LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO «CARLO CATTANEO»

DECRETO DIRETTORIALE 7 settembre 1994 

  Modificazioni allo statuto dell'Istituto.
(GU n.222 del 22-9-1994)

                            IL DIRETTORE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  28  ottobre  1991
(Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1991) con il quale e' stato
approvato  il  piano  di  sviluppo  delle universita' per il triennio
1991-93, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1992, registro
n. 1, foglio n. 369;
  Preso atto che ai sensi dell'art.  19  del  precitato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  ottobre  1991  e'  stata  concessa
l'autorizzazione  a  rilasciare   titoli   di   studio   universitari
all'associazione per il libero Istituto universitario Carlo Cattaneo;
  Visto  lo  statuto del libero Istituto universitario Carlo Cattaneo
approvato con decreto ministeriale del 31 ottobre 1991;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione   superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto del 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre  1938,  n.  1562,  recante
disposizioni sul regolamento  didattico  universitario  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 maggio 1989
contenente ordinamenti didattici della facolta' di ingegneria;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  27  ottobre  1992 contenente
ordinamenti didattici dell'area economica;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'   accademiche   del  libero  Istituto  universitario  Carlo
Cattaneo;
  Visto il parere  espresso  dal  Consiglio  universitario  nazionale
nell'adunanza del 15 luglio 1994;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto  del libero lstituto universitario Carlo Cattaneo viene
cosi' modificato:
  Art. 2.  -  L'istituzione  del  libero  Istituto  universitario  e'
promossa dall'associazione per il libero Istituto universitario Carlo
Cattaneo,  che  conferisce  ad  esso  un  fondo  di  dotazione  di L.
3.000.000.000 e che ne assicura il funzionamento ordinario.
  Al mantenimento del libero Istituto  universitario  Carlo  Cattaneo
sono  altresi'  destinati  rette,  tasse,  soprattasse,  contributi e
diritti versati dagli studenti, nonche' tutti i beni, i contributi  e
i fondi che saranno ad esso devoluti, a qualunque titolo.
  Art.  2-bis.  - Le modifiche allo statuto, ove non sia diversamente
disposto, entrano in vigore a partire dall'anno accademico successivo
a quello della loro emanazione.
  Art.  3.  -  Sono  organi  del  libero Istituto universitario Carlo
Cattaneo:
    a) il consiglio di amministrazione;
    b) il presidente del consiglio di amministrazione;
    c) il comitato esecutivo;
    d) il direttore;
    e) il senato accademico;
    f) i consigli di facolta'.
  Gli  organi  del  libero  Istituto  universitario   esercitano   le
competenze  previste  dal  vigente  ordinamento  universitario, fatte
salve le norme del presente statuto.
  Art. 4. - Il consiglio di amministrazione e' composto da:
    a) il direttore;
    b)  il  presidente  dell'associazione  per  il  libero   Istituto
universitario Carlo Cattaneo;
    c) otto consiglieri nominati dalla stessa associazione;
    d)  un  rappresentante  del  Ministero  dell'universita'  e della
ricerca scientifica e tecnologica;
    e) un rappresentante della regione Lombardia;
    f) un rappresentante della provincia di Varese;
    g) un rappresentante del comune di Castellanza;
    h) due professori di ruolo  del  libero  Istituto  universitario,
designati dal senato accademico;
    i) un rappresentante degli studenti.
  Alle  adunanze del consiglio di amministrazione partecipa, con voto
solo consultivo, il direttore amministrativo.
  Art. 5. - Il consiglio di amministrazione elegge un presidente, fra
i  componenti  nominati  dall'associazione  per  il  libero  Istituto
universitario  Carlo  Cattaneo  o  il  presidente  della  stessa.  Su
proposta del presidente elegge altresi', fra tutti i suoi componenti,
un vice presidente.
  Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza
legale  del  libero  Istituto  universitario  ed  esercita  le  altre
competenze  attribuitegli dal vigente ordinamento universitario o dal
presente statuto nonche' i poteri ad esso delegati dal  consiglio  di
amministrazione;  in  caso  di assenza o di impedimento e' sostituito
dal vice presidente. Il presidente cura l'esecuzione  delle  delibere
del  consiglio  di  amministrazione,  fatta  salva  la competenza del
direttore per quanto attiene alla materia didattica e scientifica.
  Il presidente puo' delegare l'adozione di categorie determinate  di
atti  a  singoli  consiglieri, dandone comunicazione nella successiva
seduta del consiglio.
  Art.  8.  -  Il  consiglio  di  amministrazione  cura  la  gestione
economica  del  libero  Istituto  universitario  Carlo  Cattaneo e ne
assicura lo svolgimento delle attivita', ferme restando le competenze
del direttore, del senato accademico e dei consigli di  facolta'  per
ogni valutazione di ordine scientifico e didattico.
  Il  consiglio  di  amministrazione  esercita,  in  particolare,  le
seguenti competenze:
    a) nomina il direttore e i presidi, scegliendoli fra i professori
di ruolo di prima fascia del libero Istituto;
    b) approva i ruoli  organici  del  personale  docente,  nomina  i
professori  (ivi  compresi  quelli  a  contratto),  i ricercatori e i
lettori di lingua straniera, su proposta del senato accademico;
    c)  approva  i  ruoli organici del personale amministrativo e non
docente,  nomina  tale  personale   e   adotta   ogni   provvedimento
organizzativo o disciplinare nei suoi confronti;
    d)  assume  i  provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed
economico del personale;
    e) delibera sull'ammontare delle rette, tasse, soprattasse e  dei
contributi e sul loro eventuale esonero;
    f)  delibera,  su proposta del senato accademico sul conferimento
di premi e di borse di studio e perfezionamento;
    g) delibera, sentito il senato accademico convenzioni  con  altre
universita'  o  centri  di  ricerca  e  con altri soggetti pubblici o
privati;
    h) delibera il bilancio preventivo e il bilancio  consuntivo  del
libero Istituto;
    i)  delibera  su  tutti  i  provvedimenti  che comportino entrate
oppure spese a carico del bilancio;
    l) delibera sulla costituzione in giudizio del  libero  Istituto,
nel caso di liti attive o passive;
    m)  delibera  e  propone  al Ministero le eventuali modifiche del
presente statuto;
    n) delibera i regolamenti del libero Istituto fatta eccezione per
il regolamento didattico dell'ateneo, che e'  deliberato  secondo  la
procedura  prevista  dal  seguente  art.  20, nonche' per regolamenti
delle facolta' e  delle  scuole  di  perfezionamento  deliberati  dai
rispettivi consigli;
    o)  delibera  l'istituzione  dei  corsi  per il conseguimento dei
titoli previsti dal successivo art. 19 sentito il senato accademico.
  Entro  il  mese  di  marzo  di   ogni   anno,   il   consiglio   di
amministrazione,  udito  il  parere del senato accademico valutata la
situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e  scientifiche
disponibili,  determina e rende noto il numero massimo di studenti da
ammettere al primo corso dell'anno accademico successivo e  fissa  le
relative modalita' di ammissione.
  Art.  10. - Il direttore e' eletto dal consiglio di amministrazione
fra i professori di prima fascia del  libero  Istituto  universitario
Carlo  Cattaneo.  Dura in carica un triennio accademico e puo' essere
rieletto.
  Il direttore ha la direzione didattica e  disciplinare  del  libero
Istituto universitario Carlo Cattaneo.
  Nel caso di dimissioni, assenza o impedimento, le sue funzioni sono
esercitate  dal preside piu' anziano di eta'. Il direttore emana, con
proprio decreto, lo statuto e le sue modifiche.
  Art. 10-bis. - Il senato accademico e'  costituito  dal  direttore,
che  lo  presiede,  e dai presidi di facolta'. Alle sedute del senato
partecipa anche il direttore amministrativo con voto solo consultivo.
Il direttore amministrativo svolge  le  funzioni  di  segretario  del
senato accademico.
