Modalita' di cessione delle monete d'argento da L. 1.000 celebrative dell'Anno Marciano in Venezia.(GU n.231 del 3-10-1994)
IL DIRETTORE GENERALE Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 28 settembre 1979; Visto il decreto ministeriale n. 447492 dell'8 giugno 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 1994, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'argento da L. 1.000 celebrative dell'Anno Marciano in Venezia; Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Considerata la necessita': di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle due versioni: "ordinaria" e "proof"; di favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Decreta: Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete d'argento da L. 1.000 celebrative dell'Anno Marciano in Venezia - entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - direttamente presso la sezione Zecca o tramite versamento sul c/c postale n. 59231001, intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato "Emissione numismatica" - Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma, alle condizioni suddette: prezzo di vendita al pubblico, IVA e spedizione incluse, per acquisti unitari di monete: Versione ordinaria Versione F.d.C. Proof - - a) da 1 a 1500 . . . . . . . . L. 28.000 L. 55.000 b) da 1501 a 3000 . . . . . . " 27.500 " 54.000 a) da 3001 e oltre . . . . . . " 27.000 " 53.000 gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato. Il predetto Istituto entro novanta giorni dalla scadenza dei termini stabiliti e' tenuto a versare alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore di tutte le monete prenotate. Al fine di rendere possibile la vendita diretta delle monete in questione, la Cassa speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di "cauta custodia", i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale provvedera' a versare mensilmente alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore delle monete vendute. Il presente decreto sara' inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 settembre 1994 p. Il direttore generale: PAOLILLO