ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

COMUNICATO

Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi
   di  esclusione  del diritto di accesso ai documenti amministrativi
   dell'Istituto, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e
   del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352
   (comparto istituzionale).
(GU n.228 del 29-9-1994)

                              TITOLO I
                         AMBITO APPLICATIVO
                               Art. 1.
                 Finalita' ed ambito di applicazione
   1.   Il  presente  regolamento  disciplina,  in  conformita'  alle
disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, ed  al  decreto
del  Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, le modalita'
di esercizio ed i casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso  ai
documenti  amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con  riferimento  agli  atti
dei  procedimenti  previsti dal testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,  sue  successive
modificazioni ed integrazioni, al fine di assicurare la trasparenza e
la pubblicita' dell'attivita' amministrativa.
                               Art. 2.
                      Documento amministrativo
   1.  E'  considerato documento amministrativo ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di  qualunque  altra
specie  del  contenuto  di atti formati o comunque utilizzati ai fini
dell'attivita' amministrativa dall'Istituto.
                               Art. 3.
              Amministrazioni, associazioni e comitati
              portatori di interessi pubblici o diffusi
   1. Le disposizioni sulle modalita' del diritto di accesso  di  cui
al  presente  regolamento  si  applicano, in quanto compatibili, alle
amministrazioni,  associazioni  e  comitati  portatori  di  interessi
pubblici o diffusi.
                              TITOLO II
                         SOGGETTI ED OGGETTO
                               Art. 4.
              Soggetti titolari del diritto di accesso
   1.  Il  diritto di accesso e' riconosciuto alle persone assicurate
ed ai datori di lavoro di cui al testo unico  approvato  con  decreto
del  Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che abbiano
un interesse  personale  e  concreto  per  la  tutela  di  situazioni
giuridicamente  rilevanti  ai  fini  dell'assicurazione  obbligatoria
contro gli infortuni sul  lavoro  e  le  malattie  professionali.  Il
diritto  di  accesso  e'  altresi'  riconosciuto  a chiunque abbia un
interesse  personale  e  concreto  in  dipendenza  delle   forme   di
assicurazione di competenza dell'Istituto.
   2. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonche' i
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui  possa  derivare  un pregiudizio dai provvedimenti dell'Istituto,
qualora abbiano interesse alla tutela  di  situazioni  giuridicamente
rilevanti  ai fini della assicurazione obbligatoria, possono accedere
ai documenti amministrativi dell'Istituto  ai  sensi  della  legge  7
agosto 1990, n. 241.
   3.  Il  diritto di accesso puo' essere esercitato, salvi i casi di
esclusione e le limitazioni  di  cui  al  presente  regolamento,  dal
soggetto  titolare  del  relativo  diritto  o dal suo rappresentante,
dall'Istituto  di  patronato  e  di  assistenza  sociale  munito   di
esplicito  mandato  ex decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 29 luglio 1947, n. 804, dal soggetto  delegato  nell'ipotesi  e
nei  limiti  previsti  dall'art.  108  del  testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,
ovvero,  nell'osservanza  dell'art. 109 del predetto testo unico, dal
soggetto incaricato con idoneo, specifico documento  rappresentativo.
Quando  il  diritto  di  accesso  concerne  informazioni di carattere
sanitario queste non  possono  essere  comunicate  che  alla  persona
fisica interessata o al medico da quest'ultima designato.
                               Art. 5.
                   Oggetto del diritto di accesso
   1.  L'ammissione all'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi comporta il diritto alla conoscenza delle informazioni
in essi contenute e dei documenti che vi  siano  richiamati,  purche'
gli stessi non siano soggetti alle esclusioni o limitazioni stabilite
dalla legge e dal presente regolamento.
   2.  Il diritto di accesso ai documenti si puo' esercitare mediante
richiesta di notizie concernenti i procedimenti amministrativi di cui
al precedente art. 1, di esibizione dei relativi documenti nonche' di
estrazione di copie anche in forma autentica.
                               Art. 6.
