Modificazioni allo statuto dell'Istituto.(GU n.222 del 22-9-1994)
IL DIRETTORE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1991) con il quale e' stato approvato il piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1991-93, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1992, registro n. 1, foglio n. 369; Preso atto che ai sensi dell'art. 19 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 e' stata concessa l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari all'associazione per il libero Istituto universitario Carlo Cattaneo; Visto lo statuto del libero Istituto universitario Carlo Cattaneo approvato con decreto ministeriale del 31 ottobre 1991; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto del 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1562, recante disposizioni sul regolamento didattico universitario e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 contenente ordinamenti didattici della facolta' di ingegneria; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1992 contenente ordinamenti didattici dell'area economica; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche del libero Istituto universitario Carlo Cattaneo; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 luglio 1994; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto del libero lstituto universitario Carlo Cattaneo viene cosi' modificato: Art. 2. - L'istituzione del libero Istituto universitario e' promossa dall'associazione per il libero Istituto universitario Carlo Cattaneo, che conferisce ad esso un fondo di dotazione di L. 3.000.000.000 e che ne assicura il funzionamento ordinario. Al mantenimento del libero Istituto universitario Carlo Cattaneo sono altresi' destinati rette, tasse, soprattasse, contributi e diritti versati dagli studenti, nonche' tutti i beni, i contributi e i fondi che saranno ad esso devoluti, a qualunque titolo. Art. 2-bis. - Le modifiche allo statuto, ove non sia diversamente disposto, entrano in vigore a partire dall'anno accademico successivo a quello della loro emanazione. Art. 3. - Sono organi del libero Istituto universitario Carlo Cattaneo: a) il consiglio di amministrazione; b) il presidente del consiglio di amministrazione; c) il comitato esecutivo; d) il direttore; e) il senato accademico; f) i consigli di facolta'. Gli organi del libero Istituto universitario esercitano le competenze previste dal vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente statuto. Art. 4. - Il consiglio di amministrazione e' composto da: a) il direttore; b) il presidente dell'associazione per il libero Istituto universitario Carlo Cattaneo; c) otto consiglieri nominati dalla stessa associazione; d) un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; e) un rappresentante della regione Lombardia; f) un rappresentante della provincia di Varese; g) un rappresentante del comune di Castellanza; h) due professori di ruolo del libero Istituto universitario, designati dal senato accademico; i) un rappresentante degli studenti. Alle adunanze del consiglio di amministrazione partecipa, con voto solo consultivo, il direttore amministrativo. Art. 5. - Il consiglio di amministrazione elegge un presidente, fra i componenti nominati dall'associazione per il libero Istituto universitario Carlo Cattaneo o il presidente della stessa. Su proposta del presidente elegge altresi', fra tutti i suoi componenti, un vice presidente. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del libero Istituto universitario ed esercita le altre competenze attribuitegli dal vigente ordinamento universitario o dal presente statuto nonche' i poteri ad esso delegati dal consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di impedimento e' sostituito dal vice presidente. Il presidente cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione, fatta salva la competenza del direttore per quanto attiene alla materia didattica e scientifica. Il presidente puo' delegare l'adozione di categorie determinate di atti a singoli consiglieri, dandone comunicazione nella successiva seduta del consiglio. Art. 8. - Il consiglio di amministrazione cura la gestione economica del libero Istituto universitario Carlo Cattaneo e ne assicura lo svolgimento delle attivita', ferme restando le competenze del direttore, del senato accademico e dei consigli di facolta' per ogni valutazione di ordine scientifico e didattico. Il consiglio di amministrazione esercita, in particolare, le seguenti competenze: a) nomina il direttore e i presidi, scegliendoli fra i professori di ruolo di prima fascia del libero Istituto; b) approva i ruoli organici del personale docente, nomina i professori (ivi compresi quelli a contratto), i ricercatori e i lettori di lingua straniera, su proposta del senato accademico; c) approva i ruoli organici del personale amministrativo e non docente, nomina tale personale e adotta ogni provvedimento organizzativo o disciplinare nei suoi confronti; d) assume i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale; e) delibera sull'ammontare delle rette, tasse, soprattasse e dei contributi e sul loro eventuale esonero; f) delibera, su proposta del senato accademico sul conferimento di premi e di borse di studio e perfezionamento; g) delibera, sentito il senato accademico convenzioni con altre universita' o centri di ricerca e con altri soggetti pubblici o privati; h) delibera il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo del libero Istituto; i) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio; l) delibera sulla costituzione in giudizio del libero Istituto, nel caso di liti attive o passive; m) delibera e propone al Ministero le eventuali modifiche del presente statuto; n) delibera i regolamenti del libero Istituto fatta eccezione per il regolamento didattico dell'ateneo, che e' deliberato secondo la procedura prevista dal seguente art. 20, nonche' per regolamenti delle facolta' e delle scuole di perfezionamento deliberati