PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 19 luglio 1994, n. 9 

  Integrazione  alle  circolari  numeri  4,  5,  6,  7 e 8 relative a
interventi a favore delle attivita' musicali e di danza in Italia.
(GU n.211 del 9-9-1994)
 
 Vigente al: 9-9-1994  
 

  In attesa che per il 1995, anche  in  attuazione  delle  norme  che
riguardano  il  trasferimento  di funzioni alle regioni in materia di
spettacolo, possa essere emanata una  circolare  che  sostituisca  ed
integri  le  norme  regolamentari  di  cui alle circolari n. 4 del 26
gennaio 1993, n. 5 del 25 febbraio 1993, n. 6 del 12 luglio 1993,  n.
7  del  25  ottobre  1993  e  n.  8  del 26 marzo 1994, si ravvisa la
necessita', su conforme parere  della  Commissione  centrale  per  la
musica,  di  apportare  -  sulla  base  delle piu' recenti esperienze
amministrative e sempre in applicazione della legge 14  agosto  1967,
n.  800  -  al  fine  di  rendere  meno  onerose per gli operatori le
documentazioni concernenti la spesa, alcune modifiche  tecniche  alla
regolamentazione vigente.
  Tali  modifiche  si  riferiscono  esclusivamente  alla liquidazione
delle sovvenzioni assegnate ai corsi ed ai concorsi musicali  di  cui
all'art. 37 della richiamata legge nonche' alle manifestazioni di cui
all'art.  40  della  medesima  legge,  diventano operanti anche per i
passati esercizi nel corso dei quali sono sorti ostacoli formali alle
liquidazioni.
  Per le attivita' musicali sopra individuate i consuntivi  di  spesa
dovranno  -  come  per  tutte  le  altre  manifestazioni  del settore
musicale - riguardare le entrate e le uscite effettivamente  connesse
alle  stesse  attivita'.  Per gli oneri sostenuti - come per tutte le
entrate diverse  dalla  sovvenzione  concessa  dalla  Presidenza  del
Consiglio   dei   Ministri   -   Dipartimento  dello  spettacolo,  il
beneficiario   potra'   rilasciare   sotto   la   propria   personale
responsabilita'   civile  e  penale  una  dichiarazione,  a  firma  e
qualifica    autenticata,     attestante     la     veridicita'     e
l'omnicomprensivita'  delle  voci  esposte  in  rendiconto  e la loro
connessione all'attivita' sovvenzionata.
  A tale riguardo si richiama il disposto dell'ultimo comma dell'art.
4 di cui alla circolare  n.  8  del  26  marzo  1994,  relativo  alle
verifiche disposte dall'amministrazione.
                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                              LETTA
Registrata alla Corte dei conti il 12 agosto 1994
Registro n. 1 Turismo e spettacolo, foglio n. 79