Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.231 del 3-10-1994)
Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gama, con sede in Milano, unita' in Como e Pasturo (Como), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 gennaio 1994 al 17 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Casiraghi, con sede in Milano e unita' in Tregasio di Triuggio (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 febbraio 1994 al 14 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Bocca e Malandrone, con sede in Torino e unita' in Nichelino (Torino), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 aprile 1994 al 13 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torgomma, con sede in Robassomero (Torino) e unita' in Robassomero (Torino), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 marzo 1994 al 24 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Winner's Sporting Footwear, con sede in Barletta (Bari) e unita' in stabilimento ed ufficio di Barletta (Bari), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 maggio 1994 al 16 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Martino Saveco, con sede in Grugliasco (Torino) e unita' in Grugliasco (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 maggio 1994 al 25 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Officina meccanica subalpina di Malandrone & C., con sede in Murello (Cuneo) e unita' in Murello (Cuneo), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 luglio 1994 al 20 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cigala e Bertinetti, con sede in Milano e unita' in Leini' (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 dicembre 1993 al 14 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.T.I., con sede in Napoli, unita' in Castagnito (Cuneo), Pomigliano d'Arco (Napoli) e Taranto, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 marzo 1994 all'11 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Ge.S., con sede in Nichelino (Torino) e unita' in Nichelino (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 gennaio 1994 al 25 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Confezioni Botto, con sede in Pontestura (Alessandria) e unita' in Pontestura (Alessandria), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Officine meccaniche De Carlo, con sede in Rivoli (Torino) e unita' in Rivoli (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 marzo 1994 al 3 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Mangiantini Piero, con sede in Pinerolo (Torino) e unita' in Torino, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 maggio 1994 al 30 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Societa' gestione fonderie, con sede in Orbassano (Torino) e unita' in Orbassano (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 giugno 1994 al 30 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coop. agricola Valle Maira, con sede in Villar San Costanzo (Cuneo) e unita' in Villar San Costanzo (Cuneo), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 febbraio 1994 al 13 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edil.Co.Mer. (Gruppo Fasano), con sede in Taranto e unita' in Taranto, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 agosto 1993 al 31 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tre I - Industria italiana imballaggi, con sede in Vazia (Rieti) e unita' in Vazia (Rieti), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Aliper, con sede in Frosinone e unita' in Isola del Liri (Frosinone), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 luglio 1993 al 18 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Clement, con sede in Napoli e unita' in Napoli, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 gennaio 1994 all'11 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Predalva metalmeccanica, con sede in Pian Camuno (Brescia) e unita' in Pian Camuno (Brescia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 maggio 1992 al 27 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 9 novembre 1993, n. 13525 e del 6 aprile 1993, n. 12817. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati Bertrand, con sede in Biella (Vercelli) e unita' in Massazza Biellese (Vercelli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 luglio 1994 al 30 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emmepi, con sede in Occhieppo Inferiore (Vercelli) e unita' in Occhieppo Inferiore (Vercelli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 aprile 1994 al 28 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Crivelli Sud, con sede in Taranto, unita' in cantiere di Castrovillari (Cosenza), cantiere di Colleferro (Roma), cantiere di Pignataro Maggiore (Caserta) e Taranto, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sitea, con sede in Roma, unita' in Avezzano (L'Aquila), Napoli e Roma, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 febbraio 1994 al 16 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.C.S. Group, con sede in Perugia e unita' in Perugia - S. Sisto, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Facep fabbrica cementi precompressi, con sede in Milano, unita' in Patrica (Frosinone), Soave di Porto Mantovano (Mantova), uffici di Milano e uffici di Roma, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 febbraio 1994 al 14 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siva (gia' Emilio Leone S.p.a.), con sede in Firenze e unita' in Reggello (Firenze), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.I.G.I., con sede in Milano e unita' in Milano, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gima edizioni, con sede in Torino e unita' in Torino, per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia) e unita' per la sola unita' di Bari, per il periodo dal 19 giugno 1993 al 18 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia) e unita' per la sola unita' di Bari, per il periodo dal 19 dicembre 1993 al 20 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.