  Al  senato  accademico  spettano tutte le attribuzioni che gli sono
demandate dal vigente ordinamento universitario, fatte  salve  quelle
che il presente statuto conferisce ad altri organi.
  Art.  11.  -  La composizione del consiglio di facolta' e' regolata
dalle vigenti norme dell'ordinamento universitario.
  Il  consiglio  di  facolta' e' presieduto dal preside o, in caso di
sua assenza o impedimento, dal professore  di  prima  fascia  (o,  in
assenza, di seconda fascia) con maggiore anzianita'.
  Al consiglio di facolta' spettano le attribuzioni ad esso demandate
dal  vigente  ordinamento  universitario,  fatte  salve quelle che il
presente statuto conferisca ad altri organi.
  Il consiglio di facolta' delibera, nell'osservanza  della  legge  e
del  presente  statuto,  il  regolamento  della facolta'; delibera su
tutte le questioni inerenti specificamente ai corsi di  studio  della
facolta'   (ivi   compresi  i  corsi  di  diploma  universitario,  di
specializzazione, di dottorato  di  ricerca  ad  essa  afferenti)  ed
esercita   tutte  le  attribuzioni  ad  esso  demandate  dal  vigente
ordinamento universitario, fatte salve quelle che il presente statuto
conferisca ad altri organi.
  Il preside rappresenta la facolta' nei rapporti con gli organi  del
libero  Istituto  ed  esercita  le attribuzioni ad esso demandate dal
vigente ordinamento universitario fatte salve quelle che il  presente
statuto conferisca ad altri organi.
  Nel  caso  di  dimissioni,  assenza  o impedimento, le funzioni del
preside sono  esercitate  dal  professore  di  prima  fascia  (o,  in
mancanza  di  professori  di  prima fascia, dal professore di seconda
fascia) con maggiore anzianita'.
  Le funzioni di segretario del consiglio di facolta' sono esercitate
dal piu' giovane tra i professori di ruolo di prima fascia.
  Le questioni concernenti le  attivita'  didattiche  di  un  singolo
corso  di  laurea  sono  demandate  a un consiglio di corso di laurea
composto dal direttore e dai componenti  del  consiglio  di  facolta'
afferenti a quel corso di laurea.
  Il  consiglio  di  corso  di  laurea  elegge  un  presidente  fra i
professori di prima  fascia  (o,  in  mancanza,  di  seconda  fascia)
afferenti  al  corso  di  laurea;  il presidente rimane in carica tre
anni.
  Art. 12. - Il senato accademico, sentiti  i  consigli  di  facolta'
d'intesa   con   il   consiglio   di   amministrazione,  promuove  la
costituzione  di  organi  collegiali,   nei   quali   devono   essere
rappresentate  tutte  le componenti universitarie e che devono essere
organizzati in chiave  tematica  (quali  la  didattica,  la  politica
culturale,  la  ricerca,  le  attivita'  studentesche).  Tali  organi
collegiali  devono  verificare  il  costante  coordinamento  e   buon
funzionamento  delle attivita' universitarie e formulano suggerimenti
in materia ai competenti  organi  deliberativi  del  libero  Istituto
universitario.
  Art. 13. - Il ruolo dei professori universitari del libero Istituto
universitario Carlo Cattaneo si articola in due fasce:
    a)) professori di prima fascia (straordinari e ordinari);
    b) professori di seconda fascia;
  Ai  professori  di  ruolo  spetta  il  trattamento  economico  e di
carriera che lo  Stato  attribuisce  ai  professori  di  ruolo  delle
universita'   governative  provvisti  della  medesima  anzianita'  di
servizio.
  In caso di trasferimento al  libero  Istituto  universitario  Carlo
Cattaneo  di professori di ruolo provenienti da altre universita', ad
essi spettera' un trattamento economico e di carriera non inferiore a
quello previsto dalle  norme  vigenti  sul  personale  docente  delle
universita' governative.
  Ai  professori  di  ruolo  si  applica,  ai fini del trattamento di
quiescenza, la disciplina prevista per  il  corrispondente  personale
statale;  inoltre,  ai  fini del trattamento di previdenza, essi sono
iscritti all'E.N.P.A.S.
