Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.202 del 30-8-1994)
Con decreto ministeriale 4 agosto 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa di costruzioni, con sede in Modena, unita' di Modena, uffici di Rovigo, Venezia e Verona, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 57 unita', a 25 ore medie settimanali nei confronti di 1 unita' ed a 20 ore medie settimanali nei confronti di 30 unita' a fronte di un organico complessivo pari a 321 lavoratori, per il periodo dal 15 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 4 agosto 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa di costruzioni, con sede in Modena, unita' di Modena, uffici di Rovigo, Venezia e Verona, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 57 unita', a 25 ore medie settimanali nei confronti di 1 unita' ed a 20 ore medie settimanali nei confronti di 30 unita' a fronte di un organico complessivo pari a 321 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 4 agosto 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Immobiliare Unione, con sede in Legnano (Milano) e unita' di Legnano (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 23 lavoratori costituenti l'intero organico aziendale e secondo le modalita' riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14903 del 3 maggio 1994. Con decreto ministeriale 4 agosto 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Immobiliare Unione, con sede in Legnano (Milano) e unita' di Legnano (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 23 lavoratori costituenti l'intero organico aziendale e secondo le modalita' riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14902 del 3 maggio 1994. Con decreto ministeriale 4 agosto 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Galazzo prefabbricati, con sede in Pisa e unita' di Pisa, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un orario ridotto nella misura del 62,50% con le seguenti modalita': da novembre 1993 a gennaio 1994 sospensione a zero ore, da febbraio 1994 a novembre 1994 20 ore medie settimanali, per 40 unita' su un organico di 50 dipendenti, per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 4 agosto 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valle sport, con sede in Padova, e unita' di Padova e Abano Terme (Padova), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 18 unita' ed a 20 ore medie settimanali nei confronti di 5 unita' a fronte di un organico complessivo pari a 55 unita', per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 giugno 1994, n. 15331. Con decreto ministeriale 4 agosto 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valle sport, con sede in Padova e unita' di Padova e Abano Terme (Padova), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 38 ore a: 29 ore medie settimanali nei confronti di 18 unita' ed a 20 ore medie settimanali nei confronti di 5 unita' a fronte di un organico complessivo pari a 55 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 giugno 1994, n. 15332. Con decreto ministeriale 4 agosto 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zuani, con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27,30 ore medie settimanali (5 ore e 30 minuti al giorno, primo turno dalle 7,00 alle 12,30 e secondo turno dalle 12,30 alle 18,00), nei confronti di 31 lavoratori, su un organico di 37 dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 3 maggio 1994, n. 14815. Con decreto ministeriale 4 agosto 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama unita' mensa c/o Imperial, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 36 ore a: 25,5 ore settimanali nei confronti di 3 lavoratori, da 23 a 16,1 ore settimanali nei confronti di 1 lavoratore, da 19 ore a 13,5 ore settimanali nei confronti di 6 lavoratori su un organico complessivo di 10 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 marzo 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14788 del 3 maggio 1994. Con decreto ministeriale 4 agosto 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama unita' mensa c/o Imperial, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 36 ore a: 29 ore medie settimanali nei confronti di 10 lavoratori su un organico complessivo di 10 unita' secondo le modalita' indicate nell'allegato verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 aprile 1994 all'11 luglio 1994. Con decreto ministeriale 4 agosto 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Galazzo prefabbricati, con sede in Pisa e unita' di Pisa, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un orario ridotto nella misura del 62,50% con le seguenti modalita': da novembre 1993 a gennaio 1994 sospensione a zero ore, da febbraio 1994 a novembre 1994 20 ore medie settimanali, per 40 unita' su un organico di 50 dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 4 agosto 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alimer industrie alimentari, con sede in Buccino (Salerno) e unita' di Buccino (Salerno), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 novembre 1993 al 15 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 agosto 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Promelco, con sede in Colloredo di Monte Albano, localita' Pradis (Udine) e unita' di Colloredo di Monte Albano, localita' Pradis (Udine), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 giugno 1992 al 29 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 agosto 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tardioli Amedea, con sede in Bucchianico (Chieti) e unita' di Bucchianico (Chieti), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 giugno 1994 al 10 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 agosto 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Davanzo Mogliano, con sede in San Dona' di Piave (Venezia) e unita' di Ferrara, Mogliano Veneto (Treviso), Monfalcone (Gorizia) e Venezia, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 febbraio 1994 al 10 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 agosto 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidia, con sede in Abano Terme (Padova) e unita' di Abano Terme (Padova), Firenze e Roma, per il periodo dal 21 dicembre 1993 al 20 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 agosto 1994 in favore di ventuno lavoratori dipendenti della S.p.a. La Prealpina tintoria torcitura di Lurate Caccivio, con sede in Lurate Caccivo (Como), occupati presso lo stabilimento di Lurate Caccivio (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore medie settimanali e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale ai soli sensi dell'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 maggio 1993 al 3 maggio 1994. Con decreto ministeriale 4 agosto 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Merloni elettrodomestici, con sede in Fabriano (Ancona), unita' di Carinaro (Caserta), filiali vendita nazionali, magazzino di Gricignano (Caserta) e Teverola (Caserta), per il periodo dal 7 agosto 1993 al 6 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1993 con decorrenza 7 agosto 1993; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Nuova Saip, con sede in Terni, unita' di Terni, per il periodo dal 7 giugno 1993 al 6 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1993 con decorrenza 7 giugno 1993. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 febbraio 1993, n. 13916/7; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Nuova Saip, con sede in Terni, unita' di Terni, per il periodo dal 7 dicembre 1993 al 6 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 13 gennaio 1994 con decorrenza 7 dicembre 1993. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 luglio 1994, n. 15523/2; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania), unita' di Potenza, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 30 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1994 con decorrenza 1 febbraio 1994. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.