MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 5 agosto 1994, n. 3842 

  Art.  2  decreto-legge  30  luglio  1994, n. 478, accelerazione dei
pagamenti per le imprese operanti nel Mezzogiorno e art. 4, comma  3,
decreto-legge 9 giugno 1994, n. 355. Circolare esplicativa.
(GU n.199 del 26-8-1994)
 
 Vigente al: 26-8-1994  
 

                                   All'ABI
                                  Agli     istituti     di    credito
                                  convenzionati
                                  All'Assireme
                                  Alle  associazioni   di   categoria
                                  delle imprese interessate
                                  Alle imprese interessate
  L'art.  2 del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 478, prevede, per le
imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui  alla  legge  1  marzo
1986,  n. 64, la possibilita' di ottenere l'erogazione dei contributi
in  conto  capitale  secondo  nuove  modalita',  pur  restando  fermi
comunque i criteri e le modalita' previsti dalla normativa vigente ed
in particolare dal decreto ministeriale 3 maggio 1989, n. 233.
  1.  Tali  modalita'  possono  essere  utilizzate  in  relazione  ai
contributi in conto capitale concessi per le attivita'  produttive  e
con   riferimento  alle  erogazioni  per  stato  di  avanzamento,  in
anticipazione e a saldo previste dagli articoli 9, 10, 11  e  15  del
decreto ministeriale 3 maggio 1989, n. 233.
  2. Le imprese che intendono ottenere l'erogazione dei contributi in
conto  capitale  secondo  le  modalita' previste dal decreto-legge n.
478/1994 devono presentare al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, apposita domanda, con l'indicazione  dell'importo
del  contributo  di cui si chiede l'erogazione, allegando la seguente
documentazione:
   dichiarazione  del  legale  rappresentante,  in  atto  notorio   o
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta',  da  cui  risulti lo stato di
esecuzione dell'iniziativa, con l'indicazione dei valori  assoluti  e
percentuali  delle  spese  sostenute  rispetto  a quelle ammesse alle
agevolazioni, distintamente per le categorie di  spesa  indicate  nel
provvedimento di concessione;
   dichiarazione,  nella stessa forma di cui sopra, da cui risulti il
possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia  di  lotta
alla criminalita' organizzata relativamente alla societa' e a tutti i
soggetti  previsti  dall'art.  7 della legge n. 59/1990, e successive
modifiche  ed  integrazioni,  in  relazione  alla  natura   giuridica
dell'impresa.
  Nel     rinviare     alla    normativa    citata,    si    rammenta
esemplificativamente che la predetta dichiarazione deve riguardare:
    a)  nel  caso  di  societa'  di   capitali,   la   societa',   il
rappresentante legale e gli amministratori;
    b) nel caso di societa' di persone, la societa' e i soci;
    c) nel caso di ditta individuale, il titolare e i familiari;
   dichiarazione  del legale rappresentante, sempre nella forma sopra
specificata, da cui risultino, in  relazione  alla  natura  giuridica
dell'impresa, i nominativi delle persone nei confronti delle quali e'
richiesta   la  certificazione  di  cui  alla  legge  n.  55/1990,  e
successive modifiche ed integrazioni;
   fidejussione  bancaria  o  polizza   assicurativa,   irrevocabile,
incondizionata   ed  escutibile  a  prima  richiesta,  a  favore  del
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,   di
importo pari al contributo richiesto.
  3.  Tenuto  conto  che  le erogazioni possono essere disposte sulla
base delle effettive disponibilita'  finanziarie  di  cassa  e  della
necessita'  di  non gravare le imprese di inutili costi connessi alle
fidejussioni o polizze di cui trattasi, si precisa che:
   nel caso di richiesta  di  erogazione  dell'anticipazione  di  cui
all'art.  9, comma 12, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e delle quote
di  contributo  relative  agli  stati  di  avanzamento  deve   essere
espressamente  previsto  nella  fidejussione o polizza che esse hanno
effetto dalla data  di  comunicazione  alla  ditta,  all'istituto  di
credito   e   la  fidejussore  dell'avvenuto  pagamento  relativo  al
contributo  richiesto  e  fino  al  novantesimo   giorno   successivo