  Art. 14. - Il  ruolo  organico  dei  ricercatori  universitari  del
libero  Istituto  universitario  Carlo  Cattaneo  e'  deliberato  dal
consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 8,  lettera  b),  del
presente stututo.
  Ai  ricercatori  spetta  il trattamento economico e di carriera non
inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai ricercatori  di  ruolo
delle universita' governative.
  Ai  ricercatori  si applica, ai fini del trattamento di quiescenza,
la disciplina  prevista  per  il  corrispondente  personale  statale;
inoltre,  ai  fini  del trattamento di previdenza, essi sono iscritti
all'E.N.P.A.S.
  Art. 16. - Il  consiglio  di  amministrazione,  sentito  il  senato
accademico,  su  proposta  motivata  del  Consiglio  di facolta' puo'
nominare professori a contratto, da scegliersi fra  persone  di  alta
qualificazione scientifica o professionale.
  Il trattamento economico dei professori a contratto e la disciplina
della loro attivita' sono stabiliti dal consiglio di amministrazione,
con  apposito  regolamento. Il contratto non da' titolo a trattamento
assistenziale o previdenziale: il libero Istituto universitario Carlo
Cattaneo provvedera' a una copertura assicurativa privata contro  gli
infortuni.
  Per  la  durata  dei  contratti  e  la  possibilita'  di rinnovo si
applicano le disposizioni vigenti per i professori a contratto  delle
universita'  governative.  Le  deroghe  al  limite  dei  rinnovi sono
concesse dal consiglio di amministrazione.
  Art. 17. - Il consiglio di amministrazione,  su  proposta  motivata
del  senato  accademico,  puo'  nominare lettori a contratto di madre
lingua  straniera,  da  scegliersi  fra  persone  di  qualificata   e
riconosciuta competenza.
  Il  trattamento  economico  dei  lettori e la disciplina della loro
attivita'  sono  stabiliti  dal  consiglio  di  amministrazione,  con
apposito  regolamento.  Il  contratto  non  da'  titolo a trattamento
assistenziale o previdenziale: il libero Istituto universitario Carlo
Cattaneo provvedera' a una copertura assicurativa privata contro  gli
infortuni.
  Per  la  durata  dei  contratti  e  la  possibilita'  di rinnovo si
applicano le disposizioni vigenti per i professori a contratto  delle
universita'  governative.  Le  deroghe  al  limite  dei  rinnovi sono
concesse dal consiglio di amministrazione.
  Art. 18. - Il libero Istituto  universitario  Carlo  Cattaneo,  per
l'espletamento dei servizi, dispone di personale non docente.
  Per   quanto   concerne  la  disciplina,  lo  stato  giuridico,  il
trattamento economico, le  modalita'  di  assunzione  e  la  relativa
pianta  organica,  si  applicano  le  norme contenute nel regolamento
deliberato dal consiglio di amministrazione. Agli oneri previdenziali
e all'assistenza sanitaria si provvede come per legge.
  Art. 19. - Il libero Istituto universitario Carlo Cattaneo provvede
a tutti i livelli di formazione universitaria  rilasciando  i  titoli
previsti dall'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ossia:
   diploma universitario;
   diploma di laurea;
   diploma di specializzazione;
   dottorato di ricerca.
  I  corsi  per  il  conseguimento  dei  titoli  previsti  nei  commi
precedenti sono istituiti secondo  quanto  e'  previsto  dalle  leggi
vigenti,  senza  la  necessita'  di  modifiche al presente statuto, a
seguito di delibera del consiglio di amministrazione.
  Il  libero  Istituto  puo'  istituire  inoltre  i  corsi   previsti
dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
  L'ordinamento   degli   studi   e'   disciplinato  dal  regolamento
didattico.
  Facolta' istituite nel libero Istituto:
   facolta' di economia:
    corso di laurea in economia aziendale;
   facolta' di ingegneria:
    corso di laurea in ingegneria gestionale;
    corso di diploma universitario in ingegneria  logistica  e  della
produzione.
  Art.   20.   -   Il   regolamento  didattico  del  libero  Istituto
universitario Carlo  Cattaneo  disciplina,  in  coerenza  con  quanto
previsto   dalle   leggi   vigenti   sull'istruzione   universitaria,
l'ordinamento  degli  studi  per  i  corsi  istituiti  ai  sensi  del
precedente art. 19.
  Il  regolamento  didattico  e'  approvato  dal  senato, acquisiti i
pareri dei consigli di facolta'.
  Art. 21. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente  deve
aver superato tutti gli esami prescritti, secondo quanto previsto dal
regolamento didattico.
  Lo  studente  che  non  abbia  superato  gli  esami  delle  materie
propedeutiche non puo' essere ammesso a  sostenere  gli  esami  sulle
materie che presuppongono la conoscenza delle prime. Gli insegnamenti
propedeutici  sono  individuati dal consiglio di facolta' con propria
delibera.
  Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve  dar  prova
di  corretta  conoscenza  di  due lingue straniere, scelte tra quelle
impartite nel libero Istituto universitario.
  Art. 22. - Il preside,  su  proposta  del  consiglio  di  facolta',
nomina  le commissioni per gli esami di profitto e di laurea; la loro
composizione e' regolata conformemente alle disposizioni vigenti  per
le universita' governative.
  Art.  24.  -  Gli  studenti  hanno  l'obbligo  di  frequentare  con
assiduita'  e  diligenza  i  corsi,  i   seminari   e   le   relative
esercitazioni.   La  frequenza,  la  diligenza  e  il  profitto  sono
accertati dai professori nei modi ritenuti piu' opportuni.
  Il senato  accademico,  su  proposta  del  consiglio  di  facolta',
d'intesa  con  il consiglio di amministrazione, promuove, a beneficio
degli  studenti,  "stages"  in  aziende  e  scambi  con   universita'
straniere.
  Art.  28.  -  Il  consiglio di amministrazione delibera il bilancio
preventivo e il bilancio consuntivo nei termini e  con  le  modalita'
previste dal regolamento di contabilita'.
  Art.  30.  -  Nel  caso  di  attivazione  di una nuova facolta', le
attribuzioni che le norme legislative vigenti e quelle  del  presente
statuto  demandano  al  consiglio  di  facolta' sono esercitate da un
apposito  comitato   ordinatore   composto   da   cinque   professori
universitari  di  ruolo  o  fuori  ruolo  di  discipline afferenti ai
raggruppamenti o ai settori scientifico-disciplinari nei quali  siano
compresi  gli  insegnamenti  previsti all'ordinamento didattico della
facolta'. Di essi il presidente e due membri devono essere scelti fra
i professori universitari di ruolo o fuori ruolo di  prima  fascia  e
due  fra  professori  universitari  di ruolo o fuori ruolo di seconda
fascia. Il presidente e gli altri membri del comitato ordinatore sono
nominati  dal  consiglio  di  amministrazione,  sentito   il   senato
accademico.
  Entro  sessanta  giorni  dalla  loro  nomina, i membri del comitato
ordinatore  devono   assumere   le   deliberazioni   necessarie   per
l'ordinamento   della  facolta'  e  per  il  sollecito  inizio  delle
attivita' didattiche.
  I professori di ruolo che, conformemente alle disposizioni vigenti,
verranno chiamati a far parte della  facolta'  saranno  aggregati  al
comitato ordinatore.
  Il  comitato  ordinatore  cessera'  le  sue funzioni allorche' alla
facolta' risulteranno assegnati almeno tre  professori  di  ruolo  di
prima  fascia  e  due di seconda fascia e comunque non oltre tre anni
dalla sua nomina.
  Art. 31. - Allorquando presso il libero Istituto sia  attivata  una
sola  facolta', le attribuzioni del senato accademico sono svolte dal
consiglio della facolta'  stessa.  In  questo  caso  le  funzioni  di
preside di facolta' sono svolte dal direttore.
   Castellanza, 7 settembre 1994
                                              Il direttore: BUSSOLATI