MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 agosto 1994 

  Accertamento  del  periodo  di  irregolare  funzionamento di alcuni
uffici del pubblico registro automobilistico.
(GU n.199 del 26-8-1994)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Vista la legge 23 dicembre  1977,  n.  952,  recante  modificazioni
delle  norme  sulla  registrazione degli atti da prodursi al pubblico
registro automobilistico e di altre norme in materia  di  imposta  di
registro;
  Ritenuto  che  per  le  formalita'  da eseguirsi presso il pubblico
registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la  richiamata
legge,  all'art.  1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da
corrispondersi al momento stesso della richiesta;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comm  3,  del  decreto
ministeriale  16  aprile  1987,  n. 310, attuativo delle disposizioni
contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n.
952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve
effettuare il  versamento  dell'imposta  alla  sezione  di  tesoreria
provinciale  dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236
dello stato di previsione delle entrate statali del  rispettivo  anno
finanziario,  entro il giorno successivo a quello in cui le richieste
di formalita' sono state presentate;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977, n. 952, cosi' come modificato dall'art. 8-bis del decreto-legge
2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1 dicembre 1981,
n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;
  Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui  alla
normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del
richiedente;
  Tenuto conto del fatto che anche il mancato versamento dell'imposta
entro  il  giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, puo'
comportare sanzioni a carico del conservatore del  pubblico  registro
automobilistico,  per  effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della
legge 23 dicembre 1977, n.  952,  alle  disposizioni  in  materie  di
registro, in quanto compatibili;
  Attesa,  quindi,  la necessita' di prevedere, nei casi di eventi di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Viste  le  note  con  le quali le competenti procure generali della
Repubblica hanno segnalato l'irregolare  funzionamento  dei  seguenti
uffici  del  pubblico  registro  automobilistico  nei  giorni e per i
motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei
termini previsti per la liquidazione, riscossione,  contabilizzazione
e versamento della I.E.T.:
   pubblico registro automobilistico di Milano in data 20 maggio 1994
per  la  partecipazione  del personale ad un'assemblea generale sulle
problematiche dell'ente;
   pubblico registro automobilistico di Viterbo  in  data  27  maggio
1994 per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;
   pubblico  registro automobilistico di Aosta nei giorni 30 giugno e
1  luglio  1994  per  consentire  le  attivita'  tecnico-addestrative
indispensabili all'avvio delle nuove procedure automatizzate;
  Ritenuto  che  le  suesposte  cause  devono  considerarsi eventi di
carattere eccezionale;
                              Decreta:
  Per i motivi indicati nelle premesse,  viene  accertata,  presso  i
sottoindicati uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni
a  fianco  indicati,  la  mancata  riscossione  della  I.E.T.  per le
formalita' che andavano eseguite entro tali date nonche'  il  mancato
versamento  all'erario  dell'imposta,  da  effettuarsi  dagli  uffici
medesimi nello stesso termine:
   pubblico registro automobilistico di  Milano  in  data  20  maggio
1994;
   pubblico  registro  automobilistico  di  Viterbo in data 27 maggio
1994;
   pubblico registro automobilistico di Aosta nei giorni 30 giugno  e
1 luglio 1994.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 agosto 1994
                                         Il direttore generale: ROXAS