Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata per i vini "Colli orientali del Friuli".(GU n.228 del 29-9-1994)
Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164: esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata per i vini "Colli orientali del Friuli", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 30 settembre 1970) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989 (Gazzetta Ufficiale 4 novembre 1989); preso atto, altresi', delle risultanze alle quali, a seguito di apposita istruttoria, era pervenuto il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930; ha espresso parere positivo al suo accoglimento proponendo, ai fini della emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso, che recepisce parzialmente le risultanze dell'istruttoria del precedente Comitato. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate, dagli interessati, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli", accompagnata da una delle menzioni di cui all'art. 2, e' riservata ai fini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. 1. La denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay; Malvasia istriana; Picolit; Pinot bianco; Pinot grigio; Ribolla gialla; Riesling renano; Sauvignon; Tocai friulano; Traminer aromatico; Verduzzo friulano; Cabernet; Cabernet franc; Cabernet sauvignon; Merlot; Pinot nero; Refosco dal peduncolo rosso; Schioppettino, e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni; nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e Sauvignon. 2. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui al precedente comma anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, facenti parte di quelli sopraelencati e presenti nei vigneti in misura non superiore al 10% del totale. 3. L'indicazione di vitigno in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante all'indicazione della denominazione di origine (Colli orientali del Friuli) ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa. 4. La denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli" seguita dalla specificazione "rosato" e' riservata al vino ottenuto dalle uve del vitigno Merlot. 5. La denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli" seguita dalla specificazione "Ramandolo" e' riservata al vino ottenuto dalle uve del vitigno Verduzzo friulano (clone autoctono Verduzzo giallo). 6. La denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli" seguita dalla specificazione "Ramandolo classico" e' riservata al vino ottenuto dalle uve del vitigno Verduzzo friulano (clone autoctono Verduzzo giallo) prodotte nella zona indicata all'art. 3, punto 2. 7. La denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli" seguita dalla specificazione "Cialla" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Picolit; Verduzzo friulano; Ribolla gialla; Refosco dal peduncolo rosso; Schioppettino, e' riservata ai vini ottenuti da uve dei corrispondenti vitigni prodotte nella zona indicata all'art. 3, punto 3. Art. 3. 1. Le uve destinate alla produzione dei vini "Colli orientali del Friuli" aventi diritto alla menzione di cui all'art. 2, punti 1, 2 e 3, devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dalla localita' Madonna, ad ovest di Tarcento, la delimitazione segue la strada che da questa localita' porta alla stazione ferroviaria di Tarcento stessa per poi seguire la linea ferroviaria verso sud sino all'incrocio con la provinciale Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa strada, attraverso Qualso e Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre. Corre quindi verso sud lungo il corso di questo torrente fino al ponte di Savorgnano, piega verso est lungo la strada che porta a Savorgnano fino ad intersecare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino; da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione fino ad arrivare alla cabina di trasformazione di Rubignacco (fra l'Istituto orfani e C. Corgnolo). Dalla cabina di trasformazione segue la strada per Casali Gallo, il macello comunale, borgo Viola (a sud di Cividale) e poi devia verso est, per borgo Corfu', per discendere lungo la strada statale n. 356, fino al bivio Spessa-Ipplis, passando per Gagliano; da questo punto verso ovest lungo l'asfaltata che delimita il versante nord della zona collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (Casa delle zitelle inclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al suo raccordo con la strada statale n. 56. La linea di delimitazione segue la statale n. 56, in direzione sud-est, fino al bivio per Manzano e per la strada che attraversa Manzano raggiunge l'asfaltata Case-Dolegnano in prossimita' di C. Romano. Prosegue verso est lungo la sopraddetta asfaltata per giungere al confine provinciale Udine-Gorizia dopo avere attraverso Dolegnano, piazzale Quattro Venti, S. Andrat. Segue verso nord il confine fra le suddette province e poi il confine di Stato fino all'altezza del rio Goritnich. Risale detto rio fino alla strada interpoderale Prepotischis-Fragielis; passa quindi sopra gli abitati di Fragielis e Stregna e raggiunto S. Pietro Chiazzacco prosegue per C. Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla strada per Castelmonte, per seguire poi il confine del comune di Cividale e continuare verso nord lungo il confine del comune di Torreano fino all'altezza del monte Mladesena. Da qui lungo una retta che congiunge il monte Mladesena (metri 711) al monte Forcis (metri 559) al monte Dolina (metri 441) al monte Quarde (metri 429) al monte Poiana (metri 369) al colle S. Giorgio (metri 379) a monte Zuc (metri 470) al monte Pocivalo (metri 791) a borgo Gaspar (metri 368) al casello di Prampero (metri 213). La delimitazione continua verso sud lungo la strada che attraversa borgo Foranesi e giunta nei pressi di borgo Polla devia verso ovest per raggiungere la strada statale n. 356 che segue fino alla localita' Madonna, ad ovest di Tarcento. Nel caso in cui un vigneto, alla data di pubblicazione del presente decreto, ricada anche in parte al di dentro della verticale della linea elettrica, citata alla fine del primo capoverso del presente articolo, il vigneto deve essere incluso nella zona sopra delimitata; esso, pertanto, qualora risponda ai requisiti previsti dal presente disciplinare puo' essere iscritto nel relativo albo dei vigneti. 2. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli" Ramandolo classico devono essere prodotte nella zona appresso indicata. Partendo dalla chiesetta di Ramandolo (q. 369) seguendo la strada del Bernadia (a valle di "Costa Dolina" in direzione nord-est) raggiunge q. 518 in prossimita' di localita' "Tamar". Da qui segue una linea retta in direzione sud est che, attraverso q. 250 (punto di confluenza fra le strade provenienti, rispettivamente, da Torlano di Sotto e da Torlano di Sopra), arriva a localita' San Giorgio (q. 469). Da qui, in direzione sud-ovest, tocca "M. Plantanadiz" (q. 370), "La Croce" (q. 370) - attraversando Pecol di Centa - ed il "M. Mache fave" (q. 365). Indi prosegue in direzione sud-est lungo una linea retta che interseca il ponte sul torrente Lagna (q. 222). Ne segue il corso, verso sud, sino alla confluenza con il torrente Cornappo (q. 190) seguendo il corso dello stesso sino alla confluenza con il torrente Torre (q. 178). Ne segue il corso in direzione nord-ovest fino alla localita' "Oltretorre" (Tarcento) ed, al ponte sul torrente Torre, prende la strada statale n. 356, che segue ad ovest attraverso localita' "Aprato" e "San Biagio" sino a q. 214. Da qui prende la strada verso nord, toccando q. 222 e, di seguito, q. 261 in localita' "Menoli". Segue indi una linea retta fino a Borgo Noglareda (q. 313) e, toccando q. 415 e q. 440 raggiunge localita' "Beorchian". Prosegue quindi in direzione nord-est fino a "Case Zuc" (q. 440) e, attraverso q. 404 raggiunge "Case Rosazzis" (q. 392). Segue indi una linea retta verso nord-est fino al Borgo Gaspar (q. 253) e, poi, la strada che porta a "localita' Zomeais" (q. 244). Attraversa quindi il ponte sul torrente "Torre" fino a "localita' Ciseru's" (q. 264) e, da qui, segue una linea che, toccando q. 394 e q. 457, a monte di "localita' Compare", raggiunge "Borgo Patochis" (q. 406). Prende poi verso est, toccando q. 478 e, quindi, verso sud, attraverso "Case Zatreppi", fino a q. 448 a monte di "localita' Sedilis". Da qui, prosegue verso est seguendo una linea che, attraversando "Case Dri" (q. 376) raggiunge, attraverso q. 356 e q. 369, la chiesetta di Ramandolo (q. 369), punto di partenza della delimitazione. 3. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli Cialla" devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dal confine del comune di Prepotto, a nord la zona interessata viene delimitata dalla strada provinciale Cividale-Castelmonte, comprendente le localita' d Mezzomonte e Casali Suoc; all'altezza della quota 490, la linea rientra, passando per la quota 496, incrociando la strada S. Pietro di Chiazzacco-Castelmonte fino alla quota 612; a questo punto la linea devia verso est, fino a quota 294, passando sopra Casali Magnana e le Case sotto S. Pietro; seguendo quasi costantemente quota 200 la linea si ricollega al confine di comune, fra le strade comunali Casali Barbianis-Cialla e Casali Barbianis-Cladrecis; da qui avanti la linea di delimitazione si identifica con quella del confine del comune di Prepotto. Art. 4. 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli" di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. 2. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione di origine eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di origine mista per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani. 3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. 4. Allo scopo di favorire l'impollinazione dei fiori del vitigno Picolit, e' ammessa l'alternanza della coltura di questo vitigno con uno degli altri vitigni di cui all'art. 2. 5. E' vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia e' ammessa l'irrigazione come mezzo di soccorso. 6. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini "Colli orientali del Friuli" non deve essere superiore, per ettaro di vigneto in coltura specializzata q.li 40 per il Picolit, q.li 80 per il Ramandolo e Ramandolo classico e q.li 110 per tutte le altre tipologie di vini di cui all'art. 2. 7. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini "Colli orientali del Friuli Cialla" non deve essere superiore, per ettaro di vigneto in coltura specializzata, a q.li 80 per il Verduzzo Friulano e la Ribolla Gialla, q.li 60 per il Refosco dal peduncolo rosso e q.li 35 per il Picolit. 8. Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalle viti. 9. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. 10. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. 11. Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata. Art. 5. 1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. 2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia di Udine, nonche' nei comuni di Dolegna del Collio e di Cormons in provincia di Gorizia. 3. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del "Colli orientali del Friuli" Ramandolo classico devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3, punto 2. 4. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione dei vini "Colli orientali del Friuli Cialla" devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3, punto 3. 5. E' altresi' consentita la vinificazione nel comune di Prepotto per i soli produttori di uve aventi i vigneti nell'ambito della sottozona "Cialla". 6. Nella vinificazione ed affinamento dei vini di cui al precedente comma e' consentito l'uso di piccole botti di legno. 7. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini "Colli orientali del Friuli Cialla" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 14% per il Picolit; 11% per i restanti vini. 8. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini "Colli orientali del Friuli" i titoli alcolometrici volumici naturali minimi sottospecificati per ciascuna delle tipologie sottoindicate: 14% per il Picolit; 12% per il Ramandolo e il Ramandolo classico; 10% per Tocai friulano, Ribolla gialla, Riesling renano, Malvasia istriana, Traminer aromatico, Merlot, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Pinot nero e Refosco dal peduncolo rosso; 10,5% per Verduzzo friulano, Pinot bianco, Pinot grigio, Sauvignon, Chardonnay e Schioppettino. 9. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. 10. Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino "Colli orientali del Friuli" rosato deve attuarsi una spremitura soffice delle uve, con un breve periodo di macerazione delle vinacce, al fine di assicurare al vino la dovuta tonalita' di colore. Art. 6. 1. I vini "Colli orientali del Friuli" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Chardonnay: colore: giallo paglierino; odore: delicato, caratteristico e fruttato; sapore: asciutto, pieno ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Malvasia istriana: colore: paglierino; odore: speciale, gradevole, aromatico; sapore: asciutto, rotondo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Picolit: colore: giallo dorato piu' o meno intenso; odore: delicatamente profumato, richiama i fiori di acacia; sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Pinot bianco: colore: giallo paglierino chiaro o dorato; odore: delicato, richiama la crosta di pane; sapore: vellutato, morbido, armonico, con sentore di banana; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Pinot grigio: colore: giallo dorato chiaro o ramato; odore: speciale, caratteristico; sapore: asciutto, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Ribolla gialla: colore: paglierino chiaro tendente al verdognolo; odore: profumato, caratteristico; sapore: asciutto, vinoso, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Riesling renano: colore: giallo chiaro tendente al citrino; odore: intenso, tendente all'aromatico; sapore: asciutto, fruttato e fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Sauvignon: colore: giallo dorato chiaro; odore: delicato, tendente all'aromatico; sapore: asciutto, di corpo, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Tocai friulano: colore: paglierino, dorato chiaro, tendente al citrino; odore: delicato e gradevole con profumo caratteristico; sapore: asciutto, caldo, pieno, con leggero retrogusto di mandorla amara; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Traminer aromatico: colore: giallo paglierino carico; odore: speciale con aroma caratteristico; sapore: aromatico, intenso, caratteristico, pieno, robusto, di corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Verduzzo friulano: colore: giallo dorato; odore: vinoso e caratteristico di fruttato particolarmente nel tipo dolce; sapore: asciutto, oppure amabile-dolce, fruttato, di corpo, lievemente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Cabernet: colore: rosso intenso, con sfumature violacee specialmente nel tipo invecchiato; odore: vinoso, intenso, gradevole, con profumo erbaceo caratteristico; sapore: di corpo, fine, morbido, erbaceo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Cabernet franc: colore: rosso