MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 settembre 1994 

  Proroga   del   divieto   di   assunzione   di  nuovi  affari  alla
rappresentanza generale per l'Italia della  Rhone  Mediterrane'e,  in
Genova.
(GU n.225 del 26-9-1994)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei  natanti  e  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n.  990/1969,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 novembre
1970,  n.  973,  e  le  successive   disposizioni   modificative   ed
integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio  delle  assicurazioni  private  contro  i  danni   e   le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto, in particolare, l'art. 43 della predetta legge n. 295/1978;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni,   e   le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e  in  imprese  o
enti assicurativi;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  la  revisione  della  disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto ministeriale  26  novembre  1984  di  ricognizione
delle   autorizzazioni   all'esercizio   dell'attivita'  assicurativa
rilasciate alla rappresentanza  generale  per  l'Italia  della  Rhone
Mediterrane'e, con sede in Genova;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3  giugno 1994, con il quale alla
predetta  impresa  e'  stato  fatto  divieto  di  compiere  atti   di
disposizione sui propri beni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26 luglio 1994, con il quale alla
predetta impresa e' stato fatto divieto di assumere nuovi affari;
  Vista la lettera n. 416195 in data 19 settembre 1994, con la  quale
l'ISVAP  - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse  collettivo,  ha  proposto,  in  attesa  del  completamento
dell'istruttoria per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti,
un  breve  periodo  di  proroga  del  divieto  di assunzione di nuovo
affari;
  Ritenuto di dover accogliere la proposta dell'Istituto di vigilanza
a garanzia degli assicurati, dei terzi e dei danneggiati e di fissare
in giorni trenta il periodo di proroga del divieto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  divieto  di assunzione di nuovi affari, disposto con il decreto
ministeriale 26 luglio 1994 ai sensi dell'art.  43,  comma  3,  della
legge  10  giugno  1978,  n.  295, nei confronti della rappresentanza
generale per l'Italia della Rhone Mediterrane'e, con sede in  Genova,
e' prorogato per un periodo di giorni trenta.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 settembre 1994
                                         Il direttore generale: CINTI