Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.232 del 4-10-1994)
Con decreto ministeriale 24 agosto 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova editrice Avanti, con sede in Roma e unita' di Milano e Roma, per il periodo dal 23 maggio 1993 all'11 agosto 1993. Con decreto ministeriale 24 agosto 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Precisa, con sede in Teano (Caserta) e unita' di Teano (Caserta), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 marzo 1994 all'8 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. S.M.V., dal 1 luglio 1993 Sicar, con sede in Carpi (Modena) e unita' di Villa Bartolomea (Verona), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 27 febbraio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 marzo 1994, n. 14575/1. 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 30 marzo 1994 con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. S.M.V., dal 1 luglio 1993 Sicar, con sede in Carpi (Modena) e unita' di Villa Bartolomea (Verona), per il periodo dal 4 luglio 1993 al 3 gennaio 1994. Istanza aziendale presentata il 16 agosto 1993 con decorrenza 4 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 gennaio 1994, n. 13997/4; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 19 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Facep fabbrica cementi precompressi, con sede in Milano e unita' di Soave di Porto Mantovano (Mantova), per il periodo dal 19 gennaio 1994 al 15 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata l'11 febbraio 1994 con decorrenza 19 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 aprile 1994, n. 14740/1; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Cottonord, con sede in Bollate (Milano) e unita' di Bollate (Milano), per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 30 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1994 con decorrenza 1 febbraio 1994; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. S+L+H (Gruppo Same), con sede in Treviglio (Bergamo) e unita' di Treviglio (Bergamo), per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 1 febbraio 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 3 giugno 1994, n. 15242/1; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 12 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Soc. Distribuzione ricambi, dal 1 gennaio 1993 Gilardini distribuzione, con sede in Torino e unita' di Lazzate (Milano), per il periodo dal 12 ottobre 1993 all'11 aprile 1994. Istanza aziendale presentata l'11 novembre 1993 con decorrenza 12 ottobre 1993; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 9 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Garbagnati Giacomo, con sede in Monza (Milano) e unita' di Monza (Milano), per il periodo dal 9 novembre 1993 all'8 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1993 con decorrenza 9 novembre 1993; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Cucirini Tre Stelle, con sede in Settala, frazione Caleppio (Milano) e unita' di Deposito di Torino, Settala (Milano) e uffici di Milano, per il periodo dal 4 gennaio 1994 al 3 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 4 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dall'8 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Fidia, con sede in Abano Terme (Padova) e unita' di Abano Terme (Padova), per il periodo dall'8 agosto 1993 al 20 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1993 con decorrenza 8 agosto 1993. Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata dal 16 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 gennaio 1994, n. 13997/29; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 22 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Secondo Mona, con sede in Somma Lombardo (Varese) e unita' di Somma Lombardo (Varese), per il periodo dal 22 febbraio 1994 al 21 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 22 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 18 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sacex, con sede in Milano e unita' di Desio (Milano) e Nova Milanese (Milano), per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 17 novembre 1993. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 18 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1993 con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ziliani, con sede in Rivoli (Torino) e unita' di Rivoli (Torino), per il periodo dal 1 marzo 1994 al 30 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 1 marzo 1994; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 26 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Vertek, con sede in Condove (Torino) e unita' di Condove (Torino), per il periodo dal 26 gennaio 1994 al 25 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 2 febbraio 1994 con decorrenza 26 gennaio 1994; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 29 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Intermarp Italia, con sede in Trecate (Novara) e unita' di Uffici e unita' di Trecate e Granozzo (Novara), per il periodo dal 29 marzo 1994 al 28 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 29 marzo 1994; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 31 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Invex Fili isolati speciali, con sede in Quattordio (Alessandria) e unita' di Livorno Ferraris (Vercelli) e Quattordio (Alessandria), per il periodo dal 31 maggio 1994 al 30 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 14 giugno 1994 con decorrenza 31 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italrestaurant unita' mensa presso officine casertane, con sede in Napoli e unita' di Caserta, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 4 lavoratori su un organico complessivo di 7 unita', per il periodo dal 16 marzo 1993 al 12 settembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Barberis Holding mensa presso Pianelli & Traversa, con sede in Torino e unita' di Rivoli (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31,15 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori su un organico complessivo di 43 unita', per il periodo dal 2 maggio 1993 al 1 novembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Barberis Holding mensa presso Pianelli & Traversa, con sede in Torino e unita' di Rivoli (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31,15 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori su un organico complessivo di 43 unita', per il periodo dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Barberis Holding mensa presso Pianelli & Traversa, con sede in Torino e unita' di Rivoli (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31,15 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori su un organico complessivo di 43 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 1 maggio 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sodexho Italia mensa presso Beloit Italia, con sede in Milano e unita' di Pinerolo (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 3 unita' da 20 a 10 ore medie settimanali nei confronti di 8 unita' su un organico di 14 unita', per il periodo dal 1 agosto 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sodexho Italia mensa presso Beloit Italia, con sede in Milano e unita' di Pinerolo (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 3 unita' da 20 a 10 ore medie settimanali nei confronti di 8 unita' su un organico di 14 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 28 febbraio 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sodexho Italia mensa presso Beloit Italia, con sede in Milano e unita' di Pinerolo (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 22,30 ore medie settimanali nei confronti di 3 unita' da 20 a 15 ore medie settimanali nei confronti di 7 unita' su un organico complessivo di 14 unita', per il periodo dal 1 marzo 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ge.Me.Az. Cusin mensa presso Aermacchi, con sede in Segrate (Milano) e unita' di Venegono (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 13 unita' da 20 a 14 ore medie settimanali nei confronti di 14 unita' su un organico complessivo di 33 unita', per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Officina meccanica di precisione Prandi Guerino di Prandi G. & C., con sede in Borgomanero (Novara) e unita' di Borgomanero (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: una media di 6 ore settimanali per 14 dipendenti, una media di 10 ore settimanali pe 8 ed una media di 20 ore settimanali per 6 dipendenti, costituenti l'intero organico, per il periodo dal 17 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Officina meccanica di precisione Prandi Guerino di Prandi G. & C., con sede in Borgomanero (Novara) e unita' di Borgomanero (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: una media di 6 ore settimanali per 14 dipendenti, una media di 10 ore settimanali pe 8 ed una media di 20 ore settimanali per 6 dipendenti, costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.R.S., con sede in Novara-Veveri (Novara) e unita' di Novara-Veveri (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali (4 ore giornaliere) nei confronti di 22 lavoratori (19 operai e 3 impiegati) a fronte di un organico complessivo di 26 unita', per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.R.S., con sede in Novara-Veveri (Novara) e unita' di Novara-Veveri (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali (4 ore giornaliere) nei confronti di 22 lavoratori (19 operai e 3 impiegati) a fronte di un organico complessivo di 26 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ricamificio Luigi Vitellio, con sede in Nardo' (Lecce) e unita' di Nardo' (Lecce), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 19 lavoratori a fronte di un organico complessivo di 21 unita', per il periodo dall'8 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ricamificio Luigi Vitellio, con sede in Nardo' (Lecce) e unita' di Nardo' (Lecce), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 19 lavoratori a fronte di un organico complessivo di 21 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dim Rosy, con sede in Pianezza (Torino) e unita' di Pianezza (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali per 30 unita' (18 impiegati e 12 operai) e sara' attuata fino al 31 gennaio 1995 secondo le modalita' previste dall'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento a fronte di un organico complessivo di 55 unita', per il periodo dal 18 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trasformazioni tessili, con sede in Torino e unita' di Moncalvo (Asti), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore settimanali nei confronti di 73 lavoratori su un organico di 80 unita' e secondo una articolazione stabilita nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simonazzi Sud, con sede in Modugno (Bari) e unita' di Modugno (Bari), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 29 unita' che rappresentano l'intero organico cosi' come previsto nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Leone Karmak servizio pulizia c/o SKF, con sede in Venaria (Torino) e unita' di Pinerolo (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 32,5 ore settimanali per 25 lavoratori; da 25 a 17,5 ore settimanali per 1 lavoratore part-time; da 20 a 12,5 ore settimanali per 2 lavoratori part-time e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo ed allegato prospetto che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, a fronte di un organico di 28 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Gagliardi, con sede in Milano e unita' di Marano Ticino (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 268 unita' a fronte di un organico complessivo di 397 unita' cosi' come stabilito nell'unito verbale di accordo ed allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Gagliardi, con sede in Milano e unita' di Marano Ticino (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 268 unita' a fronte di un organico complessivo di 397 unita' cosi' come stabilito nell'unito verbale di accordo ed allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Gorla, con sede in Milano e unita' presso Satti di Torino (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali per 10 unita', da 35 a 25 ore settimanali per 1 unita', da 34 a 25 ore settimanali per 1 unita', da 30 a 20 ore settimanali per 1 unita', da 25 a 15 ore settimanali per 5 unita', da 15 a 5 ore settimanali per 2 unita' a fronte di un organico complessivo di 24 unita' cosi' come previsto nell'unito verbale di accordo ed allegato prospetto che sono parte integrante del decreto ministeriale, per il periodo dal 20 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Gorla, con sede in Milano e unita' presso Satti di Torino (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali per 10 unita', da 35 a 25 ore settimanali per 1 unita', da 34 a 25 ore settimanali per 1 unita', da 30 a 20 ore settimanali per 1 unita', da 25 a 15 ore settimanali per 5 unita', da 15 a 5 ore settimanali per 2 unita' a fronte di un organico complessivo di 24 unita' cosi' come previsto nell'unito verbale di accordo ed allegato prospetto che sono parte integrante del decreto ministeriale, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia, con sede in Caluso (Torino) e ufficio di Bari, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 3 unita' su un organico di 27 unita' cosi' come concordato nell'unito verbale di accordo del 23 ottobre 1993 e nel successivo del 17 novembre 1993 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia, con sede in Caluso (Torino) e ufficio di Bari, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 3 unita' su un organico di 27 unita' cosi' come concordato nell'unito verbale di accordo del 23 ottobre 1993 e nel successivo del 17 novembre 1993 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia, con sede in Caluso (Torino) e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 4 unita' su un organico di 64 unita' cosi' come stabilito nell'unito verbale di accordo del 23 ottobre 1993 e nel successivo del 17 novembre 1993 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia, con sede in Caluso (Torino) e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 4 unita' su un organico di 64 unita' cosi' come stabilito nell'unito verbale di accordo del 23 ottobre 1993 e nel successivo del 17 novembre 1993 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia, con sede in Caluso (Torino) e unita' di Falconara (Ancona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 1 lavoratore su un organico di 9 unita' cosi' come stabilito nell'unito verbale di accordo del 23 ottobre 1993 e nel successivo del 17 novembre 1993 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia, con sede in Caluso (Torino) e unita' di Falconara (Ancona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 1 lavoratore su un organico di 9 unita' cosi' come stabilito nell'unito verbale di accordo del 23 ottobre 1993 e nel successivo del 17 novembre 1993 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia, con sede in Caluso (Torino) e unita' di Borgolombardo (Milano), Pregnana Milanese (Milano) e uffici di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 14 lavoratori su un organico di 1.303 unita' cosi' come concordato nell'unito verbale di accordo del 23 ottobre 1993 e nel successivo del 17 novembre 1993 che formano parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia, con sede in Caluso (Torino) e unita' di Borgolombardo (Milano), Pregnana Milanese (Milano) e uffici di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 14 lavoratori su un organico di 1.303 unita' cosi' come concordato nell'unito verbale di accordo del 23 ottobre 1993 e nel successivo del 17 novembre 1993 che formano parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia, con sede in Caluso (Torino) e unita' di Bologna e Parma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 2 lavoratori su un organico di 54 unita' cosi' come concordato nell'unito verbale di accordo del 23 ottobre 1993 e nel successivo del 17 novembre 1993 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia, con sede in Caluso (Torino) e unita' di Bologna e Parma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 2 lavoratori su un organico di 54 unita' cosi' come concordato nell'unito verbale di accordo del 23 ottobre 1993 e nel successivo del 17 novembre 1993 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia, con sede in Caluso (Torino) e unita' di Firenze, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 3 lavoratori su un organico complessivo di 46 unita' cosi' come stabilito nell'unito verbale di accordo del 23 ottobre 1993 e nel successivo del 17 novembre 1993 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 e dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1988, n. 48, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Major prodotti dentari, con sede in Torino e unita' di Moncalieri (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali per 34 unita' a fronte di un organico complessivo di 68 unita' secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 4 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faber, con sede in Bra (Cuneo) e unita' di Bra (Cuneo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali per 31 dipendenti dei reparti: modelleria, acquisti, E.D.P., servizi vari, magazzino materie prime e sviluppo; e da 40 a 28,77 ore medie settimanali per 80 dipendenti dei reparti: taglio, controllo, sviluppo, produzione e 1 dipendente del reparto acquisiti; secondo modalita' dell'unito verbale di accordo, parte integrante del presente provvedimento, su un organico complessivo di 179 unita'; per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Martinucci Luigi, con sede in Galatina (Lecce) e unita' di Galatina (Lecce), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali (2 giorni orario pieno di 8 ore e 3 giorni orario ridotto a 4 ore) nei confronti di 19 lavoratori rappresentanti l'intero organico cosi' come stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sachs Boge Italia, con sede in Villar Perosa (Torino) e unita' di Villar Perosa (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali per 80 lavoratori che partire dal 31 gennaio 1994 diventeranno 210, ai quali sulla base del nuovo accordo del 21 gennaio 1994, che si unisce in allegato, verra' applicata una riduzione da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali a fronte di un organico complessivo di 222 unita', per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Unitrat trattamenti termici dei materiali, con sede in Bari e unita' di Bari, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 14 lavoratori su un organico complessivo di 23 unita', cosi' come stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante nel presente provvedimento, per il periodo dal 2 gennaio 1993 al 1 gennaio 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Trasp, con sede in Genova e unita' di Predosa (Alessandria), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali per 15 operai che lavoreranno ad orario pieno a settimane alterne e da 40 a 30 ore settimanali per 4 impiegati che lavoreranno 7,5 ore dal lunedi' al venerdi' o dal martedi' al venerdi', a fronte di un orgnaico complessivo di 23, cosi' come previsto dall'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla E.V.C. Italia gia' Enichem Anic, con sede in Venezia e unita' di Porto Torres (Sassari), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 33 ore medie settimanali per 41 lavoratori, a decorrere dal 1 gennaio 1993, 110 lavoratori turnisti svolgeranno una attivita' lavorativa pari a 32 ore medie settimanali rispetto alle 36 contrattuali, per il periodo dal 2 agosto 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla E.V.C. Italia gia' Enichem Anic, con sede in Venezia e unita' di Porto Torres (Sassari), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 33 ore medie settimanali per 41 lavoratori, a decorrere dal 1 gennaio 1993, 110 lavoratori turnisti svolgeranno una attivita' lavorativa pari a 32 ore medie settimanali rispetto alle 36 contrattuali, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem, con sede in Milano e unita' di Porto Torres (Sassari), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: 33 ore medie settimanali per 952 lavoratori, a decorrere dal 1 ottobre 1993, 725 lavoratori turnisti effettueranno un orario lavorativo pari a 32 ore medie settimanali, per il periodo dal 2 agosto 1993 al 1 febbraio 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem, con sede in Milano e unita' di Porto Torres (Sassari), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: 33 ore medie settimanali per 952 lavoratori, a decorrere dal 1 ottobre 1993, 725 lavoratori turnisti effettueranno un orario lavorativo pari a 32 ore medie settimanali, per il periodo dal 2 febbraio 1994 al 1 agosto 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scatolificio Gasperini, con sede in Citta' di Castello (Perugia) e unita' di Citta' di Castello (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore minime lavorative settimanali per 46 operai su un organico di 53 unita' lavorative, per il periodo dal 25 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Happy Fashion, con sede in Foligno (Perugia) e unita' di Spello (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: una media di 25,4 ore settimanali per 38 operai e ad una media di 31,2 ore settimanali per 4 impiegati articolati su base annua secondo le tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Happy Fashion, con sede in Foligno (Perugia) e unita' di Spello (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: una media di 25,4 ore settimanali per 38 operai e ad una media di 31,2 ore settimanali per 4 impiegati articolati su base annua secondo le tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Modi, con sede in Montone (Perugia) e unita' di Montone (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali articolate in turni di 4 ore giornaliere per 61 lavoratori, per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Modi, con sede in Montone (Perugia) e unita' di Montone (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali articolate in turni di 4 ore giornaliere per 61 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 novembre 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confar confezioni aretine, con sede in Rigutino (Arezzo) e unita' di Rigutino e Terontola (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali per l'intero organico aziendale costituito da 648 unita', per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 maggio 1994, n. 14931. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confar confezioni aretine, con sede in Rigutino (Arezzo) e unita' di Rigutino e Terontola (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali per l'intero organico aziendale costituito da 648 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 maggio 1994, n. 14932. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Riboli Pescara, con sede in Tocco da Casauria (Pescara) e unita' di Tocco da Casauria (Pescara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 12,5 ore medie settimanali nei confronti di 28 lavoratori su un organico complessivo di 31 lavoratori secondo le modalita' indicate nell'allegato verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 novembre 1993 al 30 aprile 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabrielli vendite, con sede in Ascoli Piceno e unita' di Jesi (Ancona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore settimanali per 18 unita', a 15 ore settimanali per le 3 unita' a tempo parziale, a 20 ore settimanali per 1 unita', a 16 ore settimanali per 1 unita' e una riduzione su base annuale da 120 a 90 giorni lavorativi per una unita' con contratto a part-time verticale, per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabrielli vendite, con sede in Ascoli Piceno e unita' di Jesi (Ancona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore settimanali per 18 unita', a 15 ore settimanali per le 3 unita' a tempo parziale, a 20 ore settimanali per 1 unita', a 16 ore settimanali per 1 unita' e una riduzione su base annuale da 120 a 90 giorni lavorativi per una unita' con contratto a part-time verticale, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nastrificio Gavazzi, con sede in Milano e unita' di Calolziocorte (Bergamo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27,30 ore medie settimanali nei confronti di 25 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari ad 85 unita', per il periodo dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nastrificio Gavazzi, con sede in Milano e unita' di Calolziocorte (Bergamo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27,30 ore medie settimanali nei confronti di 25 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari ad 85 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carta Isnardo, con sede in Montecchio Precalcino (Vicenza) e unita' di Montecchio Precalcino (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 5 unita' a fronte di un organico complessivo pari a 61 lavoratori, per il periodo dal 20 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carta Isnardo, con sede in Montecchio Precalcino (Vicenza) e unita' di Montecchio Precalcino (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 5 unita' a fronte di un organico