dai rispettivi consigli; o) delibera l'istituzione dei corsi per il conseguimento dei titoli previsti dal successivo art. 19 sentito il senato accademico. Entro il mese di marzo di ogni anno, il consiglio di amministrazione, udito il parere del senato accademico valutata la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili, determina e rende noto il numero massimo di studenti da ammettere al primo corso dell'anno accademico successivo e fissa le relative modalita' di ammissione. Art. 10. - Il direttore e' eletto dal consiglio di amministrazione fra i professori di prima fascia del libero Istituto universitario Carlo Cattaneo. Dura in carica un triennio accademico e puo' essere rieletto. Il direttore ha la direzione didattica e disciplinare del libero Istituto universitario Carlo Cattaneo. Nel caso di dimissioni, assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal preside piu' anziano di eta'. Il direttore emana, con proprio decreto, lo statuto e le sue modifiche. Art. 10-bis. - Il senato accademico e' costituito dal direttore, che lo presiede, e dai presidi di facolta'. Alle sedute del senato partecipa anche il direttore amministrativo con voto solo consultivo. Il direttore amministrativo svolge le funzioni di segretario del senato accademico. Al senato accademico spettano tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal vigente ordinamento universitario, fatte salve quelle che il presente statuto conferisce ad altri organi. Art. 11. - La composizione del consiglio di facolta' e' regolata dalle vigenti norme dell'ordinamento universitario. Il consiglio di facolta' e' presieduto dal preside o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia (o, in assenza, di seconda fascia) con maggiore anzianita'. Al consiglio di facolta' spettano le attribuzioni ad esso demandate dal vigente ordinamento universitario, fatte salve quelle che il presente statuto conferisca ad altri organi. Il consiglio di facolta' delibera, nell'osservanza della legge e del presente statuto, il regolamento della facolta'; delibera su tutte le questioni inerenti specificamente ai corsi di studio della facolta' (ivi compresi i corsi di diploma universitario, di specializzazione, di dottorato di ricerca ad essa afferenti) ed esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dal vigente ordinamento universitario, fatte salve quelle che il presente statuto conferisca ad altri organi. Il preside rappresenta la facolta' nei rapporti con gli organi del libero Istituto ed esercita le attribuzioni ad esso demandate dal vigente ordinamento universitario fatte salve quelle che il presente statuto conferisca ad altri organi. Nel caso di dimissioni, assenza o impedimento, le funzioni del preside sono esercitate dal professore di prima fascia (o, in mancanza di professori di prima fascia, dal professore di seconda fascia) con maggiore anzianita'. Le funzioni di segretario del consiglio di facolta' sono esercitate dal piu' giovane tra i professori di ruolo di prima fascia. Le questioni concernenti le attivita' didattiche di un singolo corso di laurea sono demandate a un consiglio di corso di laurea composto dal direttore e dai componenti del consiglio di facolta' afferenti a quel corso di laurea. Il consiglio di corso di laurea elegge un presidente fra i professori di prima fascia (o, in mancanza, di seconda fascia) afferenti al corso di laurea; il presidente rimane in carica tre anni. Art. 12. - Il senato accademico, sentiti i consigli di facolta' d'intesa con il consiglio di amministrazione, promuove la costituzione di organi collegiali, nei quali devono essere rappresentate tutte le componenti universitarie e che devono essere organizzati in chiave tematica (quali la didattica, la politica culturale, la ricerca, le attivita' studentesche). Tali organi collegiali devono verificare il costante coordinamento e buon funzionamento delle attivita' universitarie e formulano suggerimenti in materia ai competenti organi deliberativi del libero Istituto universitario. Art. 13. - Il ruolo dei professori universitari del libero Istituto universitario Carlo Cattaneo si articola in due fasce: a)) professori di prima fascia (straordinari e ordinari); b) professori di seconda fascia; Ai professori di ruolo spetta il trattamento economico e di carriera che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle universita' governative provvisti della medesima anzianita' di servizio. In caso di trasferimento al libero Istituto universitario Carlo Cattaneo di professori di ruolo provenienti da altre universita', ad essi spettera' un trattamento economico e di carriera non inferiore a quello previsto dalle norme vigenti sul personale docente delle universita' governative. Ai professori di ruolo si applica, ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplina prevista per il corrispondente personale statale; inoltre, ai fini del trattamento di previdenza, essi sono iscritti all'E.N.P.A.S. Art. 14. - Il ruolo organico dei ricercatori universitari del libero Istituto universitario Carlo Cattaneo e' deliberato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 8, lettera b), del presente stututo. Ai ricercatori spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo delle universita' governative. Ai ricercatori si applica, ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplina prevista per il corrispondente personale statale; inoltre, ai fini del trattamento di previdenza, essi sono iscritti all'E.N.P.A.S. Art. 16. - Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, su proposta motivata del Consiglio di facolta' puo' nominare professori a contratto, da scegliersi fra persone di alta qualificazione scientifica o professionale. Il trattamento economico dei professori a contratto e la disciplina della loro attivita' sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con apposito regolamento. Il contratto non da' titolo a trattamento assistenziale o previdenziale: il libero