DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 settembre 1994
Proroga dei termini utili ai fini della stipula di convenzioni con alcune regioni per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive tecnologiche.(GU n.214 del 13-9-1994)
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Visto il decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477, recante "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport"; Visti i propri decreti 1 aprile 1994, recanti approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive tecnologiche per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto; Considerato che il termine utile ai fini della stipula delle convenzioni viene a scadere l'8 settembre 1994; Ritenuto che durante il periodo estivo e' stato oltremodo difficile il necessario contatto con i vari uffici competenti a rilasciare le documentazioni propedeutiche alla stipula degli atti convenzionali; Ritenuto, pertanto, che non appare possibile penalizzare i soggetti concessionari nella predisposizione della documentazione utile ai fini della stipula dello strumento convenzionale; Viste le note in tal senso della regione Abruzzo, Basilicata, Emilia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Umbria e Veneto; Considerato che le motivazioni addotte dalle regioni appaiono apprezzabili in quanto il termine dell'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988, non appare sufficiente al perfezionamento degli atti di concessione; Ritenuto che nella situazione cosi' delineatasi non sussistano ragioni per esercitare legittimamente la facolta' di revoca dei finanziamenti gia' concessi; Considerato che la situazione de qua interessa la generalita' dei cittadini per cui appare opportuno garantire una uniformita' di trattamento in tutto il territorio nazionale; Decreta: Per gli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988, le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto provvederanno alla segnalazione delle inadempienze verificatesi, decorsi ulteriori sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui ai decreti 1 aprile 1994 indicati nelle premesse. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo. Roma, 2 settembre 1994 Il Sottosegretario di Stato: LETTA