Deroga per l'utilizzo del tappo "a fungo" per vini frizzanti a denominazione di origine.(GU n.230 del 1-10-1994)
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1993 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine ed in particolare l'art. 4, comma 3, lettera b), che consente apposita deroga ministeriale per la chiusura con tappo "a fungo" ed "a gabbietta" dei vini frizzanti a denominazione di origine, nel rispetto del principio di cui all'art. 23, comma 2, della legge n. 164/1992; Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1994 concernente la deroga per l'utilizzo del tappo "a fungo" per i vini frizzanti a denominazione di origine; Viste le istanze presentate dalle ditte interessate, dal Consorzio di tutela dei vini D.O.C. Colli Bolognesi e dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Parma, intese ad ottenere per alcune tipologie di vini frizzanti a denominazione di origine la deroga di cui trattasi; Ritenuto che sussistono comprovati motivi di ordine tradizionale per l'accoglimento delle istanze sopra citate; Decreta: Articolo unico La lista di cui all'articolo unico del decreto ministeriale 26 febbraio 1994, concernente la deroga per l'utilizzo del tappo "a fungo" per i vini frizzanti a denominazione di origine, e' integrata con le seguenti tipologie di vini frizzanti D.O.C.: Colli Bolognesi - Bianco, Barbera, Chardonnay, Pignoletto; Colli di Parma - Sauvignon. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 settembre 1994 Il Ministro: POLI BORTONE