MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
   denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche tipiche
   dei vini relativo alla richiesta di modifica del  disciplinare  di
   produzione  della  denominazione di origine controllata per i vini
   "Colli orientali del Friuli".
(GU n.228 del 29-9-1994)

   Il comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164:
    esaminata  la  domanda  intesa  ad  ottenere  la   modifica   del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
per i vini "Colli orientali del Friuli", riconosciuta con decreto del
Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 (Gazzetta Ufficiale n. 247
del  30  settembre 1970) e successivamente modificata con decreto del
Presidente della Repubblica  3  maggio  1989  (Gazzetta  Ufficiale  4
novembre 1989);
    preso  atto,  altresi', delle risultanze alle quali, a seguito di
apposita istruttoria, era pervenuto  il  Comitato  nazionale  per  la
tutela  delle  denominazioni  di origine dei vini, istituito ai sensi
dell'art. 17 del decreto del Presidente della  Repubblica  12  luglio
1963, n. 930;
    ha  espresso  parere  positivo al suo accoglimento proponendo, ai
fini  della  emanazione  del  relativo   decreto   ministeriale,   il
disciplinare  di  produzione nel testo di cui appresso, che recepisce
parzialmente le risultanze dell'istruttoria del precedente Comitato.
   Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta  proposta  di
modifica  dovranno  essere  inviate,  dagli interessati, al Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali -  Direzione  generale
delle  politiche agricole e agroindustriali nazionali - Divisione VI,
entro sessanta giorni dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale.
         Proposta di modifica del disciplinare di produzione
della  denominazione  di  origine  controllata  "Colli  orientali del
Friuli"
                               Art. 1.
   La denominazione  di  origine  controllata  "Colli  orientali  del
Friuli",  accompagnata  da  una  delle menzioni di cui all'art. 2, e'
riservata  ai  fini  ottenuti  dai  vigneti  dell'omonima   zona   di
produzione  e  rispondenti  alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   1. La denominazione di origine controllata  "Colli  orientali  del
Friuli" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
    Chardonnay;
    Malvasia istriana;
    Picolit;
    Pinot bianco;
    Pinot grigio;
    Ribolla gialla;
    Riesling renano;
    Sauvignon;
    Tocai friulano;
    Traminer aromatico;
    Verduzzo friulano;
    Cabernet;
    Cabernet franc;
    Cabernet sauvignon;
    Merlot;
    Pinot nero;
    Refosco dal peduncolo rosso;
    Schioppettino,
e'  riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve  di vigneti costituiti dai
corrispondenti vitigni; nella preparazione del vino Cabernet  possono
concorrere,  disgiuntamente  o  congiuntamente,  le  uve  dei vitigni
Cabernet franc e Sauvignon.
   2. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui al
precedente comma anche le uve dei vitigni a bacca di colore  analogo,
facenti  parte  di  quelli  sopraelencati  e  presenti nei vigneti in
misura non superiore al 10% del totale.
   3. L'indicazione di vitigno in etichetta deve essere effettuata in
posizione   immediatamente    sottostante    all'indicazione    della
denominazione di origine (Colli orientali del Friuli) ed in caratteri
non  superiori,  in  dimensioni  ed ampiezza, a quelli utilizzati per
indicare la denominazione stessa.
   4. La denominazione di origine controllata  "Colli  orientali  del
Friuli"  seguita  dalla  specificazione "rosato" e' riservata al vino
ottenuto dalle uve del vitigno Merlot.
   5. La denominazione di origine controllata  "Colli  orientali  del
Friuli" seguita dalla specificazione "Ramandolo" e' riservata al vino
ottenuto  dalle  uve  del  vitigno Verduzzo friulano (clone autoctono
Verduzzo giallo).
   6. La denominazione di origine controllata  "Colli  orientali  del
Friuli"   seguita   dalla   specificazione  "Ramandolo  classico"  e'
riservata al vino ottenuto dalle uve del  vitigno  Verduzzo  friulano
(clone  autoctono  Verduzzo  giallo)  prodotte  nella  zona  indicata
all'art. 3, punto 2.
