Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.215 del 14-9-1994)
IL RETTORE Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita' (consiglio della facolta' di agraria in data 23 marzo 1992, consiglio di amministrazione in data 29 aprile 1992 e senato accademico in data 12 maggio 1992); Sentito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 giugno 1994; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. L'art. 310, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di specializzazione in biotecnologie vegetali, e' soppresso e sostituito dal seguente: Art. 310. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in scienze agrarie, scienze forestali, agricoltura tropicale e sub-tropicale, scienze biologiche e biotecnologie agro-industriali. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pisa, 28 luglio 1994 Il rettore