 26 luglio 1994.
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del  1  luglio  1993  con
effetto  dal  13  luglio  1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Fibronit, con  sede  in  Casale  Monferrato  (Alessandria),
unita'  di  Avenza  (Massa Carrara), Broni (Pavia), Casale Monferrato
(Alessandria) e unita' commerciali Bari-Catania, per il  periodo  dal
13 gennaio 1994 al 12 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1994 con decorrenza 13
gennaio 1994;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre  1993  con
effetto  dall'8  febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Sidermontaggi,  con  sede   in   Taranto   e   unita'   di
Genova-Campi, per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza 8
febbraio 1993;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con
effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.   Sidermontaggi,   con   sede   in   Taranto  e  unita'  di
Genova-Campi, per il periodo dall'8 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 5 agosto  1993  con  decorrenza  8
agosto 1993;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre  1993  con
effetto  dal  1  gennaio  1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Sidermontaggi, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per
il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 1
gennaio 1993;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con
effetto dal 1 gennaio 1992, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Sidermontaggi, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per
il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il  6 agosto 1993 con decorrenza 1
luglio 1993;
    6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992,  che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto dal 7 gennaio 1992, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Zacchetti Enrico, con sede in Gattinara (Vercelli) e unita'
di  Romagnano  Sesia (Novara), per il periodo dal 7 giugno 1993 al 30
giugno 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza  7
giugno 1993;
    7)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio  1994  con
effetto  dal 21 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Nuova I.T.L. - Italiana lavori (Gruppo Fasano), con sede in
Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 21 marzo 1993  al  31
luglio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 21
marzo 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    8)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio  1994  con
effetto  dal 21 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Adriatica  prefabbricati  (Gruppo  Fasano),  con  sede  in
Taranto  e  unita' di Taranto, per il periodo dal 21 marzo 1993 al 31
luglio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con  decorrenza  21
marzo 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  28  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con
effetto dal 12 ottobre 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Adriatica  prefabbricati  (Gruppo  Fasano),  con  sede  in
Taranto e unita' di Rutigliano (Bari), per il periodo dal  12  aprile
1993 al 31 luglio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 12
aprile 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    10)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio  1994  con
effetto  dal 21 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Fasano (Gruppo Fasano), con  sede  in  Taranto,  unita'  di
Crotone  (Catanzaro),  Porto  Torres (Sassari), Taranto ed ufficio di
Taranto e ufficio di Caivano (Napoli), per il periodo  dal  21  marzo
1993 al 31 luglio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 21
marzo 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  26  luglio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1994,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto
chemioterapico I.C.T., con sede in Piacenza e unita' di Piacenza, per
i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 20 ore
medie settimanali nei confronti di dieci lavoratori su un organico di
quaranta unita'. Le modalita' di svolgimento della  riduzione  oraria
avverranno secondo quanto stabilito dall'allegato accordo che diventa
parte  integrante  del  presente  provvedimento, per il periodo dal 1
dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.