   7. La denominazione di origine controllata  "Colli  orientali  del
Friuli"  seguita  dalla specificazione "Cialla" con la specificazione
di uno dei seguenti vitigni:
    Picolit;
    Verduzzo friulano;
    Ribolla gialla;
    Refosco dal peduncolo rosso;
    Schioppettino,
e' riservata ai vini  ottenuti  da  uve  dei  corrispondenti  vitigni
prodotte nella zona indicata all'art. 3, punto 3.
                               Art. 3.
   1.  Le uve destinate alla produzione dei vini "Colli orientali del
Friuli" aventi diritto alla menzione di cui all'art. 2, punti 1, 2  e
3, devono essere prodotte nella zona appresso indicata:
    partendo  dalla  localita'  Madonna,  ad  ovest  di  Tarcento, la
delimitazione segue la strada che  da  questa  localita'  porta  alla
stazione  ferroviaria  di  Tarcento  stessa  per poi seguire la linea
ferroviaria  verso  sud  sino   all'incrocio   con   la   provinciale
Tricesimo-Nimis,  da  qui  lungo  questa  strada, attraverso Qualso e
Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre.  Corre  quindi  verso
sud  lungo  il  corso di questo torrente fino al ponte di Savorgnano,
piega verso est lungo la  strada  che  porta  a  Savorgnano  fino  ad
intersecare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino; da qui
prosegue  lungo  la linea elettrica ad alta tensione fino ad arrivare
alla cabina di trasformazione di Rubignacco (fra l'Istituto orfani  e
C. Corgnolo).
   Dalla  cabina  di trasformazione segue la strada per Casali Gallo,
il macello comunale, borgo Viola (a sud  di  Cividale)  e  poi  devia
verso  est,  per borgo Corfu', per discendere lungo la strada statale
n. 356, fino al bivio Spessa-Ipplis, passando per Gagliano; da questo
punto verso ovest lungo l'asfaltata che  delimita  il  versante  nord
della  zona collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per
piegare verso Leproso e proseguire per il ponte  sul  fiume  Natisone
verso  Orsaria  e  quindi  lungo la provinciale fino a Vicinale (Casa
delle zitelle inclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al
suo raccordo con la strada statale n. 56.
   La linea di delimitazione segue la statale  n.  56,  in  direzione
sud-est,  fino  al  bivio  per Manzano e per la strada che attraversa
Manzano raggiunge l'asfaltata Case-Dolegnano  in  prossimita'  di  C.
Romano.  Prosegue  verso  est  lungo  la  sopraddetta  asfaltata  per
giungere al confine provinciale Udine-Gorizia dopo  avere  attraverso
Dolegnano,  piazzale  Quattro  Venti,  S. Andrat. Segue verso nord il
confine fra le suddette province e  poi  il  confine  di  Stato  fino
all'altezza del rio Goritnich.
   Risale     detto    rio    fino    alla    strada    interpoderale
Prepotischis-Fragielis; passa quindi sopra gli abitati di Fragielis e
Stregna e raggiunto S. Pietro  Chiazzacco  prosegue  per  C.  Chiaro,
Cialla,  fino  a Mezzomonte sulla strada per Castelmonte, per seguire
poi il confine del comune di Cividale e continuare verso  nord  lungo
il  confine  del  comune  di  Torreano  fino  all'altezza  del  monte
Mladesena. Da qui lungo una retta che congiunge  il  monte  Mladesena
(metri  711)  al monte Forcis (metri 559) al monte Dolina (metri 441)
al monte Quarde (metri 429) al monte Poiana (metri 369) al  colle  S.
Giorgio  (metri 379) a monte Zuc (metri 470) al monte Pocivalo (metri
791) a borgo Gaspar (metri 368) al casello di Prampero  (metri  213).
La  delimitazione  continua  verso sud lungo la strada che attraversa
borgo Foranesi e giunta nei pressi di borgo Polla devia  verso  ovest
per  raggiungere  la  strada  statale  n.  356  che  segue  fino alla
localita' Madonna, ad ovest di Tarcento.
