Fissazione del nuovo termine di attuazione dell'accordo di programma per l'attuazione del progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento.(GU n.221 del 21-9-1994)
IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 1987, che approva l'accordo di programma per l'attuazione del progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento, stipulato il 30 dicembre 1987 fra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il presidente della giunta della regione Basilicata, il presidente dell'ENI e il presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1992 con il quale la durata dell'accordo e' prorogata al 30 giugno 1994; Visto l'art. 2 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, con il quale il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno sono stati soppressi; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della citata legge 19 dicembre 1992, n. 488; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la programmazione degli interventi nelle aree depresse e le attribuzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica; Visto l'art. 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, con il quale viene stabilito che restano ferme le disposizioni della legge 1 marzo 1986, n. 64, per gli interventi di agevolazione alle attivita' produttive che alla data del 21 agosto 1992 risultavano iscritti negli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64; Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 491, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale; Visto l'art. 12 del citato decreto-legge 8 agosto 1994, n. 491, che al fine dell'applicazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, considera "inseriti negli accordi di programma stipulati alla data del 21 agosto 1992, tutti gli interventi, anche se non specificatamente indicati nell'accordo, identificati, entro il 31 gennaio 1994, come indispensabili per conseguire le finalita' previste dall'accordo stesso"; Visto l'art. 13 del testo dell'accordo in cui si prevede che l'accordo stesso e' prorogabile e puo' essere modificato per concorde volonta' dei partecipanti; Visto il cap. V, n. 5.6, della delibera CIPE del 29 marzo 1990 concernente gli incentivi alle attivita' sostitutive e di reindustrializzazione rientranti nell'accordo di programma Val Basento; Considerato che, per procedere al completamento delle opere e delle attivita' in corso, per consentire di avviare la realizzazione delle iniziative produttive e per assicurare l'attuazione degli adempimenti relativi alla costituzione del parco tecnologico della Val Basento e' emersa l'esigenza di prolungare la durata dell'accordo di programma di ulteriori dieci mesi; Visto il concorde parere espresso ai fini della citata proroga da tutti i soggetti firmatari; Visto l'art. 45, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative, che prevede che "Il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data del 29 agosto 1994, il termine per l'attuazione dell'accordo di programma relativo alla Val Basento stipulato ai sensi dell'art. 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64"; Decreta: Il termine di attuazione dell'accordo di programma volto all'attuazione di un progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento, approvato ai fini e per gli effetti dell'art. 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64, con decreto del Presidente del Consiglio 30 dicembre 1987 e successive modificazioni, e' stabilito al 30 aprile 1995. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 settembre 1994 Il Ministro: PAGLIARINI