Art. 2 decreto-legge 30 luglio 1994, n. 478, accelerazione dei pagamenti per le imprese operanti nel Mezzogiorno e art. 4, comma 3, decreto-legge 9 giugno 1994, n. 355. Circolare esplicativa.(GU n.199 del 26-8-1994)
Vigente al: 26-8-1994
All'ABI Agli istituti di credito convenzionati All'Assireme Alle associazioni di categoria delle imprese interessate Alle imprese interessate L'art. 2 del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 478, prevede, per le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, la possibilita' di ottenere l'erogazione dei contributi in conto capitale secondo nuove modalita', pur restando fermi comunque i criteri e le modalita' previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto ministeriale 3 maggio 1989, n. 233. 1. Tali modalita' possono essere utilizzate in relazione ai contributi in conto capitale concessi per le attivita' produttive e con riferimento alle erogazioni per stato di avanzamento, in anticipazione e a saldo previste dagli articoli 9, 10, 11 e 15 del decreto ministeriale 3 maggio 1989, n. 233. 2. Le imprese che intendono ottenere l'erogazione dei contributi in conto capitale secondo le modalita' previste dal decreto-legge n. 478/1994 devono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, apposita domanda, con l'indicazione dell'importo del contributo di cui si chiede l'erogazione, allegando la seguente documentazione: dichiarazione del legale rappresentante, in atto notorio o sostitutiva dell'atto di notorieta', da cui risulti lo stato di esecuzione dell'iniziativa, con l'indicazione dei valori assoluti e percentuali delle spese sostenute rispetto a quelle ammesse alle agevolazioni, distintamente per le categorie di spesa indicate nel provvedimento di concessione; dichiarazione, nella stessa forma di cui sopra, da cui risulti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di lotta alla criminalita' organizzata relativamente alla societa' e a tutti i soggetti previsti dall'art. 7 della legge n. 59/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alla natura giuridica dell'impresa. Nel rinviare alla normativa citata, si rammenta esemplificativamente che la predetta dichiarazione deve riguardare: a) nel caso di societa' di capitali, la societa', il rappresentante legale e gli amministratori; b) nel caso di societa' di persone, la societa' e i soci; c) nel caso di ditta individuale, il titolare e i familiari; dichiarazione del legale rappresentante, sempre nella forma sopra specificata, da cui risultino, in relazione alla natura giuridica dell'impresa, i nominativi delle persone nei confronti delle quali e' richiesta la certificazione di cui alla legge n. 55/1990, e successive modifiche ed integrazioni; fidejussione bancaria o polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di importo pari al contributo richiesto. 3. Tenuto conto che le erogazioni possono essere disposte sulla base delle effettive disponibilita' finanziarie di cassa e della necessita' di non gravare le imprese di inutili costi connessi alle fidejussioni o polizze di cui trattasi, si precisa che: nel caso di richiesta di erogazione dell'anticipazione di cui all'art. 9, comma 12, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e delle quote di contributo relative agli stati di avanzamento deve essere espressamente previsto nella fidejussione o polizza che esse hanno effetto dalla data di comunicazione alla ditta, all'istituto di credito e la fidejussore dell'avvenuto pagamento relativo al contributo richiesto e fino al novantesimo giorno successivo all'invio della comunicazione e documentazione da parte dell'istituto di credito, sullo stato di avanzamento dell'iniziativa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Di cio' l'istituto di credito dovra' dare comunicazione al fidejussore. 4. Per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori al limite massimo dello scaglione di cui all'art. 9, comma 7, lettera b), della legge n. 64/1986, la fidejussione o la polizza hanno effetto dalla data di comunicazione dell'avvenuto pagamento e fino al centottantesimo giorno successivo all'invio delle risultanze dei controlli sullo stato di avanzamento dell'iniziativa. 5. Nel caso di richiesta di erogazione a saldo, la fidejussione o la polizza hanno effetto dalla data di comunicazione alla ditta, all'istituto di credito e al fidejussore dell'avvenuto pagamento, fino all'emanazione del provvedimento definitivo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e comunque non oltre centottanta giorni dall'invio delle risultanze dell'accertamento finale di spesa, ovvero per investimenti di importo fino a 3 miliardi di lire, dall'invio della documentazione di cui al decreto ministeriale 9 marzo 1994, e successive modifiche e integrazioni. A tale scopo le commissioni di accertamento di spesa e gli istituti di credito - per quanto di rispettiva competenza - comunicano all'impresa interessata e al fidejussore la data di invio delle risultanze dell'accertamento ovvero della trasmissione della documentazione prevista dal citato decreto ministeriale 9 marzo 1994, e successive modifiche e integrazioni. 6. Qualora la richiesta di erogazione relativa agli stati di avanzamento o a saldo di cui ai punti 3, 4 e 5 venga presentata successivamente all'invio della documentazione prevista dalla vigente normativa, la fidejussione o la polizza si estinguono il novantesimo giorno successivo alla comunicazione dell'avvenuta erogazione del contributo nei casi di cui al punto 3 ovvero il centottantesimo giorno successivo per quelli di cui ai punti 4 e 5. 7. Qualora l'erogazione a saldo del contributo in conto capitale venga disposta con le modalita' sopra specificate, gli accertamenti sulla realizzazione degli investimenti sono effettuati entro sei mesi dalla data dell'avvenuto pagamento ovvero dalla acquisizione della documentazione finale di spesa, nel caso questa pervenga successivamente al pagamento. Le disposizioni di cui ai precedenti punti si applicano a tutte le iniziative che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, siano state ammesse alle agevolazioni della legge 1 marzo 1986, n. 64. 8. Le imprese, le cui iniziative risultino inserite nella graduatoria di cui al decreto-legge 10 giugno 1994, n. 355, e beneficiarie delle agevolazioni della legge 1 marzo 1986, n. 64, qualora ne abbiano fatto richiesta, possono ottenere l'erogazione dell'anticipazione del 50% del contributo in conto capitale concesso secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma 3, dello stesso decreto-legge n. 355/1994. Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione dell'anticipazione, l'impresa deve presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta di importo pari all'anticipazione concessa, dandone comunicazione all'istituto di credito istruttore. La fidejussione o la polizza hanno effetto dalla data di comunicazione all'impresa, all'istituto di credito e al fidejussore dell'avvenuto pagamento dell'anticipazione e fino al novantesimo giorno successivo all'invio, da parte dell'istituto di credito, della documentazione attestante la realizzazione di almeno il 20% degli investimenti fissi ammessi, come previsto dalla normativa vigente per la fruizione dell'anticipazione di cui all'art. 9, comma 12, della legge 1 marzo 1986, n. 64. Di tale adempimento dovra' essere data comunicazione al fidejussore. Il Ministro: GNUTTI