   Nel caso in  cui  un  vigneto,  alla  data  di  pubblicazione  del
presente  decreto, ricada anche in parte al di dentro della verticale
della linea elettrica, citata  alla  fine  del  primo  capoverso  del
presente  articolo,  il  vigneto deve essere incluso nella zona sopra
delimitata; esso, pertanto, qualora risponda  ai  requisiti  previsti
dal  presente disciplinare puo' essere iscritto nel relativo albo dei
vigneti.
   2. Le uve destinate alla produzione del vino  a  denominazione  di
origine  controllata  "Colli orientali del Friuli" Ramandolo classico
devono essere prodotte nella zona appresso indicata.
   Partendo dalla chiesetta di Ramandolo (q. 369) seguendo la  strada
del  Bernadia  (a  valle  di  "Costa  Dolina"  in direzione nord-est)
raggiunge q. 518 in prossimita' di localita' "Tamar".  Da  qui  segue
una linea retta in direzione sud est che, attraverso q. 250 (punto di
confluenza  fra le strade provenienti, rispettivamente, da Torlano di
Sotto e da Torlano di Sopra), arriva  a  localita'  San  Giorgio  (q.
469).  Da  qui,  in  direzione  sud-ovest, tocca "M. Plantanadiz" (q.
370), "La Croce" (q. 370) - attraversando Pecol di Centa - ed il  "M.
Mache fave" (q. 365).
   Indi  prosegue  in  direzione  sud-est  lungo  una linea retta che
interseca il ponte sul torrente Lagna (q. 222).
   Ne segue il corso, verso sud, sino alla confluenza con il torrente
Cornappo (q. 190) seguendo il corso dello stesso sino alla confluenza
con il torrente Torre (q. 178).
   Ne segue il corso in  direzione  nord-ovest  fino  alla  localita'
"Oltretorre"  (Tarcento)  ed,  al ponte sul torrente Torre, prende la
strada statale n.  356,  che  segue  ad  ovest  attraverso  localita'
"Aprato" e "San Biagio" sino a q. 214.
   Da qui prende la strada verso nord, toccando q. 222 e, di seguito,
q. 261 in localita' "Menoli".
   Segue  indi  una  linea  retta  fino a Borgo Noglareda (q. 313) e,
toccando q. 415 e q. 440 raggiunge localita' "Beorchian".
   Prosegue quindi in direzione nord-est fino a "Case Zuc"  (q.  440)
e, attraverso q. 404 raggiunge "Case Rosazzis" (q. 392).
   Segue indi una linea retta verso nord-est fino al Borgo Gaspar (q.
253) e, poi, la strada che porta a "localita' Zomeais" (q. 244).
   Attraversa  quindi il ponte sul torrente "Torre" fino a "localita'
Ciseru's" (q. 264) e, da qui, segue una linea che, toccando q. 394  e
q.  457,  a  monte di "localita' Compare", raggiunge "Borgo Patochis"
(q. 406).
   Prende poi verso est,  toccando  q.  478  e,  quindi,  verso  sud,
attraverso  "Case  Zatreppi",  fino  a  q.  448 a monte di "localita'
Sedilis".  Da  qui,  prosegue  verso  est  seguendo  una  linea  che,
attraversando  "Case  Dri" (q. 376) raggiunge, attraverso q. 356 e q.
369, la chiesetta di Ramandolo (q.  369),  punto  di  partenza  della
delimitazione.
   3.  Le  uve  destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata "Colli orientali del Friuli Cialla" devono essere
prodotte nella zona appresso indicata:
    partendo dal confine del comune  di  Prepotto,  a  nord  la  zona
interessata     viene    delimitata    dalla    strada    provinciale
Cividale-Castelmonte, comprendente le localita' d Mezzomonte e Casali
Suoc; all'altezza della quota 490, la linea rientra, passando per  la
quota  496, incrociando la strada S. Pietro di Chiazzacco-Castelmonte
fino alla quota 612; a questo punto la linea devia verso est, fino  a
quota  294,  passando sopra Casali Magnana e le Case sotto S. Pietro;
seguendo quasi costantemente quota  200  la  linea  si  ricollega  al
confine  di  comune, fra le strade comunali Casali Barbianis-Cialla e
Casali Barbianis-Cladrecis; da qui avanti la linea  di  delimitazione
si identifica con quella del confine del comune di Prepotto.
