Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.227 del 28-9-1994)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1936, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991; Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico "Il primo comma dell'art. 9 del titolo X e' modificato ed integrato dal seguente nuovo articolo: La facolta' di medicina e chirurgia si articola in tre corsi di laurea in medicina e chirurgia. I tre corsi di laurea hanno lo stesso ordinamento didattico e possono attivare piani di studio indirizzati secondo gli ordinamenti vigenti. La durata dei corsi di laurea in medicina e chirurgia e' di sei anni. Il titolo di ammissione ai corsi di laurea e' quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910". Roma, 29 luglio 1994 Il rettore: TECCE