rubino intenso; odore: profumo erbaceo, intenso; sapore: caratteristico, gradevole, leggermente erbaceo, fine, asciutto; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Cabernet Sauvignon: colore: rosso rubino; odore: gradevole, caratteristico; sapore: armonico, asciutto; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Merlot: colore: rosso rubino; odore: caratteristico, gradevole; sapore: pieno, sapido, asciutto; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Pinot nero: colore: rosso rubino non molto intenso o leggermente granato nel tipo invecchiato; odore: marcato, caratteristico, delicato; sapore: un po' armonico, gradevole, leggermente amarognolo, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Refosco dal peduncolo rosso: colore: rosso violaceo intenso o rosso granato nel tipo invecchiato; odore: vinoso, caratteristico; sapore: asciuttto, caldo, amarognolo, pieno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Schioppettino: colore: rosso rubino intenso anche con sfumature granate; odore: vinoso, caratteristico e fruttato; sapore: pieno e caldo, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Ramandolo e Ramandolo classico: colore: giallo dorato intenso; odore: caratteristico, fruttato, delicatamente profumato; sapore: fruttato, di corpo, moderatamente tannico, tipicamente amabile; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% di cui almeno 12% svolto; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Rosato: colore: rosato tendente al cerasuolo tenue; odore: leggermente vinoso, gradevole, caratteristico; sapore: asciutto, armonico, pieno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. 2. E' in facolta' del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco. 3. I vini "Colli orientali del Friuli Cialla", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Picolit: colore: giallo dorato piu' o meno intenso; odore: delicatamente profumato, richiama i fiori di acacia; sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. Verduzzo: colore: giallo dorato piu' o meno intenso; odore: caratteristico, fruttato, delicatamente profumato, richiama l'albicocca e/o fiori d'acacia; lieve sentore di vaniglia; sapore: asciutto, oppure amabile o dolce, moderatamente tannico armonico, delicato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Ribolla gialla: colore: giallo paglierino, tendente al verdognolo; odore: profumato, caratteristico; sapore: asciutto, vinoso, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Refosco dal peduncolo rosso: colore: rosso granato piu' o meno intenso con riflessi violacei; odore: vinoso, caratteristico, con lievi sentori di spezie e piccoli frutti; sapore: asciuttto, pieno, caldo, piu' o meno amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Schioppettino: colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate; odore: vinoso, caratteristico ed elegante, con sentore di piccoli frutti; sapore: vellutato, caldo e pieno ed eventualmente asciutto, elegante, con sentore di pepe verde; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. 4. E' facolta' del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' e l'estratto secco netto. Art. 7. 1. I vini "Colli orientali del Friuli", Merlot, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, Picolit, sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni possono utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione "riserva". Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1 gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. 2. I vini "Colli orientali del Friuli Cialla" sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro anni possono utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione "riserva". Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1 gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. Art. 8. 1. E' vietato usare assieme alla denominazione di origine di cui agli articoli 1 e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. 2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati e l'indicazione di fattorie e vigneti purche' non abbiano significato laudativo. 3. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' consentita per tutti i vini della denominazione: e' obbligatoria per i vini designati in conformita' dell'art. 7 e per i "Colli orientali del Friuli" Ramandolo e Ramandolo classico. 4. I vini "Colli orientali del Friuli" Picolit, Ramandolo e Ramandolo classico dovanno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacita' non superiore a litri 0,750 e chiuse con tappo di sughero. 5. I vini "Colli orientali del Friuli Cialla" dovranno essere posti in commercio non prima di: Ribolla Gialla (Ribolla): mese di settembre dell'anno successivo alla vendemmia; Verduzzo friulano (Verduzzo) e Picolit: mese di settembre del secondo anno successivo alla vendemmia; Refosco dal peduncolo rosso (Refosco), Schioppettino: mese di settembre del terzo anno successivo alla vendemmia. 6. I vini "Colli orientali del Friuli Cialla" dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie chiuse con tappo di sughero.