all'invio della comunicazione e documentazione da parte dell'istituto
di  credito,  sullo  stato  di  avanzamento  dell'iniziativa, secondo
quanto previsto  dalla  vigente  normativa.  Di  cio'  l'istituto  di
credito dovra' dare comunicazione al fidejussore.
  4.  Per  le  iniziative  che  realizzino o raggiungano investimenti
fissi non superiori al limite massimo dello scaglione di cui all'art.
9, comma 7, lettera b), della legge n. 64/1986, la fidejussione o  la
polizza  hanno  effetto  dalla  data  di  comunicazione dell'avvenuto
pagamento e fino al centottantesimo giorno successivo all'invio delle
risultanze dei controlli sullo stato di avanzamento dell'iniziativa.
  5. Nel caso di richiesta di erogazione a saldo, la  fidejussione  o
la  polizza  hanno  effetto  dalla  data di comunicazione alla ditta,
all'istituto di credito e  al  fidejussore  dell'avvenuto  pagamento,
fino   all'emanazione  del  provvedimento  definitivo  da  parte  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e comunque
non   oltre   centottanta   giorni   dall'invio   delle    risultanze
dell'accertamento finale di spesa, ovvero per investimenti di importo
fino  a 3 miliardi di lire, dall'invio della documentazione di cui al
decreto  ministeriale  9  marzo  1994,  e  successive   modifiche   e
integrazioni.
  A tale scopo le commissioni di accertamento di spesa e gli istituti
di  credito  -  per  quanto  di  rispettiva  competenza  - comunicano
all'impresa interessata e al  fidejussore  la  data  di  invio  delle
risultanze   dell'accertamento   ovvero   della   trasmissione  della
documentazione prevista dal citato decreto ministeriale 9 marzo 1994,
e successive modifiche e integrazioni.
  6. Qualora la  richiesta  di  erogazione  relativa  agli  stati  di
avanzamento  o  a  saldo  di  cui  ai punti 3, 4 e 5 venga presentata
successivamente all'invio della documentazione prevista dalla vigente
normativa, la fidejussione o la polizza si estinguono il  novantesimo
giorno  successivo  alla  comunicazione  dell'avvenuta erogazione del
contributo nei casi di cui  al  punto  3  ovvero  il  centottantesimo
giorno successivo per quelli di cui ai punti 4 e 5.
  7.  Qualora  l'erogazione  a saldo del contributo in conto capitale
venga disposta con le modalita' sopra specificate,  gli  accertamenti
sulla realizzazione degli investimenti sono effettuati entro sei mesi
dalla  data  dell'avvenuto  pagamento ovvero dalla acquisizione della
documentazione  finale   di   spesa,   nel   caso   questa   pervenga
successivamente al pagamento.
  Le  disposizioni di cui ai precedenti punti si applicano a tutte le
iniziative che alla data di entrata in vigore  del  decreto-legge  31
maggio  1994,  n.  331,  siano  state ammesse alle agevolazioni della
legge 1 marzo 1986, n. 64.
  8.   Le   imprese,  le  cui  iniziative  risultino  inserite  nella
graduatoria di cui  al  decreto-legge  10  giugno  1994,  n.  355,  e
beneficiarie  delle  agevolazioni  della  legge  1 marzo 1986, n. 64,
qualora ne abbiano fatto  richiesta,  possono  ottenere  l'erogazione
dell'anticipazione  del 50% del contributo in conto capitale concesso
secondo le modalita' previste dall'art.  4,  comma  3,  dello  stesso
decreto-legge n. 355/1994.
  Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione
dell'anticipazione,    l'impresa   deve   presentare   al   Ministero
dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   fidejussione
bancaria  o  polizza  assicurativa  irrevocabile,  incondizionata  ed
escutibile  a  prima  richiesta  di  importo  pari  all'anticipazione
concessa, dandone comunicazione all'istituto di credito istruttore.
  La   fidejussione   o  la  polizza  hanno  effetto  dalla  data  di
comunicazione all'impresa, all'istituto di credito e  al  fidejussore
dell'avvenuto  pagamento  dell'anticipazione  e  fino  al novantesimo
giorno successivo all'invio, da parte dell'istituto di credito, della
documentazione attestante la realizzazione di  almeno  il  20%  degli
investimenti fissi ammessi, come previsto dalla normativa vigente per
la  fruizione  dell'anticipazione  di cui all'art. 9, comma 12, della
legge 1 marzo 1986, n. 64.
  Di  tale  adempimento   dovra'   essere   data   comunicazione   al
fidejussore.
                                                  Il Ministro: GNUTTI