MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 settembre 1994 

  Modalita'   di   cessione   delle  monete  d'argento  da  L.  1.000
celebrative dell'Anno Marciano in Venezia.
(GU n.231 del 3-10-1994)

                        IL DIRETTORE GENERALE
  Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309,  che  prevede  la
cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la  costituzione
della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato
ed  il  relativo  regolamento  di  attuazione  approvato  con decreto
ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
267 del 28 settembre 1979;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  447492  dell'8  giugno  1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 1994, con  il
quale  si  autorizza  l'emissione  di  monete  d'argento  da L. 1.000
celebrative dell'Anno Marciano in Venezia;
  Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Considerata la necessita':
   di disciplinare  la  prenotazione  e  la  distribuzione  ad  enti,
associazioni  e  privati  italiani  o stranieri delle suddette monete
nelle due versioni: "ordinaria" e "proof";
   di favorire la vendita delle monete in questione anche  attraverso
l'acquisto  diretto presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato;
                              Decreta:
  Gli enti, le associazioni, i privati italiani o  stranieri  possono
acquistare  le  monete  d'argento  da  L. 1.000 celebrative dell'Anno
Marciano  in  Venezia  -  entro  novanta   giorni   dalla   data   di
pubblicazione   del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
direttamente presso la sezione Zecca o  tramite  versamento  sul  c/c
postale n. 59231001, intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato  "Emissione  numismatica"  -  Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma,
alle condizioni suddette:
   prezzo di vendita al  pubblico,  IVA  e  spedizione  incluse,  per
acquisti unitari di monete:
                                     Versione
                                     ordinaria           Versione
                                       F.d.C.             Proof
                                         -                  -
 a) da 1 a 1500 . . . . . . . .     L. 28.000          L. 55.000
 b) da 1501 a 3000  . . . . . .     "  27.500          "  54.000
 a) da 3001 e oltre . . . . . .     "  27.000          "  53.000
gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.
  Il  predetto  Istituto  entro  novanta  giorni  dalla  scadenza dei
termini stabiliti e' tenuto a versare alla Tesoreria  centrale  dello
Stato il controvalore di tutte le monete prenotate.
  Al  fine  di  rendere  possibile la vendita diretta delle monete in
questione, la Cassa speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di
"cauta custodia", i quantitativi  di  monete  richiesti  all'Istituto
Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato,  il  quale provvedera' a versare
mensilmente alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore delle
monete vendute.
  Il  presente  decreto sara' inviato alla Ragioneria centrale per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 settembre 1994
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO