MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.232 del 4-10-1994)

   Con   decreto   ministeriale   24  agosto  1994  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Nuova
editrice Avanti, con sede in Roma e unita' di Milano e Roma,  per  il
periodo dal 23 maggio 1993 all'11 agosto 1993.
   Con  decreto  ministeriale 24 agosto 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. La Precisa, con sede  in  Teano  (Caserta)  e
unita'  di  Teano  (Caserta),  e'  autorizzata  la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 marzo  1994
all'8 marzo 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a. S.M.V., dal 1 luglio 1993 Sicar, con sede in Carpi (Modena)
e  unita'  di Villa Bartolomea (Verona), per il periodo dal 4 gennaio
1993 al 3 luglio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 27 febbraio 1993 con decorrenza  4
gennaio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
30 marzo 1994, n. 14575/1.
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  decreto  ministeriale del 30 marzo 1994 con
effetto dal 4 gennaio 1993, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. S.M.V., dal 1 luglio 1993 Sicar, con sede in Carpi (Modena)
e  unita'  di  Villa Bartolomea (Verona), per il periodo dal 4 luglio
1993 al 3 gennaio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 16 agosto 1993  con  decorrenza  4
luglio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
18 gennaio 1994, n. 13997/4;
    3)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio  1994  con
effetto  dal  19  luglio  1993, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Facep fabbrica cementi precompressi, con sede in  Milano  e
unita'  di  Soave di Porto Mantovano (Mantova), per il periodo dal 19
gennaio 1994 al 15 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata l'11 febbraio 1994 con decorrenza  19
gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
15 aprile 1994, n. 14740/1;
    4)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  17
dicembre  1993  con  effetto  dal  1  febbraio  1993,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Cottonord, con sede in Bollate (Milano) e unita' di Bollate
(Milano), per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 30 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1994 con decorrenza  1
febbraio 1994;
    5)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  17
dicembre  1993  con  effetto  dal  1  febbraio  1993,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. S+L+H (Gruppo Same), con  sede  in  Treviglio  (Bergamo)  e
unita'  di Treviglio (Bergamo), per il periodo dal 1 febbraio 1994 al
31 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza  1
febbraio 1994.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
3 giugno 1994, n. 15242/1;
    6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto  1993,  che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con
effetto dal 12 ottobre 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Soc.  Distribuzione  ricambi, dal 1 gennaio 1993 Gilardini
distribuzione, con sede in Torino e unita' di Lazzate  (Milano),  per
il periodo dal 12 ottobre 1993 all'11 aprile 1994.
   Istanza  aziendale presentata l'11 novembre 1993 con decorrenza 12
ottobre 1993;
    7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con
effetto dal 9 novembre 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Garbagnati Giacomo, con sede in Monza (Milano) e unita' di
Monza (Milano), per il periodo dal 9 novembre 1993 all'8 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1993 con decorrenza  9
novembre 1993;
    8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre  1993  con
effetto  dal  4  gennaio  1993, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Cucirini Tre Stelle, con sede in Settala, frazione Caleppio
(Milano) e unita' di Deposito di Torino, Settala (Milano) e uffici di
Milano, per il periodo dal 4 gennaio 1994 al 3 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con  decorrenza  4
gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  30  novembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 17
dicembre 1993  con  effetto  dall'8  febbraio  1993,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Fidia,  con sede in Abano Terme (Padova) e unita' di Abano
Terme (Padova), per il periodo dall'8  agosto  1993  al  20  dicembre
1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 31 luglio 1993 con decorrenza 8
agosto 1993.
   Contributo addizionale: no - Amministrazione  controllata  dal  16
luglio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
18 gennaio 1994, n. 13997/29;
    10)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  17
dicembre  1993  con  effetto  dal  22  febbraio  1993,  in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Secondo Mona, con sede in Somma Lombardo (Varese) e  unita'
di Somma Lombardo (Varese), per il periodo dal 22 febbraio 1994 al 21
agosto 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 25 marzo 1994 con decorrenza 22
febbraio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    11)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio  1994  con
effetto  dal  18  aprile  1993, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Sacex, con sede in Milano e unita' di Desio (Milano) e Nova
Milanese  (Milano), per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 17 novembre
1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 18
ottobre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del  1  luglio  1993  con
effetto  dal  31  agosto  1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Ziliani, con sede in Rivoli (Torino)  e  unita'  di  Rivoli
(Torino), per il periodo dal 1 marzo 1994 al 30 agosto 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  24 marzo 1994 con decorrenza 1
marzo 1994;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con
effetto dal 26 gennaio 1993, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Vertek,  con  sede in Condove (Torino) e unita' di Condove
(Torino), per il periodo dal 26 gennaio 1994 al 25 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 2 febbraio 1994 con decorrenza  26
gennaio 1994;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre  1993  con
effetto  dal  29  marzo  1993,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Intermarp Italia, con sede in Trecate (Novara) e unita'  di
Uffici e unita' di Trecate e Granozzo (Novara), per il periodo dal 29
marzo 1994 al 28 settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 29
marzo 1994;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  21  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 18
gennaio 1994 con effetto dal 31 maggio 1993, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Invex  Fili  isolati  speciali,  con  sede  in  Quattordio
(Alessandria)  e  unita'  di Livorno Ferraris (Vercelli) e Quattordio
(Alessandria), per il periodo dal 31 maggio 1994 al 30 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 14 giugno 1994 con  decorrenza  31
maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Italrestaurant unita' mensa presso officine casertane,  con  sede  in
Napoli  e  unita'  di  Caserta,  per  i  quali  e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti
di 4 lavoratori su un  organico  complessivo  di  7  unita',  per  il
periodo dal 16 marzo 1993 al 12 settembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Barberis
Holding mensa presso Pianelli & Traversa, con sede in Torino e unita'
di  Rivoli  (Torino),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore a: 31,15 ore medie settimanali nei confronti di 2
lavoratori su un organico complessivo di 43 unita',  per  il  periodo
dal 2 maggio 1993 al 1 novembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Barberis
Holding mensa presso Pianelli & Traversa, con sede in Torino e unita'
di Rivoli (Torino), per i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 31,15 ore medie settimanali nei  confronti  di  2
lavoratori  su  un  organico complessivo di 43 unita', per il periodo
dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Barberis
Holding mensa presso Pianelli & Traversa, con sede in Torino e unita'
di  Rivoli  (Torino),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore a: 31,15 ore medie settimanali nei confronti di 2
lavoratori su un organico complessivo di 43 unita',  per  il  periodo
dal 1 gennaio 1994 al 1 maggio 1994.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Sodexho
Italia  mensa  presso  Beloit  Italia, con sede in Milano e unita' di
Pinerolo (Torino), per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 20 ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  3
unita'  da 20 a 10 ore medie settimanali nei confronti di 8 unita' su
un organico di 14 unita', per il periodo dal  1  agosto  1993  al  31
dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sodexho
Italia mensa presso Beloit Italia, con sede in  Milano  e  unita'  di
Pinerolo  (Torino),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a:  20  ore medie settimanali nei confronti di 3
unita' da 20 a 10 ore medie settimanali nei confronti di 8 unita'  su
un  organico  di  14  unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 28
febbraio 1994.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Sodexho
Italia  mensa  presso  Beloit  Italia, con sede in Milano e unita' di
Pinerolo (Torino), per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 22,30 ore medie settimanali nei  confronti  di  3
unita'  da 20 a 15 ore medie settimanali nei confronti di 7 unita' su
un organico complessivo di 14 unita', per il periodo dal 1 marzo 1994
al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ge.Me.Az.
Cusin mensa presso Aermacchi, con sede in Segrate (Milano)  e  unita'
di  Venegono  (Varese),  per  i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a:  28 ore medie settimanali nei confronti di 13
unita' da 20 a 14 ore medie settimanali nei confronti di 14 unita' su
un organico complessivo di 33 unita', per il periodo dal 28  febbraio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.a.s.  Officina
meccanica di precisione Prandi Guerino di Prandi G. & C., con sede in
Borgomanero (Novara) e unita' di Borgomanero (Novara), per i quali e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: una media di  6  ore
settimanali  per  14 dipendenti, una media di 10 ore settimanali pe 8
ed una media di 20 ore  settimanali  per  6  dipendenti,  costituenti
l'intero organico, per il periodo dal 17 novembre 1993 al 31 dicembre
1993.
   Con  decreto  ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Officina
meccanica di precisione Prandi Guerino di Prandi G. & C., con sede in
Borgomanero (Novara) e unita' di Borgomanero (Novara), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario di lavoro da 40 ore a: una media di 6 ore
settimanali per 14 dipendenti, una media di 10 ore settimanali  pe  8
ed  una  media  di  20  ore settimanali per 6 dipendenti, costituenti
l'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio  1994  al  30  giugno
1994.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.R.S.,  con
sede  in  Novara-Veveri  (Novara) e unita' di Novara-Veveri (Novara),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore
settimanali (4 ore giornaliere) nei confronti di  22  lavoratori  (19
operai  e  3  impiegati)  a  fronte  di un organico complessivo di 26
unita', per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.R.S.,  con
sede  in  Novara-Veveri  (Novara) e unita' di Novara-Veveri (Novara),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore
settimanali (4 ore giornaliere) nei confronti di  22  lavoratori  (19
operai  e  3  impiegati)  a  fronte  di un organico complessivo di 26
unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ricamificio
Luigi Vitellio, con  sede  in  Nardo'  (Lecce)  e  unita'  di  Nardo'
(Lecce),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a: 30 ore settimanali nei confronti di 19 lavoratori a fronte di
un organico complessivo di 21 unita', per il periodo dall'8  novembre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ricamificio
Luigi Vitellio, con  sede  in  Nardo'  (Lecce)  e  unita'  di  Nardo'
(Lecce),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a: 30 ore settimanali nei confronti di 19 lavoratori a fronte di
un organico complessivo di 21 unita', per il periodo  dal  1  gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Dim  Rosy,
con  sede  in  Pianezza (Torino) e unita' di Pianezza (Torino), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 30 ore
settimanali per 30 unita' (18 impiegati e 12 operai) e sara'  attuata
fino  al  31  gennaio  1995  secondo le modalita' previste dall'unito
verbale di accordo che  costituisce  parte  integrante  del  presente
provvedimento  a  fronte di un organico complessivo di 55 unita', per
il periodo dal 18 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Trasformazioni tessili, con sede  in  Torino  e  unita'  di  Moncalvo
(Asti),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  24  ore  settimanali  nei  confronti  di 73 lavoratori su un
organico  di  80  unita'  e  secondo  una   articolazione   stabilita
nell'unito  verbale  di  accordo che costituisce parte integrante del
presente provvedimento, per il periodo dal  1  febbraio  1994  al  30
giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Simonazzi
Sud,  con  sede  in  Modugno (Bari) e unita' di Modugno (Bari), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 20 ore
settimanali nei confronti di 29  unita'  che  rappresentano  l'intero
organico  cosi'  come  previsto  nell'unito  verbale  di  accordo che
costituisce parte  integrante  del  presente  provvedimento,  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Leone Karmak
servizio pulizia c/o SKF, con sede in Venaria (Torino)  e  unita'  di
Pinerolo  (Torino),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40 ore a: 32,5 ore settimanali per 25 lavoratori; da 25 a
17,5 ore settimanali per 1 lavoratore part-time; da  20  a  12,5  ore
settimanali  per  2  lavoratori  part-time  e comunque secondo quanto
stabilito  nell'unito  verbale  di  accordo ed allegato prospetto che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento,  a  fronte
di  un organico di 28 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  F.lli
Gagliardi, con sede in Milano e unita' di Marano Ticino (Novara), per
i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  30  ore
medie settimanali nei confronti di 268 unita' a fronte di un organico
complessivo  di 397 unita' cosi' come stabilito nell'unito verbale di
accordo ed allegato prospetto che costituisce  parte  integrante  del
presente  provvedimento,  per  il  periodo  dal 1 dicembre 1993 al 31
dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  F.lli
Gagliardi, con sede in Milano e unita' di Marano Ticino (Novara), per
i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  30  ore
medie settimanali nei confronti di 268 unita' a fronte di un organico
complessivo  di 397 unita' cosi' come stabilito nell'unito verbale di
accordo ed allegato prospetto che costituisce  parte  integrante  del
presente  provvedimento,  per  il  periodo  dal  1 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Gruppo
Gorla, con sede in Milano e unita' presso Satti di  Torino  (Torino),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30  ore
settimanali  per  10 unita', da 35 a 25 ore settimanali per 1 unita',
da 34 a 25 ore settimanali per 1 unita', da 30 a 20  ore  settimanali
per  1 unita', da 25 a 15 ore settimanali per 5 unita', da 15 a 5 ore
settimanali per 2 unita' a fronte di un organico  complessivo  di  24
unita'  cosi' come previsto nell'unito verbale di accordo ed allegato
prospetto che sono parte integrante del decreto ministeriale, per  il
periodo dal 20 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Gruppo
Gorla, con sede in Milano e unita' presso Satti di  Torino  (Torino),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30  ore
settimanali  per  10 unita', da 35 a 25 ore settimanali per 1 unita',
da  34  a 25 ore settimanali per 1 unita', da 30 a 20 ore settimanali
per 1 unita', da 25 a 15 ore settimanali per 5 unita', da 15 a 5  ore
settimanali  per  2  unita' a fronte di un organico complessivo di 24
unita' cosi' come previsto nell'unito verbale di accordo ed  allegato
prospetto  che sono parte integrante del decreto ministeriale, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn
Information Systems Italia, con sede in Caluso (Torino) e ufficio  di
Bari,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 3 unita' su un organico di
27  unita' cosi' come concordato nell'unito verbale di accordo del 23
ottobre 1993 e nel successivo del 17 novembre 1993 che  costituiscono
parte  integrante  del  presente provvedimento, per il periodo dal 22
novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Bull  Hn
Information  Systems Italia, con sede in Caluso (Torino) e ufficio di
Bari,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 3 unita' su un organico di
27 unita' cosi' come concordato nell'unito verbale di accordo del  23
ottobre  1993 e nel successivo del 17 novembre 1993 che costituiscono
parte integrante del presente provvedimento, per  il  periodo  dal  1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn
Information Systems Italia, con sede in Caluso (Torino) e  unita'  di
Torino,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 4 unita' su un organico di
64  unita'  cosi' come stabilito nell'unito verbale di accordo del 23
ottobre 1993 e nel successivo del 17 novembre  1993  che  costituisce
parte  integrante  del  presente  provvedimento, per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn
Information Systems Italia, con sede in Caluso (Torino) e  unita'  di
Torino,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 4 unita' su un organico di
64  unita'  cosi' come stabilito nell'unito verbale di accordo del 23
ottobre 1993 e nel successivo del 17 novembre  1993  che  costituisce
parte  integrante  del  presente provvedimento, per il periodo dal 22
novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn
Information Systems Italia, con sede in Caluso (Torino) e  unita'  di
Falconara  (Ancona),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 1 lavoratore
su un organico di 9 unita' cosi' come stabilito nell'unito verbale di
accordo del 23 ottobre 1993 e nel successivo del 17 novembre 1993 che
costituiscono parte integrante del  presente  provvedimento,  per  il
periodo dal 22 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn
Information Systems Italia, con sede in Caluso (Torino) e  unita'  di
Falconara  (Ancona),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 1 lavoratore
su un organico di 9 unita' cosi' come stabilito nell'unito verbale di
accordo del 23 ottobre 1993 e nel successivo del 17 novembre 1993 che
costituiscono parte integrante del  presente  provvedimento,  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Bull  Hn
Information  Systems  Italia, con sede in Caluso (Torino) e unita' di
Borgolombardo  (Milano),  Pregnana  Milanese  (Milano)  e  uffici  di
Milano,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  20  ore  settimanali  nei  confronti  di 14 lavoratori su un
organico di 1.303 unita' cosi' come concordato nell'unito verbale  di
accordo del 23 ottobre 1993 e nel successivo del 17 novembre 1993 che
formano  parte  integrante del presente provvedimento, per il periodo
dal 22 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Bull  Hn
Information  Systems  Italia, con sede in Caluso (Torino) e unita' di
Borgolombardo  (Milano),  Pregnana  Milanese  (Milano)  e  uffici  di
Milano,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  20  ore  settimanali  nei  confronti  di 14 lavoratori su un
organico di 1.303 unita' cosi' come concordato nell'unito verbale  di
accordo del 23 ottobre 1993 e nel successivo del 17 novembre 1993 che
formano  parte  integrante del presente provvedimento, per il periodo
dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn
Information Systems Italia, con sede in Caluso (Torino) e  unita'  di
Bologna  e  Parma,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 2 lavoratori
su un organico di 54 unita' cosi' come concordato nell'unito  verbale
di  accordo del 23 ottobre 1993 e nel successivo del 17 novembre 1993
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, per il
periodo dal 22 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Bull  Hn
Information  Systems  Italia, con sede in Caluso (Torino) e unita' di
Bologna e  Parma,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 2  lavoratori
su  un organico di 54 unita' cosi' come concordato nell'unito verbale
di accordo del 23 ottobre 1993 e nel successivo del 17 novembre  1993
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Bull  Hn
Information  Systems  Italia, con sede in Caluso (Torino) e unita' di
Firenze, per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 20 ore  settimanali  nei  confronti  di  3  lavoratori  su  un
organico  complessivo  di  46  unita' cosi' come stabilito nell'unito
verbale di accordo del 23  ottobre  1993  e  nel  successivo  del  17
novembre   1993  che  costituiscono  parte  integrante  del  presente
provvedimento, per il periodo dal 22 novembre  1993  al  31  dicembre
1993.
   Con  decreto  ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863  e  dell'art.  7  del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1988,  n.  48,
in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Major prodotti
dentari, con sede in Torino e unita' di Moncalieri  (Torino),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  20  ore
medie  settimanali  per 34 unita' a fronte di un organico complessivo
di 68 unita' secondo quanto stabilito nell'unito verbale  di  accordo
che  costituisce  parte integrante del presente provvedimento, per il
periodo dal 4 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faber, con
sede in Bra (Cuneo) e unita' di Bra (Cuneo), per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore  settimanali  per
31  dipendenti  dei  reparti:  modelleria,  acquisti, E.D.P., servizi
vari, magazzino materie prime e sviluppo; e da 40 a 28,77  ore  medie
settimanali   per  80  dipendenti  dei  reparti:  taglio,  controllo,
sviluppo, produzione e 1 dipendente del  reparto  acquisiti;  secondo
modalita'   dell'unito  verbale  di  accordo,  parte  integrante  del
presente provvedimento, su un organico complessivo di 179 unita'; per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Martinucci
Luigi, con sede in Galatina (Lecce) e unita' di Galatina (Lecce), per
i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 28 ore
settimanali (2 giorni orario pieno di 8 ore e 3 giorni orario ridotto
a 4 ore) nei  confronti  di  19  lavoratori  rappresentanti  l'intero
organico  cosi'  come  stabilito  nell'unito  verbale  di accordo che
costituisce  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sachs Boge
Italia, con sede in Villar Perosa (Torino) e unita' di Villar  Perosa
(Torino),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a: 30 ore medie settimanali per 80 lavoratori che partire dal 31
gennaio 1994 diventeranno 210, ai quali sulla base del nuovo  accordo
del  21 gennaio 1994, che si unisce in allegato, verra' applicata una
riduzione da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali  a  fronte
di  un  organico  complessivo  di  222  unita',  per il periodo dal 3
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Unitrat
trattamenti termici dei materiali, con sede in Bari e unita' di Bari,
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore
medie settimanali nei confronti  di  14  lavoratori  su  un  organico
complessivo  di 23 unita', cosi' come stabilito nell'unito verbale di
accordo che costituisce parte integrante nel presente  provvedimento,
per il periodo dal 2 gennaio 1993 al 1 gennaio 1994.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Trasp,  con
sede  in  Genova  e  unita'  di Predosa (Alessandria), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali
per 15 operai che lavoreranno ad orario pieno a settimane  alterne  e
da  40  a  30 ore settimanali per 4 impiegati che lavoreranno 7,5 ore
dal lunedi' al venerdi' o dal martedi' al venerdi', a  fronte  di  un
orgnaico complessivo di 23, cosi' come previsto dall'unito verbale di
accordo  che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla E.V.C. Italia gia'
Enichem Anic, con sede in Venezia e unita' di Porto Torres (Sassari),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 33 ore
medie settimanali per 41 lavoratori, a decorrere dal 1 gennaio  1993,
110  lavoratori  turnisti svolgeranno una attivita' lavorativa pari a
32 ore medie  settimanali  rispetto  alle  36  contrattuali,  per  il
periodo dal 2 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla E.V.C. Italia gia'
Enichem Anic, con sede in Venezia e unita' di Porto Torres (Sassari),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 33 ore
medie settimanali per 41 lavoratori, a decorrere dal 1 gennaio  1993,
110  lavoratori  turnisti svolgeranno una attivita' lavorativa pari a
32 ore medie  settimanali  rispetto  alle  36  contrattuali,  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem, con
sede in Milano e unita' di Porto Torres (Sassari),  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di  lavoro  da  39  ore  a:  33  ore  medie
settimanali  per  952 lavoratori, a decorrere dal 1 ottobre 1993, 725
lavoratori turnisti effettueranno un orario lavorativo pari a 32  ore
medie  settimanali,  per  il  periodo dal 2 agosto 1993 al 1 febbraio
1994.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem, con
sede in Milano e unita' di Porto Torres (Sassari),  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di  lavoro  da  39  ore  a:  33  ore  medie
settimanali  per  952 lavoratori, a decorrere dal 1 ottobre 1993, 725
lavoratori turnisti effettueranno un orario lavorativo pari a 32  ore
medie  settimanali,  per  il  periodo dal 2 febbraio 1994 al 1 agosto
1994.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scatolificio
Gasperini,  con  sede  in  Citta'  di  Castello (Perugia) e unita' di
Citta' di Castello (Perugia), per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a:  26  ore  minime  lavorative
settimanali per 46 operai su un organico di 53 unita' lavorative, per
il periodo dal 25 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova  Happy
Fashion,  con sede in Foligno (Perugia) e unita' di Spello (Perugia),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito  una  riduzione  dell'orario di lavoro da 40 ore a: una
media di 25,4 ore settimanali per 38 operai e ad una  media  di  31,2
ore  settimanali  per 4 impiegati articolati su base annua secondo le
tabelle allegate che  costituiscono  parte  integrante  del  presente
decreto, per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Happy
Fashion, con sede in Foligno (Perugia) e unita' di Spello  (Perugia),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a:  una
media  di  25,4  ore settimanali per 38 operai e ad una media di 31,2
ore settimanali per 4 impiegati articolati su base annua  secondo  le
tabelle  allegate  che  costituiscono  parte  integrante del presente
decreto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Confezioni
Modi,  con  sede  in Montone (Perugia) e unita' di Montone (Perugia),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore
medie settimanali articolate in turni di 4  ore  giornaliere  per  61
lavoratori, per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni
Modi, con sede in Montone (Perugia) e unita'  di  Montone  (Perugia),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20  ore
medie  settimanali  articolate  in  turni di 4 ore giornaliere per 61
lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 novembre 1994.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Confar
confezioni aretine,  con  sede  in  Rigutino  (Arezzo)  e  unita'  di
Rigutino  e  Terontola  (Arezzo),  per  i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 20 ore medie settimanali per
l'intero organico aziendale costituito da 648 unita', per il  periodo
dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
9 maggio 1994, n. 14931.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Confar
confezioni aretine,  con  sede  in  Rigutino  (Arezzo)  e  unita'  di
Rigutino  e  Terontola  (Arezzo),  per  i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 20 ore medie settimanali per
l'intero organico aziendale costituito da 648 unita', per il  periodo
dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
9 maggio 1994, n. 14932.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Riboli
Pescara, con sede in Tocco da Casauria (Pescara) e unita' di Tocco da
Casauria (Pescara), per i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 12,5 ore medie settimanali nei  confronti  di  28
lavoratori  su  un  organico  complessivo di 31 lavoratori secondo le
modalita' indicate nell'allegato verbale di accordo  che  costituisce
parte  integrante  del  presente  provvedimento, per il periodo dal 1
novembre 1993 al 30 aprile 1994.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabrielli
vendite, con sede in Ascoli Piceno e unita' di Jesi (Ancona),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  31  ore
settimanali  per  18  unita',  a 15 ore settimanali per le 3 unita' a
tempo parziale,  a  20  ore  settimanali  per  1  unita',  a  16  ore
settimanali  per 1 unita' e una riduzione su base annuale da 120 a 90
giorni lavorativi per una unita' con contratto a part-time verticale,
per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Gabrielli
vendite,  con  sede in Ascoli Piceno e unita' di Jesi (Ancona), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 31 ore
settimanali per 18 unita', a 15 ore settimanali per  le  3  unita'  a
tempo  parziale,  a  20  ore  settimanali  per  1  unita',  a  16 ore
settimanali per 1 unita' e una riduzione su base annuale da 120 a  90
giorni lavorativi per una unita' con contratto a part-time verticale,
per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Nastrificio
Gavazzi,  con sede in Milano e unita' di Calolziocorte (Bergamo), per
i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha
stabilito  una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27,30 ore
medie settimanali nei confronti di  25  lavoratori  a  fronte  di  un
organico complessivo pari ad 85 unita', per il periodo dal 2 novembre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nastrificio
Gavazzi, con sede in Milano e unita' di Calolziocorte (Bergamo),  per
i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27,30  ore
medie  settimanali  nei  confronti  di  25  lavoratori a fronte di un
organico complessivo pari ad 85 unita', per il periodo dal 1  gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Carta
Isnardo,  con  sede  in  Montecchio  Precalcino (Vicenza) e unita' di
Montecchio Precalcino (Vicenza), per i quali e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore  a:  20  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di  5 unita' a fronte di un organico complessivo pari a 61
lavoratori, per il periodo dal 20 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Carta
Isnardo,  con  sede  in  Montecchio  Precalcino (Vicenza) e unita' di
Montecchio Precalcino (Vicenza), per i quali e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore  a:  20  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di  5 unita' a fronte di un organico complessivo pari a 61
lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 15 maggio 1994.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Carta
Isnardo,  con  sede  in  Montecchio  Precalcino (Vicenza) e unita' di
Montecchio Precalcino (Vicenza), per i quali e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore  a:  20  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di 26 operai a fronte di un organico complessivo pari a 61
lavoratori, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 15 maggio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Salver, con
sede in Brindisi e unita' di Brindisi, per i quali e' stato stipulato
un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario  di  lavoro da 40 ore a: 18 ore medie settimanali per 122
dipendenti,  su  un  organizo  di  124,  secondo  le  percentuali  di
riduzione  annua  di  cui  all'accordo allegato che costituisce parte
integrante del presente decreto, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al
30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Orvea
officine meccaniche, con sede in Monza (Milano)  e  unita'  di  Monza
(Milano),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 9 unita' e ad 8 ore
medie settimanali nei confronti di 6 unita' a fronte di  un  organico
complessivo pari a 15 lavoratori, per il periodo dal 27 dicembre 1993
al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Orvea
officine meccaniche, con sede in Monza (Milano)  e  unita'  di  Monza
(Milano),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 9 unita' e ad 8 ore
medie settimanali nei confronti di 6 unita' a fronte di  un  organico
complessivo  pari  a 15 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994
al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Giudici
Davide, con sede in Galbiate (Como) e unita' di Galbiate (Como),  per
i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  20  ore
medie  settimanali  nei  confronti  di  22  lavoratori a fronte di un
organico complessivo pari a 136 unita', per il periodo dal 25 ottobre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.n.c.  Giudici
Davide,  con sede in Galbiate (Como) e unita' di Galbiate (Como), per
i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 20 ore
medie settimanali nei confronti di  22  lavoratori  a  fronte  di  un
organico  complessivo pari a 136 unita', per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Impresa
Brogioli,  con  sede in Pieve del Cairo (Pavia) e unita' di Pieve del
Cairo (Pavia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  30 ore settimanali nei confronti di 22 lavoratori e a 20 ore
medie settimanali nei confronti di  2  lavoratori,  a  fronte  di  un
organico  complessivo pari a 36 unita', per il periodo dal 25 ottobre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Impresa
Brogioli,  con  sede in Pieve del Cairo (Pavia) e unita' di Pieve del
Cairo (Pavia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  30 ore settimanali nei confronti di 22 lavoratori e a 20 ore
medie settimanali nei confronti di  2  lavoratori,  a  fronte  di  un
organico  complessivo  pari a 36 unita', per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bamax, con
sede in One' di Fonte (Treviso) e unita' di One' di Fonte  (Treviso),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20  ore
medie  settimanali  nei  confronti  di  16  lavoratori a fronte di un
organico complessivo pari a 56 unita', per il periodo dal 15 novembre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Bamax,  con
sede  in One' di Fonte (Treviso) e unita' di One' di Fonte (Treviso),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore
medie settimanali nei confronti di  16  lavoratori  a  fronte  di  un
organico  complessivo  pari a 56 unita', per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Este
meccanica, con sede in Este (Padova) e unita' di Este (Padova), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 30 ore
medie settimanali nei confronti di 28 lavoratori costituenti l'intero
organico aziendale, per  il  periodo  dal  6  settembre  1993  al  31
dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Este
meccanica, con sede in Este (Padova) e unita' di Este (Padova), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 30 ore
medie settimanali nei confronti di 28 lavoratori costituenti l'intero
organico aziendale, per il periodo dal 1 gennaio 1994  al  30  giugno
1994.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Falck
informatica, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto
S.  Giovanni,  settore  sala macchine, (Milano), per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a:  27,50  ore medie
settimanali nei confronti di 7 lavoratori operanti nel  settore  sala
macchine  (organico  settore  7  unita')  dal  1  novembre 1993 al 31
dicembre 1993 ed a 23, 57 ore medie settimanali dal 1 gennaio 1994 al
31 dicembre 1994, per il periodo dal 1 novembre 1993 al  31  dicembre
1993.
   Con  decreto  ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Falck
informatica, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto
S. Giovanni, settore sala macchine, (Milano), per i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a:  27,50  ore  medie
settimanali  nei  confronti di 7 lavoratori operanti nel settore sala
macchine (organico settore 7  unita')  dal  1  novembre  1993  al  31
dicembre 1993 ed a 23, 57 ore medie settimanali dal 1 gennaio 1994 al
31  dicembre  1994,  per  il  periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno
1994.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Falck
informatica, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto
S. Giovanni, settore sviluppo e processo, (Milano), per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  ore  a:  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti  di  4  lavoratori  operanti  nel settore
sviluppo e processo (organico settore 4 unita'), per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Falck
informatica, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto
S.  Giovanni, settore sviluppo gestionale e organizzazione, (Milano),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore
medie settimanali nei confronti di 10 lavoratori operanti nel settore
sviluppo gestionale e organizzazione (organico  settore  17  unita'),
per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Falck
informatica, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto
S. Giovanni, settore sistemisti e schedulatori, (Milano), per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 20 ore medie
settimanali nei  confronti  di  6  lavoratori  operanti  nel  settore
sistemisti e schedulatori (organico settore 6 unita'), per il periodo
dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Falck
lamiere,  con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S.
Giovanni, settore amministrazione, (Milano), per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali
nei confronti di 7 lavoratori del settore  amministrazione  (organico
settore  7 unita'), per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre
1993.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Falck
lamiere,  con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S.
Giovanni, settore amministrazione, (Milano), per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali
nei confronti di 7 lavoratori del settore  amministrazione  (organico
settore  7  unita'),  per  il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno
1994.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Falck
lamiere, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto  S.
Giovanni,  settore  programmazione  della produzione, (Milano), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 30 ore
medie  settimanali  nei  confronti  di  4  lavoratori   del   settore
programmazione  della  produzione (organico settore 4 unita'), per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Falck
lamiere, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto  S.
Giovanni,  settore  finitura/gru,  (Milano),  per  i  quali  e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 18 ore medie settimanali
dal  1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993 ed a 24 ore medie settimanali
dal 1  gennaio  1994  al  30  settembre  1994  nei  confronti  di  56
lavoratori del settore finitura/gru (organico settore 56 unita'), per
il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Falck
lamiere, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto  S.
Giovanni,  settore  finitura/gru,  (Milano),  per  i  quali  e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 18 ore medie settimanali
dal  1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993 ed a 24 ore medie settimanali
dal 1  gennaio  1994  al  30  settembre  1994  nei  confronti  di  56
lavoratori del settore finitura/gru (organico settore 56 unita'), per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Falck
lamiere,  con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S.
Giovanni, settore trattamenti termici, (Milano), per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 18 ore medie settimanali
dal  1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993 ed a 24 ore medie settimanali
dal 1  gennaio  1994  al  30  settembre  1994  nei  confronti  di  20
lavoratori  del  settore  trattamenti  termici  (organico  settore 20
unita'), per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Falck
lamiere,  con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S.
Giovanni, settore trattamenti termici, (Milano), per i quali e' stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 18 ore medie settimanali
dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993 ed a 24 ore medie  settimanali
dal  1  gennaio  1994  al  30  settembre  1994  nei  confronti  di 20
lavoratori del  settore  trattamenti  termici  (organico  settore  20
unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Falck
vobarno,  con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S.
Giovanni, settore forni ricottura, (Milano), per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a:  30,4  ore  medie
settimanali  nei confronti di 5 lavoratori operanti nel settore forni
ricottura (organico settore 5 unita'), per il periodo dal  1  gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Falck
vobarno,  con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S.
Giovanni, settore lame falciatrici, (Milano), per i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a:  26,67  ore  settimanali
nei  confronti di 15 lavoratori operanti nel settore lame falciatrici
(organico settore 18 unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Falck
Vobarno, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto  S.
Giovanni,  settore  controllo qualita' (Milano), per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a:  26,67  ore medie
settimanali nei confronti  di  11  lavoratori  operanti  nel  settore
controllo qualita' (organico settore 11 unita'), per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Falck
Vobarno,  con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S.
Giovanni, settore servizi di stabilimento (Milano), per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  26,67  ore  medie
settimanali  nei  confronti  di  6  lavoratori  operanti  nel settore
servizi di stabilimento (organico settore 6 unita'), per  il  periodo
dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Falck
Vobarno,  con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S.
Giovanni, settore  tubi  saldati  (Milano),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali
nei confronti di 113 lavoratori operanti  nel  settore  tubi  saldati
(organico  settore  113 unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al
30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Falck
Vobarno, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto  S.
Giovanni,  settore  area  manutenzione (Milano), per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a:  26,67  ore medie
settimanali nei confronti di 14 lavoratori operanti nel settore  area
manutenzione  (organico  settore  14  unita'),  per  il periodo dal 1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Falck
Vobarno, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto  S.
Giovanni,  settore controlli non distruttivi (Milano), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40 ore a: 30,4 ore medie
settimanali nei  confronti  di  5  lavoratori  operanti  nel  settore
controlli non distruttivi (organico settore 5 unita'), per il periodo
dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Falck
Vobarno,  con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S.
Giovanni, settore vendite tubi esportazione (Milano), per i quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  ore  a:  30  ore  medie
settimanali  nei  confronti  di  4  lavoratori  operanti  nel settore
vendite tubi esportazione (organico settore 4 unita'), per il periodo
dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Falck
Vobarno,  con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S.
Giovanni, settore vendite tubi esportazione (Milano), per i quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  ore  a:  30  ore  medie
settimanali  nei  confronti  di  4  lavoratori  operanti  nel settore
vendite tubi esportazione (organico settore 4 unita'), per il periodo
dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Svai, con
sede in Briga Novarese (Novara) e unita' di Briga Novarese  (Novara),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20  ore
medie  settimanali  per  9  lavoratori-impiegati  e  a  24  ore medie
settimanali per 9 lavoratori operai, su un organico complessivo  pari
a  24  unita'  lavorative  e  comunque secondo le modalita' riportate
nell'allegato accordo che fa parte integrante del  presente  decreto,
per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Svai, con
sede in Briga Novarese (Novara) e unita' di Briga Novarese  (Novara),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20  ore
medie  settimanali  per  9  lavoratori-impiegati  e  a  24  ore medie
settimanali per 9 lavoratori operai, su un organico complessivo  pari
a  24  unita'  lavorative  e  comunque secondo le modalita' riportate
nell'allegato accordo che fa parte integrante del  presente  decreto,
per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Riello
macchine  utensili,  con sede in Minerbe (Verona) e unita' di Minerbe
(Verona), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 20 ore medie settimanali nei  confronti  di  16  lavoratori  a
fronte  di  un organico complessivo pari a 143 unita', per il periodo
dall'8 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Riello
macchine  utensili,  con sede in Minerbe (Verona) e unita' di Minerbe
(Verona), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 20 ore medie settimanali nei  confronti  di  16  lavoratori  a
fronte  di  un organico complessivo pari a 143 unita', per il periodo
dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  New
International  Media  dal  1  dicembre  1993  Nim S.r.l., con sede in
Milano e unita'  di  Milano,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 36 ore  a:  27  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di  9 unita' a fronte di un organico complessivo pari a 17
unita', per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale del 3 maggio 1994, n. 14832.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  New
International  Media  dal  1  dicembre  1993  Nim S.r.l., con sede in
Milano e unita'  di  Milano,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore  a:  30  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di  3 unita' a fronte di un organico complessivo pari a 17
unita', per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale del 2 maggio 1994, n. 14833.
   Con  decreto  ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  New
International Media dal 1 dicembre  1993  Nim  S.r.l.,  con  sede  in
Milano  e  unita'  di  Milano,  per  i  quali  e'  stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  36  ore  a: 27 ore medie settimanali nei
confronti di 9 unita' a fronte di un organico complessivo pari  a  17
unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 14834 del 3 maggio 1994.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  New
International  Media  dal  1  dicembre  1993  Nim S.r.l., con sede in
Milano e unita'  di  Milano,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore  a:  30  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di  3 unita' a fronte di un organico complessivo pari a 17
unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 14835 del 3 maggio 1994.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Falck
Vittoria,  con  sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto
San Giovanni, settore spedizioni  (Milano),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali
nei confronti di 4 lavoratori  fino  al  31  dicembre  1993  e  di  6
lavoratori dal 1 gennaio 1994 del settore spedizioni (totale organico
settore  4  unita'), per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre
1993.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Falck
Vittoria,  con  sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto
San Giovanni, settore spedizioni  (Milano),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali
nei confronti di 4 lavoratori  fino  al  31  dicembre  1993  e  di  6
lavoratori dal 1 gennaio 1994 del settore spedizioni (totale organico
settore  4  unita'),  per  il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno
1994.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Falck
Vittoria, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita'  di  Sesto
San  Giovanni,  settore  trattamenti termici (Milano), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 30 ore medie
settimanali nei confronti di 35 lavoratori  del  settore  trattamenti
termici  (totale  organico  settore  35 unita'), per il periodo dal 1
ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Falck
Vittoria,  con  sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto
San Giovanni, settore trattamenti termici (Milano), per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  ore  a:  30  ore  medie
settimanali  nei  confronti  di 35 lavoratori del settore trattamenti
termici (totale organico settore 35 unita'), per  il  periodo  dal  1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Falck
Vittoria,  con  sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto
San Giovanni, settore amministrazione (Milano), per i quali e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali
nei confronti di 4 lavoratori  del  settore  amministrazione  (totale
organico  settore  4 unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Falck
Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San
Giovanni, settore programmazione e ufficio spedizioni (Milano), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 30 ore
medie settimanali nei confronti di 9 lavoratori operanti nel  settore
programmazione e ufficio spedizioni (organico settore 15 unita'), per
il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Falck
Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San
Giovanni, settore programmazione e ufficio spedizioni (Milano), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 30 ore
medie settimanali nei confronti di 9 lavoratori operanti nel  settore
programmazione e ufficio spedizioni (organico settore 15 unita'), per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Falck
Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San
Giovanni,  settore  spedizioni  treno nastro (Milano), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 30 ore medie
settimanali nei confronti  di  32  lavoratori  operanti  nel  settore
spedizioni  treno nastro (organico settore 32 unita'), per il periodo
dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Falck
Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San
Giovanni,  settore  spedizioni  treno nastro (Milano), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 30 ore medie
settimanali nei confronti  di  32  lavoratori  operanti  nel  settore
spedizioni  treno nastro (organico settore 32 unita'), per il periodo
dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Falck
Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San
Giovanni,  settore  Parco  Slebi  (Milano),  per  i  quali  e'  stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali
nei  confronti  di  38  lavoratori  del settore Parco Slebi (organico
settore 38 unita'), per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre
1993.
    Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Falck
Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San
Giovanni,  settore  Parco  Slebi  (Milano),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali
nei confronti di 38  lavoratori  operanti  nel  settore  Parco  Slebi
(organico settore 38 unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Falck
Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San
Giovanni,  settore  torneria (Milano), per i quali e' stato stipulato
un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 30 ore medie settimanali nei
confronti di 11 lavoratori operanti nel  settore  torneria  (organico
settore 12 unita'), per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre
1993.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Falck
Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San
Giovanni,  settore  torneria (Milano), per i quali e' stato stipulato
un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 30 ore medie settimanali nei
confronti di 11 lavoratori operanti nel  settore  torneria  (organico
settore  12  unita'),  per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno
1994.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Falck
Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San
Giovanni, settore acciaieria (Milano), per i quali e' stato stipulato
un  contratto  collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore  a:  30  ore  medie  settimanali  nei
confronti di 179 lavoratori operanti nel settore acciaieria (organico
settore 199 unita'), per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre
1993.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Falck
Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San
Giovanni, settore acciaieria (Milano), per i quali e' stato stipulato
un  contratto  collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore  a:  30  ore  medie  settimanali  nei
confronti di 179 lavoratori operanti nel settore acciaieria (organico
settore  199  unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno
1994.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Falck
Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San
Giovanni, settore amministrazione e personale (Milano), per  i  quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 30 ore medie
settimanali nei confronti  di  15  lavoratori  operanti  nel  settore
amministrazione  e  personale  (organico  settore  26 unita'), per il
periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Falck
Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San
Giovanni,  settore  amministrazione e personale (Milano), per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  ore  a:  30  ore  medie
settimanali  nei  confronti  di  15  lavoratori  operanti nel settore
amministrazione e personale (organico  settore  26  unita'),  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Falck
Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San
Giovanni,  settore  metallografia e collaudo (Milano), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 30 ore medie
settimanali nei  confronti  di  7  lavoratori  operanti  nel  settore
metallografia  e collaudo (organico settore 9 unita'), per il periodo
dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale  6  settembre  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Falck
Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San
Giovanni,   settore  attrezzeria  (Milano),  per  i  quali  e'  stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali
nei  confronti  di  8  lavoratori  operanti  nel  settore attrezzeria
(organico settore 11 unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Falck
Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San
Giovanni, settore servizi generali (Milano), per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali
nei confronti di 4 lavoratori operanti nel settore  servizi  generali
(organico  settore 5 unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geosonda,
con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore settimanali per 23 unita' e
da 40 ore al 20 ore medie settimanali per 26  unita'  alternando  due
mesi  di  lavoro  con  due mesi di sospensione a zero ore. L'organico
complessivo e' costituito da  106  unita',  per  il  periodo  dal  10
gennaio 1994 al 31 dicembre 1994.