        Criteri per la individuazione dei casi di esclusione
              e di differimento del diritto di accesso
   1. Sono sottratti all'accesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno  1992,
n.  352,  i documenti la cui divulgazione possa recare un pregiudizio
concreto al diritto alla riservatezza di persone fisiche, di  persone
giuridiche,   gruppi,   imprese   e   associazioni,  con  particolare
riferimento  agli  interessi  epistolare,  sanitario,  professionale,
finanziario,  industriale  e  commerciale  di  cui  siano in concreto
titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'Istituto  dagli
stessi  soggetti  cui  si riferiscono. Deve comunque essere garantita
agli interessati, o ai loro incaricati ai sensi del  precedente  art.
4,  la  visione  degli  atti  dei  procedimenti amministrativi la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi
giuridici.
   2. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi  di
cui  al  comma precedente sono considerati segreti solo nell'ambito e
nei limiti di tale connessione.
   3. Il diritto di accesso puo' essere esercitato anche  durante  il
corso  del  procedimento,  salvo  che  l'esercizio  del diritto debba
essere differito sino a quando la conoscenza dei documenti  impedisca
o ostacoli lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque
ammesso  l'accesso  agli  atti preparatori nel corso della formazione
degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione di cui all'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n.  241,
salvo diverse disposizioni di legge.
                             TITOLO III
            MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO
                               Art. 7.
                 Procedimento e misure organizzative
   1.  Il  diritto  di  accesso  si esercita mediante il procedimento
stabilito al presente  regolamento  in  conformita'  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
   2.  Le  misure organizzative occorrenti alla realizzazione di tale
diritto sono determinate, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge
7 agosto 1990, n. 241, con  apposita  circolare  esplicativa  emanata
secondo  le  modalita'  di  pubblicazione  previste  dall'ordinamento
dell'Istituto.
                               Art. 8.
                        Richiesta di accesso
   1. Il diritto di accesso si  esercita  mediante  presentazione  di
richiesta,  anche  verbale,  all'unita' organica dell'Istituto che ha
formato o  detiene  stabilmente  il  documento,  ovvero,  qualora  la
richiesta  sia  effettuata  nel  corso  del  procedimento  all'Unita'
competente a formare  l'atto  conclusivo,  individuata  a  norma  del
regolamento  di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, emanato
dall'INAIL e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio
1992.
                               Art. 9.
       Contenuto e modalita' di presentazione della richiesta
   1. Il titolare del diritto di accesso deve  indicare  gli  estremi
del  documento  oggetto  della  richiesta, ovvero gli elementi che ne
consentano l'individuazione, specificare e, ove  occorra,  comprovare
l'interesse connesso all'oggetto della richiesta nonche' far constare
della propria identita'.
   2.  Nel  caso  in  cui  la  richiesta  sia  presentata da soggetti
incaricati per  conto  di  enti,  persone  giuridiche,  associazioni,
istituzioni  o  altri  organismi,  deve  essere  dichiarata la carica
ricoperta o la funzione svolta a  legittimazione  dell'esercizio  del
diritto di accesso per conto dei soggetti rappresentati.
   3.  I  rappresentanti  o gli incaricati di cui al comma precedente
devono dichiarare la loro qualita' ed esibire il titolo  formale  dal
quale discende il potere rappresentativo.
   4.   La   richiesta   di   accesso  proveniente  da  una  pubblica
amministrazione  deve   essere   formulata   dal   responsabile   del
procedimento  amministrativo  o  comunque  dal  titolare dell'ufficio
procedente.
                              Art. 10.
       Esame della richiesta. Responsabilita' del procedimento
   1. L'unita' organica che riceve la richiesta di  accesso,  accerta
le  condizioni  di  ammissibilita'  ed  i requisiti di legittimazione
previsti per  l'eventuale  accoglimento.  A  tal  fine  il  dirigente
dell'unita'  organica competente per l'esame della richiesta provvede
ad assegnare a se' o ad altro dipendente addetto all'unita' stessa la
responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente
il procedimento di accesso,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  4,
comma  7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352, ed in conformita'  alle  disposizioni  previste  dal  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
                              Art. 11.
                          Accesso informale
   1.  La  competente  unita'  organica  dell'Istituto  esamina senza
formalita' la richiesta presentata ai sensi dell'art. 3  del  decreto
del  Presidente  della Repubblica 27 giugno 1992 n. 352 e, qualora ne
sia possibile  l'immediato  accoglimento,  provvede  ad  indicare  le
pubblicazioni  contenenti  le  notizie,  ad  esibire il documento, ad
estrarne  copia,  ovvero  a  porre  in  essere  ogni  altra  prevista
modalita' idonea.