                               Art. 4.
   1.  Le  condizioni  ambientali  e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
"Colli  orientali del Friuli" di cui all'art. 2, devono essere quelle
tradizionali della zona di produzione e  comunque  atte  a  conferire
alle  uve  e  ai  vini  derivati  le  specifiche  caratteristiche  di
qualita'.
   2. Sono  pertanto  da  considerare  idonei  unicamente  i  vigneti
ubicati  in terreni di favorevole giacitura ed esposizione di origine
eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle  di  origine  mista
per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani.
   3.  I  sesti  di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non
modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
   4. Allo scopo di favorire l'impollinazione dei fiori  del  vitigno
Picolit,  e' ammessa l'alternanza della coltura di questo vitigno con
uno degli altri vitigni di cui all'art. 2.
   5. E' vietata ogni  pratica  di  forzatura;  tuttavia  e'  ammessa
l'irrigazione come mezzo di soccorso.
   6.  La  resa  massima  di  uva  ammessa per la produzione dei vini
"Colli orientali del Friuli" non deve essere superiore, per ettaro di
vigneto in coltura specializzata q.li 40 per il Picolit, q.li 80  per
il  Ramandolo  e  Ramandolo  classico  e  q.li 110 per tutte le altre
tipologie di vini di cui all'art. 2.
   7. La resa massima di uva  ammessa  per  la  produzione  dei  vini
"Colli  orientali  del  Friuli Cialla" non deve essere superiore, per
ettaro di vigneto in coltura specializzata, a q.li 80 per il Verduzzo
Friulano e la Ribolla Gialla, q.li 60 per il  Refosco  dal  peduncolo
rosso e q.li 35 per il Picolit.
   8.  Fermi  restando  i  limiti massimi sopra indicati, la resa per
ettaro di vigneto in  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata  in
rapporto all'effettiva superficie coperta dalle viti.
   9.  A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata  attraverso  un'accurata  cernita  delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
   10.  La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al
70% per tutti i vini.
   11. Qualora la resa uva/vino  superi  il  limite  sopra  riportato
l'eccedenza   non   avra'   diritto  alla  denominazione  di  origine
controllata.
                               Art. 5.
   1.  Le  operazioni  di  vinificazione  devono  essere   effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
   2.  Tuttavia,  tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali,  e'
consentito  che  tali  operazioni  vengano   effettuate   nell'intero
territorio  della  provincia  di Udine, nonche' nei comuni di Dolegna
del Collio e di Cormons in provincia di Gorizia.
   3. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione  del
"Colli   orientali  del  Friuli"  Ramandolo  classico  devono  essere
effettuate nell'interno della zona di produzione di cui  all'art.  3,
punto 2.
   4.  Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione dei
vini "Colli orientali del Friuli  Cialla"  devono  essere  effettuate
nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3, punto 3.
   5.  E' altresi' consentita la vinificazione nel comune di Prepotto
per i soli produttori di  uve  aventi  i  vigneti  nell'ambito  della
sottozona "Cialla".
   6.   Nella  vinificazione  ed  affinamento  dei  vini  di  cui  al
precedente comma e' consentito l'uso di piccole botti di legno.
   7. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare  ai  vini
"Colli  orientali del Friuli Cialla" un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
    14% per il Picolit;
    11% per i restanti vini.
   8.  Le  uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
"Colli orientali del Friuli" i titoli alcolometrici volumici naturali
minimi sottospecificati per ciascuna delle tipologie sottoindicate:
    14% per il Picolit;
    12% per il Ramandolo e il Ramandolo classico;
    10% per Tocai friulano, Ribolla gialla, Riesling renano, Malvasia
istriana,  Traminer  aromatico,  Merlot,  Cabernet,  Cabernet  franc,
Cabernet Sauvignon, Pinot nero e Refosco dal peduncolo rosso;
    10,5%   per   Verduzzo  friulano,  Pinot  bianco,  Pinot  grigio,
Sauvignon, Chardonnay e Schioppettino.
   9.  Nella  vinificazione  sono  ammesse   soltanto   le   pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche.
   10.  Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del
vino "Colli orientali del Friuli" rosato deve attuarsi una spremitura
soffice delle uve, con un breve periodo di macerazione delle vinacce,
al fine di assicurare al vino la dovuta tonalita' di colore.
                               Art. 6.
   1. I vini "Colli orientali del Friuli" all'atto dell'immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   Chardonnay:
    colore: giallo paglierino;
    odore: delicato, caratteristico e fruttato;
    sapore: asciutto, pieno ed armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Malvasia istriana:
    colore: paglierino;
    odore: speciale, gradevole, aromatico;
    sapore: asciutto, rotondo, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Picolit:
    colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
    odore: delicatamente profumato, richiama i fiori di acacia;
    sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Pinot bianco:
    colore: giallo paglierino chiaro o dorato;
    odore: delicato, richiama la crosta di pane;
    sapore: vellutato, morbido, armonico, con sentore di banana;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Pinot grigio:
    colore: giallo dorato chiaro o ramato;
    odore: speciale, caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Ribolla gialla:
    colore: paglierino chiaro tendente al verdognolo;
    odore: profumato, caratteristico;
    sapore: asciutto, vinoso, fresco, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Riesling renano:
    colore: giallo chiaro tendente al citrino;
    odore: intenso, tendente all'aromatico;
    sapore: asciutto, fruttato e fresco;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Sauvignon:
    colore: giallo dorato chiaro;
    odore: delicato, tendente all'aromatico;
    sapore: asciutto, di corpo, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Tocai friulano:
    colore: paglierino, dorato chiaro, tendente al citrino;
    odore: delicato e gradevole con profumo caratteristico;
    sapore:   asciutto,  caldo,  pieno,  con  leggero  retrogusto  di
mandorla amara;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Traminer aromatico:
    colore: giallo paglierino carico;
    odore: speciale con aroma caratteristico;
    sapore: aromatico, intenso, caratteristico,  pieno,  robusto,  di
corpo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Verduzzo friulano:
    colore: giallo dorato;
    odore:  vinoso  e  caratteristico di fruttato particolarmente nel
tipo dolce;
    sapore:  asciutto,  oppure  amabile-dolce,  fruttato,  di  corpo,
lievemente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Cabernet:
    colore:  rosso  intenso,  con sfumature violacee specialmente nel
tipo invecchiato;
    odore:  vinoso,   intenso,   gradevole,   con   profumo   erbaceo
caratteristico;
    sapore: di corpo, fine, morbido, erbaceo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Cabernet franc:
    colore: rosso rubino intenso;
    odore: profumo erbaceo, intenso;
    sapore:  caratteristico,  gradevole,  leggermente  erbaceo, fine,
asciutto;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Cabernet Sauvignon:
    colore: rosso rubino;
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore: armonico, asciutto;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Merlot:
    colore: rosso rubino;
    odore: caratteristico, gradevole;
    sapore: pieno, sapido, asciutto;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Pinot nero:
    colore: rosso rubino non molto intenso o leggermente granato  nel
tipo invecchiato;
    odore: marcato, caratteristico, delicato;
    sapore:  un  po'  armonico,  gradevole,  leggermente  amarognolo,
vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Refosco dal peduncolo rosso:
    colore:  rosso  violaceo  intenso  o  rosso  granato   nel   tipo
invecchiato;
    odore: vinoso, caratteristico;
    sapore: asciuttto, caldo, amarognolo, pieno;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Schioppettino:
    colore: rosso rubino intenso anche con sfumature granate;
    odore: vinoso, caratteristico e fruttato;
    sapore: pieno e caldo, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Ramandolo e Ramandolo classico:
    colore: giallo dorato intenso;
    odore: caratteristico, fruttato, delicatamente profumato;
    sapore:  fruttato,  di  corpo, moderatamente tannico, tipicamente
amabile;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14%  di  cui  almeno
12% svolto;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Rosato:
    colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
    odore: leggermente vinoso, gradevole, caratteristico;
    sapore: asciutto, armonico, pieno;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   2.  E' in facolta' del Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali modificare, con proprio decreto  i  limiti  minimi  sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco.
   3.   I   vini   "Colli  orientali  del  Friuli  Cialla",  all'atto
dell'immissione  al  consumo,   devono   rispondere   alle   seguenti
caratteristiche:
   Picolit:
    colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
    odore: delicatamente profumato, richiama i fiori di acacia;
    sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;
    acidita' totale minima: 6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   Verduzzo:
    colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
    odore:   caratteristico,   fruttato,   delicatamente   profumato,
richiama l'albicocca e/o fiori d'acacia; lieve sentore di vaniglia;
    sapore: asciutto, oppure amabile o dolce,  moderatamente  tannico
armonico, delicato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Ribolla gialla:
    colore: giallo paglierino, tendente al verdognolo;
    odore: profumato, caratteristico;
    sapore: asciutto, vinoso, fresco, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Refosco dal peduncolo rosso:
    colore: rosso granato piu' o meno intenso con riflessi violacei;
    odore:  vinoso,  caratteristico,  con  lievi  sentori di spezie e
piccoli frutti;
    sapore: asciuttto, pieno, caldo, piu' o meno amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Schioppettino:
    colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;
    odore: vinoso, caratteristico ed elegante, con sentore di piccoli
frutti;
    sapore: vellutato,  caldo  e  pieno  ed  eventualmente  asciutto,
elegante, con sentore di pepe verde;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   4.  E'  facolta' del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali di modificare, con proprio decreto i  limiti  minimi  sopra
indicati per l'acidita' e l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
   1. I vini "Colli orientali del Friuli", Merlot, Cabernet, Cabernet
franc,  Cabernet  Sauvignon, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso,
Picolit, sottoposti ad un periodo di invecchiamento non  inferiore  a
due anni possono utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione
"riserva".   Il   periodo  d'invecchiamento  decorre  dal  1  gennaio
successivo all'annata di produzione delle uve.
   2. I vini "Colli orientali del Friuli  Cialla"  sottoposti  ad  un
periodo  di  invecchiamento  non  inferiore  a  quattro  anni possono
utilizzare come specificazione aggiuntiva la  dizione  "riserva".  Il
periodo  d'invecchiamento decorre dal 1 gennaio successivo all'annata
di produzione
delle uve.
                               Art. 8.
   1. E' vietato usare assieme alla denominazione di origine  di  cui
agli  articoli 1 e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista
dal disciplinare, ivi compresi gli  aggettivi  "superiore",  "extra",
"fine", "scelto", "selezionato" e similari.
   2.  E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni  che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati e l'indicazione
di fattorie e vigneti purche' non abbiano significato laudativo.
   3. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' consentita
per tutti i vini della denominazione:  e'  obbligatoria  per  i  vini
designati  in  conformita'  dell'art.  7 e per i "Colli orientali del
Friuli" Ramandolo e Ramandolo classico.
   4. I vini  "Colli  orientali  del  Friuli"  Picolit,  Ramandolo  e
Ramandolo  classico  dovanno essere immessi al consumo esclusivamente
in bottiglie di capacita' non superiore a litri 0,750  e  chiuse  con
tappo di sughero.
   5.  I  vini  "Colli  orientali  del Friuli Cialla" dovranno essere
posti in commercio non prima di:
    Ribolla Gialla (Ribolla): mese di settembre dell'anno  successivo
alla vendemmia;
    Verduzzo  friulano  (Verduzzo)  e  Picolit: mese di settembre del
secondo anno successivo alla vendemmia;
    Refosco dal peduncolo rosso  (Refosco),  Schioppettino:  mese  di
settembre del terzo anno successivo alla vendemmia.
   6.  I  vini  "Colli  orientali  del Friuli Cialla" dovranno essere
immessi al consumo esclusivamente in bottiglie chiuse  con  tappo  di
sughero.