UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 22 luglio 1994 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.215 del 14-9-1994)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  cattolica  del Sacro Cuore di
Milano, approvato con regio  decreto  20  aprile  1939,  n.  1163,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Preso   atto   del   parere   favorevole   espresso  dal  Consiglio
universitario nazionale nell'adunanza del 12 settembre 1990 in merito
all'istituzione della scuola di specializzazione in archeologia;
  Viste le  delibere  del  consiglio  della  facolta'  di  lettere  e
filosofia  del  7  febbraio  1990, con la quale e' stata approvata la
proposta  di  istituzione  della  scuola   di   specializzazione   in
archeologia  e  del  25  maggio 1994 di adeguamento dell'elenco delle
discipline a quello della tipologia nazionale;
  Viste le conformi delibere del senato accademico del 28 marzo  1990
e del 15 luglio 1994;
  Viste  le conformi delibere del consiglio di amministrazione del 19
aprile 1990 e del 21 luglio 1994;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  di  statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui
all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano  e'
modificato come segue:
                           Articolo unico
  Nella  parte  VI,  delle  scuole  e  dei corsi post-universitari di
perfezionamento e di specializzazione,  al  titolo  VI,  facolta'  di
lettere e filosofia, dopo l'art. 265 e con il conseguente spostamento
della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti
nuovi    articoli    relativi   all'istituzione   della   scuola   di
specializzazione in archeologia:
            10) Scuola di specializzazione in archeologia
  Art. 265. - E' istituita presso l'Universita' cattolica  del  Sacro
Cuore,  sede  di Milano, la scuola di specializzazione in archeologia
per  la  formazione  degli  operatori  scientifici   del   patrimonio
culturale.
  La  scuola  ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica
nel campo delle discipline archeologiche e di fornire  le  competenze
professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione
del patrimonio archeologico.
  La  scuola  rilascia  il  diploma  di  specialista  in  archeologia
classica e in archeologia tardo-antica e medioevale.
  Art. 266. - Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:
   archeologia classica;
   archeologia tardo-antica e medioevale.
  Art. 267. - Il corso degli studi ha la durata di tre anni. In  base
alle  strutture e alle attrezzature disponibili la scuola e' in grado
di accettare il numero massimo di iscritti determinato in  venti  per
ciascun  anno  di  corso  e complessivamente di sessanta iscritti per
l'intero corso di studi.
  Art.  268. - Alla attuazione delle attivita' didattiche provvede la
facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' cattolica del  Sacro
Cuore di Milano.
  Art. 269. - Il concorso di ammissione e' per esami e titoli.
  L'esame consiste: a) in una prova scritta su un tema attinente alla
cultura generale del settore; b) in una prova pratica, o sul terreno,
o  su  riproduzioni  fotografiche,  o  su  originali; c) in una prova
orale, sempre sulle tematiche del settore. Il  candidato  dovra'  dar
prova  di  conoscere le lingue antiche attinenti all'indirizzo in cui
si specializza e almeno due  lingue  straniere  moderne  che  abbiano
rilevanza per gli studi del settore.
  Art.  270.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati in lettere della facolta' di lettere e filosofia, in materie
letterarie,  in  conservazione  dei  beni  culturali  (con  indirizzo
archeologico) nonche' i laureati in architettura.
  Sono  altresi'  ammessi  coloro  che siano in possesso di titoli di
studio conseguiti presso Universita' straniere  ed  equipollenti,  ai
sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli
richiesti nel comma precedente.
  Art.   271.   -   Le   discipline  da  utilizzare  per  le  diverse
specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree:
   A) Area delle metodologie e delle tecniche:
   1) archeologia subacquea;
   2) archeometria;
   3) bioarcheologia;
   4) elementi di informatica;
   5) esegesi delle fonti letterarie;
   6) metodologia e tecnica dello scavo;
   7) metrologia antica;
   8) museologia e museografia;
   9) rilievo e analisi dei monumenti antichi;
   10) teoria e tecniche del restauro;
   11) topografia antica;
   12) disegno e rilievo;
   13) tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione.
   B) Area dell'archeologia classica:
   1) archeologia e storia dell'arte greca;
   2) archeologia e storia dell'arte romana;
   3) archeologia e storia dell'arte tardo-antica;
   4) archeologia fenicia e punica;
   5) archeologia dell'Italia preromana;
   6) archeologia delle province romane;
   7) archeologia e antichita' teatrali;
   8) epigrafia e antichita' greche e romane;
   9) etruscologia;
   10) numismatica greca e romana;
   11) storia dell'urbanistica e dell'architettura greca e romana.
