MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

              Provvedimenti concernenti il trattamento
               straordinario di integrazione salariale
(GU n.231 del 3-10-1994)

   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Gama, con sede in Milano, unita' in Como e
Pasturo (Como), e'  autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal 18 gennaio 1994 al 17
luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Casiraghi,  con sede in Milano e unita' in
Tregasio di Triuggio (Milano), e' autorizzata la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale dal 15 febbraio
1994 al 14 febbraio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.a.s.  Bocca  e  Malandrone, con sede in Torino e
unita' in Nichelino (Torino),  e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 14 aprile
1994 al 13 ottobre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. Torgomma, con sede in Robassomero (Torino) e
unita' in Robassomero (Torino), e' prorogata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 marzo 1994
al 24 settembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio  Winner's  Sporting  Footwear,
con  sede  in  Barletta (Bari) e unita' in stabilimento ed ufficio di
Barletta (Bari),  e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  17 maggio 1994 al 16
novembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Martino  Saveco,  con  sede  in Grugliasco
(Torino)  e  unita'  in  Grugliasco  (Torino),  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 26 maggio 1994 al 25 maggio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.a.s. Officina meccanica subalpina di Malandrone &
C., con sede in Murello (Cuneo)  e  unita'  in  Murello  (Cuneo),  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 21 luglio 1994 al 20 gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Cigala  e Bertinetti, con sede in Milano e
unita' in Leini'  (Torino),  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale dal 15 dicembre
1993 al 14 giugno 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  C.M.T.I.,  con  sede  in Napoli, unita' in
Castagnito  (Cuneo),  Pomigliano  d'Arco  (Napoli)  e   Taranto,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 12 marzo 1994 all'11 marzo 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  So.Ge.S., con sede in Nichelino (Torino) e
unita' in Nichelino (Torino), e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale dal 26 gennaio
1994 al 25 gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.a.s.  Confezioni  Botto,  con sede in Pontestura
(Alessandria) e unita' in Pontestura (Alessandria), e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.a.s. Officine meccaniche De  Carlo,  con  sede  in
Rivoli  (Torino)  e  unita'  in  Rivoli  (Torino),  e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 4 marzo 1994 al 3 marzo 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.a.s.  Mangiantini  Piero,  con  sede  in  Pinerolo
(Torino)  e  unita'  in  Torino, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 maggio 1994
al 30 aprile 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Societa'  gestione  fonderie,  con sede in
Orbassano (Torino) e unita' in Orbassano (Torino), e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 1 giugno 1994 al 30 giugno 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Coop.  agricola  Valle  Maira,  con  sede  in
Villar  San Costanzo (Cuneo) e unita' in Villar San Costanzo (Cuneo),
e' autorizzata la corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 14 febbraio 1994 al 13 agosto 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Edil.Co.Mer. (Gruppo  Fasano),  con  sede  in
Taranto  e  unita'  in  Taranto, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 agosto 1993
al 31 luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Tre I - Industria italiana imballaggi, con
sede in Vazia (Rieti) e unita' in Vazia (Rieti),  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Aliper,  con sede in Frosinone e unita' in
Isola del Liri (Frosinone),  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 19 luglio
1993 al 18 luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.a.s. Calzaturificio Clement, con sede in Napoli e
unita' in Napoli, e' autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale dal 12 gennaio 1994 all'11
gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Predalva  metalmeccanica, con sede in Pian
Camuno (Brescia) e unita' in Pian Camuno (Brescia), e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 28 maggio 1992 al 27 maggio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del  9  novembre
1993, n. 13525 e del 6 aprile 1993, n. 12817.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti   dalla   S.p.a.  Filati  Bertrand,  con  sede  in  Biella
(Vercelli) e unita' in Massazza Biellese (Vercelli),  e'  autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 1 luglio 1994 al 30 giugno 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l.  Emmepi,  con  sede  in  Occhieppo  Inferiore
(Vercelli) e unita' in Occhieppo Inferiore (Vercelli), e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 29 aprile 1994 al 28 aprile 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. Crivelli Sud, con sede in Taranto, unita' in
cantiere di Castrovillari (Cosenza), cantiere di  Colleferro  (Roma),
cantiere di Pignataro Maggiore (Caserta) e Taranto, e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. Sitea, con sede in Roma, unita' in Avezzano
(L'Aquila), Napoli e  Roma,  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale dal 17 febbraio
1994 al 16 agosto 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. T.C.S. Group, con sede in Perugia e unita' in
Perugia  - S. Sisto, e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  10  gennaio  1994  al  9
gennaio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Facep fabbrica cementi precompressi, con sede
in Milano, unita' in Patrica (Frosinone), Soave  di  Porto  Mantovano
(Mantova),  uffici  di  Milano  e  uffici  di Roma, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 15 febbraio 1994 al 14 febbraio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Siva (gia' Emilio Leone S.p.a.), con sede  in
Firenze   e   unita'   in   Reggello  (Firenze),  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.I.G.I.,
con sede in Milano e unita' in Milano, per il periodo dal  1  gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al
pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con   decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Gima
edizioni, con sede in Torino e unita' in Torino, per il periodo dal 1
dicembre 1993 al 31 maggio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al
pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Fratelli
Lombardi,  con  sede in Rezzato (Brescia) e unita' per la sola unita'
di Bari, per il periodo dal 19 giugno 1993 al 18 dicembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero  dal  contributo  addizionale di cui all'art. 8, comma 8-
bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Fratelli
Lombardi,  con  sede in Rezzato (Brescia) e unita' per la sola unita'
di Bari, per il periodo dal 19 dicembre 1993 al 20 gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero  dal  contributo  addizionale di cui all'art. 8, comma 8-
bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.