DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 settembre 1994 

  Proroga  dei termini utili ai fini della stipula di convenzioni con
alcune  regioni  per  la  realizzazione  di   strutture   turistiche,
ricettive tecnologiche.
(GU n.214 del 13-9-1994)

                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Visto il decreto-legge 30 luglio 1994, n.  477,  recante  "Riordino
delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport";
  Visti  i  propri  decreti  1  aprile 1994, recanti approvazione dei
progetti a carattere regionale  per  la  realizzazione  di  strutture
turistiche,   ricettive   tecnologiche   per   le   regioni  Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,
Liguria,  Lombardia,  Marche,  Molise,  Piemonte,  Puglia,  Sardegna,
Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto;
  Considerato che il  termine  utile  ai  fini  della  stipula  delle
convenzioni viene a scadere l'8 settembre 1994;
  Ritenuto che durante il periodo estivo e' stato oltremodo difficile
il  necessario  contatto con i vari uffici competenti a rilasciare le
documentazioni propedeutiche alla stipula degli atti convenzionali;
  Ritenuto, pertanto, che non appare possibile penalizzare i soggetti
concessionari nella predisposizione  della  documentazione  utile  ai
fini della stipula dello strumento convenzionale;
  Viste  le  note  in  tal  senso  della regione Abruzzo, Basilicata,
Emilia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Umbria e Veneto;
  Considerato che  le  motivazioni  addotte  dalle  regioni  appaiono
apprezzabili  in  quanto il termine dell'art. 2, comma 3, della legge
n. 556/1988, non appare sufficiente al perfezionamento degli atti  di
concessione;
  Ritenuto  che  nella  situazione  cosi'  delineatasi non sussistano
ragioni per esercitare  legittimamente  la  facolta'  di  revoca  dei
finanziamenti gia' concessi;
  Considerato  che  la situazione de qua interessa la generalita' dei
cittadini per cui  appare  opportuno  garantire  una  uniformita'  di
trattamento in tutto il territorio nazionale;
                              Decreta:
  Per  gli  adempimenti previsti dall'art. 2, comma 3, della legge n.
556/1988, le regioni Abruzzo, Basilicata,  Calabria,  Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,  Liguria,  Lombardia, Marche, Molise,
Piemonte,  Puglia,  Sardegna,  Sicilia,  Toscana,  Umbria  e   Veneto
provvederanno  alla  segnalazione  delle  inadempienze  verificatesi,
decorsi ulteriori sessanta giorni dalla data di scadenza dei  termini
di cui ai decreti 1 aprile 1994 indicati nelle premesse.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo.
   Roma, 2 settembre 1994
                                   Il Sottosegretario di Stato: LETTA