                              Art. 12.
                           Accesso formale
   1.  Qualora  non  sia  possibile  l'accoglimento  immediato  della
richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione
del   richiedente,   sulla   sua   identita',   sui    suoi    poteri
rappresentativi,  sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle
informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilita' del
documento, il richiedente e' invitato  contestualmente  a  presentare
istanza   formale,   contenente   tutti  gli  elementi  previsti  dal
precedente art.  9  e  al  tal  riguardo  potra'  avvalersi,  per  la
compilazione della richiesta, dei moduli fornitigli dall'Istituto.
   2.  All'atto della presentazione della richiesta l'unita' organica
competente deve rilasciare  all'interessato  apposita  ricevuta,  che
costituisce  comunicazione  dell'avvio  del  procedimento  di accesso
formale.
   3. Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il  richiedente  puo'
sempre  presentare  richiesta  formale,  di  cui l'unita' organica e'
tenuta, del pari, a rilasciare ricevuta.
   4. Le richieste pervenute per  posta,  a  mezzo  raccomandata,  si
intendono  come  richieste  formali;  per  le  richieste  inviate con
raccomandata  postale  con  avviso   di   ricevimento,   quest'ultimo
costituisce ricevuta della richiesta stessa.
                              Art. 13.
                  Richiesta incompleta o irregolare
   1.  Qualora  la  richiesta  non sia completa, ovvero non sia stata
formulata  nei  modi  stabiliti  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  27  giugno  1992,  n.  352,  e  dal presente regolamento,
l'unita' organica, entro dieci giorni dalla ricezione, deve  invitare
l'interessato,  mediante  raccomandata  con  avviso di ricevimento, a
perfezionare  la  richiesta,  comunicandogli  che  il   termine   del
procedimento  ricomincia  a  decorrere  dalla data di ricezione della
richiesta perfezionata e che,  trascorsi  inutilmente  trenta  giorni
dalla  predetta  comunicazione,  il  procedimento  di  accesso  sara'
archiviato.
                              Art. 14.
    Richiesta presentata ad unita' o amministrazione incompetente
   1.  L'unita'  organica  che  riceve  una  richiesta   di   accesso
erroneamente   inoltrata   provvede   immediatamente  a  trasmetterla
all'unita' organica dell'Istituto o  all'amministrazione  competente,
dandone comunicazione all'interessato.
   2. L'unita' organica che riceve per competenza, ai sensi dell'art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352,
una  richiesta  di accesso erroneamente presentata dal richiedente ad
altra  amministrazione  o  ad  altra  unita'  dell'Istituto  comunica
all'interessato   la  data  di  ricezione  della  richiesta  ai  fini
dell'avvio del procedimento di accesso.
                              Art. 15.
            Modalita' del provvedimento. Silenzio-rifiuto
   1.  Il  procedimento  di  accesso  formale deve concludersi con un
provvedimento  espresso  che   deve   essere   comunicato,   mediante
raccomandata  con  ricevuta di ritorno, al richiedente nel termine di
trenta giorni dall'avvio del procedimento determinato  ai  sensi  dei
precedenti articoli 12, 13 e 14.
   2. Il provvedimento dell'Istituto deve indicare:
    1)  l'ufficio  che  ha esaminato la richiesta e la data della sua
ricezione;
    2) il contenuto della determinazione dell'Istituto;
    3) l'ufficio presso cui e' possibile richiedere notizie, prendere
visione dei  documenti  od  estrarne  copia,  con  la  specificazione
dell'orario utile;
    4)  il  termine,  non  inferiore  a quindici giorni, entro cui e'
possibile  accedere  ai  documenti,  con   avvertenza   che   scaduto
inutilmente  tale  termine  il  procedimento di accesso si intendera'
archiviato;
    5) la motivazione delle determinazioni di accoglimento  parziale,
di   rifiuto,   di   limitazione  della  richiesta;  e  nel  caso  di
differimento anche l'indicazione del relativo periodo di durata;
    6) le modalita' di  ricorso  secondo  le  previsioni  di  cui  al
successivo art. 16;
    7) la data e la sottoscrizione del funzionario responsabile.
   3. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 1, la
richiesta  si intende rifiutata ai sensi dell'art. 25, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
                              Art. 16.
