MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 15 settembre 1994 

  Fissazione  del  nuovo  termine  di  attuazione   dell'accordo   di
programma  per l'attuazione del progetto per la reindustrializzazione
e la realizzazione  di  un  parco  tecnologico  nell'area  della  Val
Basento.
(GU n.221 del 21-9-1994)

                      IL MINISTRO DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  30
dicembre  1987,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 304 del 31
dicembre 1987, che approva l'accordo di  programma  per  l'attuazione
del  progetto  per  la reindustrializzazione e la realizzazione di un
parco tecnologico  nell'area  della  Val  Basento,  stipulato  il  30
dicembre  1987  fra  il  Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno,   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato,   il   presidente   della   giunta   della  regione
Basilicata, il presidente dell'ENI e il presidente del Consorzio  per
lo sviluppo industriale della provincia di Matera;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
dicembre 1992 con il quale la durata dell'accordo e' prorogata al  30
giugno 1994;
  Visto  l'art.  2 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, con il quale
il Dipartimento per gli interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno  e
l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno sono stati
soppressi;
  Visto  il  decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il
trasferimento delle competenze dei  soppressi  Dipartimento  per  gli
interventi  straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno, a  norma  dell'art.  3  della  citata
legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  Visto  l'art.  3  del  decreto  legislativo  3  aprile 1993, n. 96,
concernente la programmazione degli interventi nelle aree depresse  e
le  attribuzioni  del  Ministero  del bilancio e della programmazione
economica;
  Visto l'art. 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge  22  ottobre
1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, con il quale  viene  stabilito  che  restano  ferme  le
disposizioni  della  legge 1 marzo 1986, n. 64, per gli interventi di
agevolazione alle attivita' produttive che alla data  del  21  agosto
1992  risultavano  iscritti  negli  accordi di programma stipulati ai
sensi dell'art. 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64;
  Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 491, recante  disposizioni
urgenti   per  accelerare  la  concessione  delle  agevolazioni  alle
attivita' gestite dalla soppressa Agenzia
per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nonche' per  l'avvio
dell'intervento   ordinario   nelle   aree  depresse  del  territorio
nazionale;
  Visto l'art. 12 del citato decreto-legge 8 agosto 1994, n. 491, che
al fine dell'applicazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge  22
ottobre  1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, considera "inseriti negli accordi di programma
stipulati alla data del 21 agosto 1992, tutti gli  interventi,  anche
se non specificatamente indicati nell'accordo, identificati, entro il
31  gennaio  1994,  come  indispensabili  per conseguire le finalita'
previste dall'accordo stesso";
  Visto  l'art.  13  del  testo  dell'accordo  in  cui si prevede che
l'accordo stesso e' prorogabile e puo' essere modificato per concorde
volonta' dei partecipanti;
  Visto il cap. V, n. 5.6, della delibera  CIPE  del  29  marzo  1990
concernente   gli   incentivi   alle   attivita'   sostitutive  e  di
reindustrializzazione  rientranti  nell'accordo  di   programma   Val
Basento;
  Considerato che, per procedere al completamento delle opere e delle
attivita'  in corso, per consentire di avviare la realizzazione delle
iniziative produttive e per assicurare l'attuazione degli adempimenti
relativi alla costituzione del parco tecnologico della Val Basento e'
emersa l'esigenza di prolungare la durata dell'accordo  di  programma
di ulteriori dieci mesi;
  Visto  il  concorde parere espresso ai fini della citata proroga da
tutti i soggetti firmatari;
  Visto l'art. 45, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514,
recante disposizioni urgenti in materia di  differimento  di  termini
previsti  da  disposizioni  legislative, che prevede che "Il Ministro
del bilancio e della programmazione economica stabilisce con  proprio
decreto,  entro  trenta  giorni  dalla  data  del  29 agosto 1994, il
termine per l'attuazione dell'accordo di programma relativo alla  Val
Basento  stipulato  ai sensi dell'art. 7 della legge 1 marzo 1986, n.
64";
                              Decreta:
  Il  termine  di  attuazione   dell'accordo   di   programma   volto
all'attuazione  di  un  progetto  per  la  reindustrializzazione e la
realizzazione di un parco tecnologico nell'area  della  Val  Basento,
approvato  ai  fini e per gli effetti dell'art. 7 della legge 1 marzo
1986, n. 64, con decreto del Presidente  del  Consiglio  30  dicembre
1987 e successive modificazioni, e' stabilito al 30 aprile 1995.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 settembre 1994
                                              Il Ministro: PAGLIARINI