Istituto universitario Carlo Cattaneo provvedera' a una copertura assicurativa privata contro gli infortuni. Per la durata dei contratti e la possibilita' di rinnovo si applicano le disposizioni vigenti per i professori a contratto delle universita' governative. Le deroghe al limite dei rinnovi sono concesse dal consiglio di amministrazione. Art. 17. - Il consiglio di amministrazione, su proposta motivata del senato accademico, puo' nominare lettori a contratto di madre lingua straniera, da scegliersi fra persone di qualificata e riconosciuta competenza. Il trattamento economico dei lettori e la disciplina della loro attivita' sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con apposito regolamento. Il contratto non da' titolo a trattamento assistenziale o previdenziale: il libero Istituto universitario Carlo Cattaneo provvedera' a una copertura assicurativa privata contro gli infortuni. Per la durata dei contratti e la possibilita' di rinnovo si applicano le disposizioni vigenti per i professori a contratto delle universita' governative. Le deroghe al limite dei rinnovi sono concesse dal consiglio di amministrazione. Art. 18. - Il libero Istituto universitario Carlo Cattaneo, per l'espletamento dei servizi, dispone di personale non docente. Per quanto concerne la disciplina, lo stato giuridico, il trattamento economico, le modalita' di assunzione e la relativa pianta organica, si applicano le norme contenute nel regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione. Agli oneri previdenziali e all'assistenza sanitaria si provvede come per legge. Art. 19. - Il libero Istituto universitario Carlo Cattaneo provvede a tutti i livelli di formazione universitaria rilasciando i titoli previsti dall'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ossia: diploma universitario; diploma di laurea; diploma di specializzazione; dottorato di ricerca. I corsi per il conseguimento dei titoli previsti nei commi precedenti sono istituiti secondo quanto e' previsto dalle leggi vigenti, senza la necessita' di modifiche al presente statuto, a seguito di delibera del consiglio di amministrazione. Il libero Istituto puo' istituire inoltre i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341. L'ordinamento degli studi e' disciplinato dal regolamento didattico. Facolta' istituite nel libero Istituto: facolta' di economia: corso di laurea in economia aziendale; facolta' di ingegneria: corso di laurea in ingegneria gestionale; corso di diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione. Art. 20. - Il regolamento didattico del libero Istituto universitario Carlo Cattaneo disciplina, in coerenza con quanto previsto dalle leggi vigenti sull'istruzione universitaria, l'ordinamento degli studi per i corsi istituiti ai sensi del precedente art. 19. Il regolamento didattico e' approvato dal senato, acquisiti i pareri dei consigli di facolta'. Art. 21. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato tutti gli esami prescritti, secondo quanto previsto dal regolamento didattico. Lo studente che non abbia superato gli esami delle materie propedeutiche non puo' essere ammesso a sostenere gli esami sulle materie che presuppongono la conoscenza delle prime. Gli insegnamenti propedeutici sono individuati dal consiglio di facolta' con propria delibera. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve dar prova di corretta conoscenza di due lingue straniere, scelte tra quelle impartite nel libero Istituto universitario. Art. 22. - Il preside, su proposta del consiglio di facolta', nomina le commissioni per gli esami di profitto e di laurea; la loro composizione e' regolata conformemente alle disposizioni vigenti per le universita' governative. Art. 24. - Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare con assiduita' e diligenza i corsi, i seminari e le relative esercitazioni. La frequenza, la diligenza e il profitto sono accertati dai professori nei modi ritenuti piu' opportuni. Il senato accademico, su proposta del consiglio di facolta', d'intesa con il consiglio di amministrazione, promuove, a beneficio degli studenti, "stages" in aziende e scambi con universita' straniere. Art. 28. - Il consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo nei termini e con le modalita' previste dal regolamento di contabilita'. Art. 30. - Nel caso di attivazione di una nuova facolta', le attribuzioni che le norme legislative vigenti e quelle del presente statuto demandano al consiglio di facolta' sono esercitate da un apposito comitato ordinatore composto da cinque professori universitari di ruolo o fuori ruolo di discipline afferenti ai raggruppamenti o ai settori scientifico-disciplinari nei quali siano compresi gli insegnamenti previsti all'ordinamento didattico della facolta'. Di essi il presidente e due membri devono essere scelti fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo di prima fascia e due fra professori universitari di ruolo o fuori ruolo di seconda fascia. Il presidente e gli altri membri del comitato ordinatore sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. Entro sessanta giorni dalla loro nomina, i membri del comitato ordinatore devono assumere le deliberazioni necessarie per l'ordinamento della facolta' e per il sollecito inizio delle attivita' didattiche. I professori di ruolo che, conformemente alle disposizioni vigenti, verranno chiamati a far parte della facolta' saranno aggregati al comitato ordinatore. Il comitato ordinatore cessera' le sue funzioni allorche' alla facolta' risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo di prima fascia e due di seconda fascia e comunque non oltre tre anni dalla sua nomina. Art. 31. - Allorquando presso il libero Istituto sia attivata una sola facolta', le attribuzioni del senato accademico sono svolte dal consiglio della facolta' stessa. In questo caso le funzioni di preside di facolta' sono svolte dal direttore. Castellanza, 7 settembre 1994 Il direttore: BUSSOLATI