MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 agosto 1994 

  Tasso di riferimento da applicare, nel  bimestre  settembre-ottobre
1994,  alle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite
dal contributo pubblico negli interessi di cui alla legge
28 agosto 1989, n. 302.
(GU n.203 del 31-8-1994)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Vista  la  legge  28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del
credito peschereccio di esercizio;
  Visto l'art. 7, punto 2, della legge 28 agosto 1989,  n.  302,  che
dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra e'
fissato con decreto del Ministro del tesoro;
  Visto il decreto interministeriale in data 12 marzo 1990, il quale,
all'art.  10, ha stabilito che il tasso di riferimento per il credito
peschereccio di esercizio viene fissato con le modalita' e secondo  i
criteri  di  cui  ai  decreti  ministeriali  in data 8 agosto 1986, e
successive modificazioni;
  Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 1993 con  il  quale  e'
stata  fissata  la  maggiorazione  forfettaria  da  riconoscere  agli
istituti  di  credito  per  le  operazioni   agevolate   di   credito
peschereccio   di   esercizio,  a  fronte  della  loro  attivita'  di
intermediazione,nella misura dell'1% per l'anno 1994;
  Vista la comunicazione con la quale  la  Banca  d'Italia,  ai  fini
della  determinazione  del  tasso  di riferimento di cui sopra per il
bimestre settembre-ottobre 1994 ha reso noto che il costo medio della
provvista dei fondi e' pari all'8,75%;
  Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi,  provvedere
in merito;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi per le operazioni di
credito peschereccio di esercizio, assistite  dal  concorso  pubblico
negli  interessi,  e'  pari,  per  il bimestre settembre-ottobre 1994
all'8,75%.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  della  maggiorazione   forfettaria
dell'1%,  il  tasso  di  riferimento  da  praticare,  per il bimestre
settembre-ottobre 1994 sulle operazioni di  credito  peschereccio  di
esercizio  assistite dal contributo pubblico negli interessi, e' pari
al 9,75%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 agosto 1994
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO