Proroga del divieto di assunzione di nuovi affari alla Nordest assicurazioni S.p.a., in Trieste.(GU n.225 del 26-9-1994)
IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto, in particolare, l'art. 43 della predetta legge n. 295/1978; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1989, con il quale la Nordest assicurazioni S.p.a., con sede in Trieste, e' stata autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa in alcuni rami danni; Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1994, con il quale alla predetta impresa e' stato fatto divieto di compiere atti di disposizione sui propri beni; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1994, con il quale alla predetta impresa e' stato fatto divieto di assumere nuovi affari; Vista la lettera n. 416195 in data 19 settembre 1994, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha proposto, in attesa del completamento dell'istruttoria per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti, un breve periodo di proroga del divieto di assunzione di nuovi affari; Ritenuto di dover accogliere la proposta dell'Istituto di vigilanza a garanzia degli assicurati, dei terzi e dei danneggiati e di fissare in giorni trenta il periodo di proroga del divieto; Decreta: Art. 1. Il divieto di assunzione di nuovi affari, disposto con il decreto ministeriale 26 luglio 1994 ai sensi dell'art. 43, comma 3, della legge 10 giugno 1978, n. 295, nei confronti della Nordest assicurazioni S.p.a., con sede in Trieste, e' prorogato per un periodo di giorni trenta. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 settembre 1994 Il direttore generale: CINTI