                   Modalita' e termini del ricorso
   1. Avverso le determinazioni dell'Istituto concernenti il  diritto
di accesso di cui al precedente art. 15, comma 2, n. 2 e nell'ipotesi
di silenzio-rifiuto di cui al successivo comma 3 e' dato ricorso, nel
termine  di  trenta  giorni  al tribunale amministrativo regionale, a
norma dell'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
                              Art. 17.
                       Modalita' dell'accesso
   1. Fatta salva la piu' specifica disciplina contenuta nelle misure
organizzative di cui all'art. 7, comma 2, del  presente  regolamento,
il diritto di accesso si esercita secondo le modalita' che seguono.
   2.   L'esame   del   documento  e'  gratuito;  e'  effettuato  dal
richiedente presso l'ufficio e nei giorni e nell'orario indicati  nel
provvedimento di accoglimento totale o parziale della richiesta.
   3.  All'atto  della  visione  e'  consentito  prendere  appunti  e
trascrivere in tutto o in parte i documenti in visione.
   4. Salva comunque l'applicazione delle norme  penali,  e'  vietato
asportare  i  documenti  dal  luogo  in  cui  sono  dati  in visione,
tracciare segni su di essi o alterarli.
   5. La copia dei documenti e' rilasciata previo rimborso del  costo
di  riproduzione  salve  le disposizioni vigenti in materia di bollo,
nonche'  i  diritti  di  ricerca  e  visura  secondo   le   modalita'
determinate dall'Istituto.
                              Art. 18.
                            Differimento
   1.  Qualora  non  sia  possibile  l'accoglimento  immediato  della
richiesta di accesso al fine di assicurare una tutela temporanea agli
interessi indicati  nel  precedente  art.  6,  comma  1,  ovvero  per
salvaguardare  esigenze  di riservatezza dell'Istituto in relazione a
documenti la cui divulgazione possa compromettere il  buon  andamento
dell'azione   amministrativa,   specie  nella  fase  istruttoria  dei
procedimenti,  puo'  essere  disposto  il  differimento  dell'accesso
previa indicazione della relativa durata.
                              TITOLO IV
                  CASI DI ESCLUSIONE E LIMITAZIONE
                       DEL DIRITTO DI ACCESSO
                              Art. 19.
                         Casi di esclusione
   1. Nell'osservanza dei criteri indicati nel precedente art. 6 sono
sottratti  all'accesso,  a  norma  dell'art.  24 della legge 7 agosto
1990,  n.  241  e  dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  27  giugno 1992, n. 352, tenuto conto della tipologia dei
documenti  inerenti  ai  procedimenti  previsti   dal   testo   unico
sull'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  giugno  1965,  n. 1124, e sue successive modifiche ed
integrazioni, le seguenti categorie di documenti:
     a)  documentazione  sanitaria  con  riferimento   ad   anamnesi,
referti,   particolari  tipologie  di  lesioni  o  di  patologie  che
comportano  la  violazione  del  diritto  alla  riservatezza  o   che
attengono  al  segreto professionale (secondo le indicazioni all'uopo
espressamente   fornite   dal   personale   del    ruolo    sanitario
dell'Istituto);
     b)   documentazione   relativa  ai  processi  e  ad  ogni  altro
particolare delle lavorazioni  che,  in  relazione  all'art.  19  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 giugno 1965, n. 1124,
riguardino la privativa ed il segreto industriale;
     c) accertamenti ispettivi attinenti alla documentazione  di  cui
alle precedenti lettere a) e b).
                              Art. 20.
                         Casi di limitazione
   1.  Qualora l'esclusione dall'esercizio del diritto di accesso per
la tutela degli interessi di cui al precedente art. 19 riguardi  solo
una  parte del documento richiesto, il diritto di accesso puo' essere
limitato a tale parte, esibendo quest'ultima in visione o rilasciando
copie  parziali  del  documento,  sulle  quali  deve  essere  apposta
esplicita annotazione relativa alle parti del documento omesse.
                              TITOLO V
                         DISPOSIZIONI FINALI
                               Art. 21
                    Modificazioni del regolamento
   1.  Ogni  modificazione  del presente regolamento sara' deliberata
dal competente organo dell'Istituto.
                              Art. 22.
                          Entrata in vigore
   1. Il presente regolamento entrera' in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.