COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 1994 

  Disposizioni riguardanti i progetti finanziati con fondi FIO.
(GU n.222 del 22-9-1994)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art. 3 della legge 26 dicembre 1982, n. 81, che istituisce
il Fondo per investimenti e occupazione e  le  successive  norme  che
hanno  disciplinato  il finanziamento dei progetti FIO negli anni che
vanno dal 1982 al 1989;
  Visto l'art. 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, che demanda  al
CIPE, anche mediante modifica delle proprie procedure, il riesame dei
programmi  d'intervento  previsti  dalla normativa vigente al fine di
verificare l'esecutivita' dei singoli progetti;
  Ritenuto di dover provvedere alla rapida conclusione di tutti  quei
progetti finanziati con fondi FIO ancora in corso di realizzazione;
  Considerato   che  la  presentazione  di  varianti  che  comportino
modifiche  essenziali  alla  natura   delle   opere   in   corso   di
realizzazione  non  deve  essere ulteriormente consentita, proprio al
fine di evitare ulteriori allungamenti dei tempi  di  esecuzione  dei
progetti;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
    a)  le  perizie  di  variante  relative a progetti finanziati con
fondi FIO, ad eccezione di quelle che non alterano  la  sostanza  del
progetto  e  non comportano aumenti della spesa complessiva, non sono
ammesse, qualora presentate per  l'approvazione  da  parte  del  CIPE
successivamente al 31 maggio 1995;
    b)  le proroghe per l'ultimazione lavori relative ai progetti FIO
in corso di realizzazione sono autorizzate dal Ministro del  bilancio
e   della   programmazione   economica,  che  periodicamente  ne  da'
comunicazione al CIPE.
    Roma, 3 agosto 1994
                                   Il Presidente delegato: PAGLIARINI