MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 agosto 1994 

  Determinazione   del  tasso  di  riferimento  per  il  calcolo  dei
contributi in conto interessi da corrispondersi dalla  Cassa  per  il
credito  alle  imprese  artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a
favore delle imprese  artigiane,  per  il  bimestre  settembreottobre
1994.
(GU n.203 del 31-8-1994)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo
sviluppo   dell'economia   e   l'incremento  dell'occupazione  e,  in
particolare,  le  disposizioni  del  capo  VI  relativo  al   credito
all'artigianato, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  1  della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra
l'altro, si dispone che i limiti e le modalita'  per  la  concessione
del  contributo  nel  pagamento  degli interessi sono determinati con
decreto   del   Ministro   del   tesoro,    sentito    il    Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio;
  Visto  l'art.  109,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Visto il proprio decreto in data 8 agosto  1986,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 191 del 19 agosto
1986, modificato dal decreto del 27 dicembre 1990,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 29 del 4 febbraio
1991 concernente criteri e modalita' di determinazione del  tasso  di
riferimento  per  il  calcolo  dei  contributi  in conto interessi da
corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;
  Visto il proprio decreto del  7  dicembre  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 291 del 13 dicembre
1992, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere  agli
istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito
agevolato  previste  dalle  leggi  sopracitate, e' stata fissata, per
l'anno 1994, nella misura dell'1% per le operazioni di durata fino  a
diciotto  mesi  e  nella  misura dell'1,05% per le operazioni oltre i
diciotto mesi;
  Visto il proprio decreto  del  28  giugno  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 153 del 2 luglio
1994, con il quale il predetto tasso di riferimento e' stato fissato,
per il bimestre luglio-agosto 1994, nella misura del 9,15%, di cui 1%
a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie  di
durata  fino  a  diciotto mesi, e del 9,90%, di cui 1,05% a titolo di
maggiorazione  forfettaria,  per  le  operazioni  primarie  oltre   i
diciotto mesi;
  Vista  la  lettera  con  la  quale  la Banca d'Italia ha fornito la
comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto  1986
per  la  determinazione  del  tasso  di  riferimento  per il bimestre
settembre-ottobre 1994 relativo alle operazioni sopra indicate;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
  Ai sensi  e  per  gli  effetti  della  normativa  richiamata  nella
premessa,  il  tasso  di riferimento per il calcolo dei contributi in
conto interessi da corrispondersi dalla Cassa  per  il  credito  alle
imprese  artigiane  e' determinato, per il bimestre settembre-ottobre
1994, nelle seguenti misure:
   9,75% annuo posticipato, di  cui  1%  a  titolo  di  maggiorazione
forfettaria,  per  le  operazioni  primarie di durata fino a diciotto
mesi;
   10,90%  annuo  posticipato, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione
forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 agosto 1994
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO