Disposizioni riguardanti i progetti finanziati con fondi FIO.(GU n.222 del 22-9-1994)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 3 della legge 26 dicembre 1982, n. 81, che istituisce il Fondo per investimenti e occupazione e le successive norme che hanno disciplinato il finanziamento dei progetti FIO negli anni che vanno dal 1982 al 1989; Visto l'art. 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, che demanda al CIPE, anche mediante modifica delle proprie procedure, il riesame dei programmi d'intervento previsti dalla normativa vigente al fine di verificare l'esecutivita' dei singoli progetti; Ritenuto di dover provvedere alla rapida conclusione di tutti quei progetti finanziati con fondi FIO ancora in corso di realizzazione; Considerato che la presentazione di varianti che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere in corso di realizzazione non deve essere ulteriormente consentita, proprio al fine di evitare ulteriori allungamenti dei tempi di esecuzione dei progetti; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: a) le perizie di variante relative a progetti finanziati con fondi FIO, ad eccezione di quelle che non alterano la sostanza del progetto e non comportano aumenti della spesa complessiva, non sono ammesse, qualora presentate per l'approvazione da parte del CIPE successivamente al 31 maggio 1995; b) le proroghe per l'ultimazione lavori relative ai progetti FIO in corso di realizzazione sono autorizzate dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, che periodicamente ne da' comunicazione al CIPE. Roma, 3 agosto 1994 Il Presidente delegato: PAGLIARINI