   C) Area dell'archeologia tardo-antica e medievale:
   1) archeologia tardo-antica e alto medievale;
   2) archeologia e storia dell'arte medievale;
   3) archeologia e storia dell'arte paleocristiana e bizantina;
   4) archeologia e storia dell'arte partica e sasanide;
   5) archeologia e storia dell'arte islamica;
   6) epigrafia e antichita' paleocristiane e medievali;
   7) numismatica e sfragistica medievali;
   8) paleografia e diplomatica;
   9) storia dell'urbanistica e dell'architettura medievali;
   10) storia della citta' e del territorio.
  D) Area giuridica:
   1) elementi di diritto amministrativo;
   2) estimo;
   3) legislazione dei beni culturali;
   4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali;
   5) legislazione urbanistica.
  Art.  272. - Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente
dieci (o piu') insegnamenti, distribuiti sulla base di  un  piano  di
studi  formulato  all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio
della scuola.
  Il consiglio della scuola delibera  ogni  anno  quali  insegnamenti
attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate.
  Le  lezioni  saranno integrate da seminari e conferenze, nonche' da
esercitazioni,   attivita'   applicative,   sopralluoghi   e   viaggi
d'istruzione.
  Gli insegnamenti saranno svolti secondo il seguente rapporto:
   cinque   (o  piu')  fra  le  discipline  dell'area  dell'indirizzo
prescelto;
   due (o piu') fra le discipline dell'area delle metodologie e delle
tecniche;
   due (o piu') fra le discipline di due differenti aree  di  diversa
specializzazione;
   uno (o piu') fra le discipline dell'area giuridica.
  Lo  specializzando  e'  tenuto  a  seguire  al  primo  anno  cinque
insegnamenti, due almeno dei quali composti da discipline dell'ambito
di  specializzazione  prescelto.  Gli  altri   insegnamenti   saranno
distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studi.
  L'attivita'  didattica  comprende  per ogni anno cinquecento ore da
distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni,  attivita'
pratiche  guidate.  Alle  attivita' pratiche dovranno essere dedicate
non meno di duecentocinquanta ore.
  I corsi possono essere articolati  in  moduli:  ciascun  modulo  e'
costituito   da  piu'  programmi  monografici  di  discipline  scelte
nell'ambito delle diverse aree, integrantisi a costituire una  unita'
organica  di formazione. I programmi monografici sono affidati a piu'
docenti, ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni  coordinate,
nel  tema  e  nei  tempi, con quelle degli altri docenti dello stesso
modulo.
  Il modulo e' affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio
programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento,
comunque, dovra' avere un unico titolare.
  Art.  273.   -   Gli   specializzandi   possono   trascorrere,   su
deliberazione  del  consiglio  della  scuola,  un  periodo  di studio
all'estero sulla base dei  programmi  predisposti  in  dipendenza  di
appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane e/o straniere.
Il  profitto  della  permanenza  all'estero viene valutato nell'esame
generale dell'anno.
  Nel corso del terzo anno gli allievi  potranno  fare  un  tirocinio
presso   una   soprintendenza   ai   beni  culturali,  programmato  e
organizzato dalla scuola d'intesa con le competenti autorita'.
  La  frequenza  alle  lezioni,  alle  conferenze,  ai seminari, alle
esercitazioni, nonche' la partecipazione alle attivita'  pratiche  e'
obbligatoria.
  Art.  274.  -  Gli  allievi  parteciperanno  a  scavi programmati o
organizzati dalla scuola d'intesa con  le  competenti  autorita'.  Lo
scavo  verra'  condotto  da  uno  o  piu' professori della scuola che
cureranno l'addestramento degli allievi.
  Art. 275. - L'Universita', su proposta del consiglio della  scuola,
stipula  convenzioni  con  enti  pubblici  o privati con finalita' di
sovvenzionamento  di  ricerche  e  di  utilizzazione   di   strutture
extra-universitarie   in  ambito  territoriale  e  regionale  per  lo
svolgimento delle attivita' di  formazione  degli  specializzandi  ai
sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e del
decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.
  Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente vanno  considerati
prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.
  Art. 276. - La commissione per l'esame di diploma e' costituita dal
direttore della scuola, che la presiede, e da altri sei membri.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 22 luglio 1994
                                                  Il rettore: BAUSOLA