MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 2 settembre 1994 

  Modificazione alla tariffa per la vendita al pubblico dell'ossigeno
terapeutico.
(GU n.212 del 10-9-1994)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con  regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,   come   sostituito
dall'articolo unico della legge 9 ottobre 1964, n. 990;
  Visto  il proprio decreto, in data 18 agosto 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre  1993,  con  il  quale  e'
stata  approvata, ai sensi della richiamata disposizione legislativa,
la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali;
  Considerato che  per  l'ossigeno  gassoso  e'  stata  stabilita  la
tariffa  di  L.  2.000  per  cento  litri  e  per  l'ossigeno liquido
(espresso in ossigeno gassoso) la  tariffa  di  L.  1.200  per  cento
litri;
  Rilevato che la documentazione nel frattempo acquisita dimostra che
le  aziende  fornitrici sono in grado di offrire l'ossigeno liquido e
gassoso a prezzi tali da consentire la fissazione di valori inferiori
a quelli sopra ricordati, per la dispensazione dell'ossigeno da parte
del farmacista;
  Vista la nota della Direzione generale del servizio farmaceutico n.
800.6/AG.77/1066 del 20 giugno 1994, con  cui  la  Federazione  degli
ordini  dei  farmacisti  italiani  e'  stata  invitata a esprimere il
proprio parere, ai sensi dell'art. 125, primo comma, del citato testo
unico delle leggi sanitarie approvato con  regio  decreto  27  luglio
1934, n. 1265;
  Preso  atto  che la predetta Federazione non ha dato riscontro alla
richiesta;
  Ritenuto congruo ridurre del 25% le tariffe vigenti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  voci  "ossigeno  gassoso"  e  "ossigeno  liquido"  comprese
nell'allegato   A   del  decreto  ministeriale  18  agosto  1993,  di
approvazione della tariffa nazionale per la vendita  al  pubblico  di
medicinali,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  226  del  25
settembre 1993, sono sostituite dalle seguenti:
   ossigeno gassoso litri 100 L. 1.500;
   ossigeno liquido (espresso in ossigeno gassoso) litri 100 L. 900.
  2. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 2 settembre 1994
                                                   Il Ministro: COSTA