complessivo pari a 61 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 15 maggio 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carta Isnardo, con sede in Montecchio Precalcino (Vicenza) e unita' di Montecchio Precalcino (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 26 operai a fronte di un organico complessivo pari a 61 lavoratori, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 15 maggio 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Salver, con sede in Brindisi e unita' di Brindisi, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 18 ore medie settimanali per 122 dipendenti, su un organizo di 124, secondo le percentuali di riduzione annua di cui all'accordo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Orvea officine meccaniche, con sede in Monza (Milano) e unita' di Monza (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 9 unita' e ad 8 ore medie settimanali nei confronti di 6 unita' a fronte di un organico complessivo pari a 15 lavoratori, per il periodo dal 27 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Orvea officine meccaniche, con sede in Monza (Milano) e unita' di Monza (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 9 unita' e ad 8 ore medie settimanali nei confronti di 6 unita' a fronte di un organico complessivo pari a 15 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Giudici Davide, con sede in Galbiate (Como) e unita' di Galbiate (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 22 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 136 unita', per il periodo dal 25 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Giudici Davide, con sede in Galbiate (Como) e unita' di Galbiate (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 22 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 136 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Impresa Brogioli, con sede in Pieve del Cairo (Pavia) e unita' di Pieve del Cairo (Pavia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 22 lavoratori e a 20 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori, a fronte di un organico complessivo pari a 36 unita', per il periodo dal 25 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Impresa Brogioli, con sede in Pieve del Cairo (Pavia) e unita' di Pieve del Cairo (Pavia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 22 lavoratori e a 20 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori, a fronte di un organico complessivo pari a 36 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bamax, con sede in One' di Fonte (Treviso) e unita' di One' di Fonte (Treviso), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 16 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 56 unita', per il periodo dal 15 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bamax, con sede in One' di Fonte (Treviso) e unita' di One' di Fonte (Treviso), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 16 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 56 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Este meccanica, con sede in Este (Padova) e unita' di Este (Padova), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 28 lavoratori costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 6 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Este meccanica, con sede in Este (Padova) e unita' di Este (Padova), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 28 lavoratori costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck informatica, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni, settore sala macchine, (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27,50 ore medie settimanali nei confronti di 7 lavoratori operanti nel settore sala macchine (organico settore 7 unita') dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993 ed a 23, 57 ore medie settimanali dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck informatica, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni, settore sala macchine, (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27,50 ore medie settimanali nei confronti di 7 lavoratori operanti nel settore sala macchine (organico settore 7 unita') dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993 ed a 23, 57 ore medie settimanali dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck informatica, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni, settore sviluppo e processo, (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori operanti nel settore sviluppo e processo (organico settore 4 unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck informatica, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni, settore sviluppo gestionale e organizzazione, (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 10 lavoratori operanti nel settore sviluppo gestionale e organizzazione (organico settore 17 unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck informatica, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni, settore sistemisti e schedulatori, (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori operanti nel settore sistemisti e schedulatori (organico settore 6 unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck lamiere, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni, settore amministrazione, (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 7 lavoratori del settore amministrazione (organico settore 7 unita'), per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck lamiere, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni, settore amministrazione, (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 7 lavoratori del settore amministrazione (organico settore 7 unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck lamiere, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni, settore programmazione della produzione, (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori del settore programmazione della produzione (organico settore 4 unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck lamiere, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni, settore finitura/gru, (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 18 ore medie settimanali dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993 ed a 24 ore medie settimanali dal 1 gennaio 1994 al 30 settembre 1994 nei confronti di 56 lavoratori del settore finitura/gru (organico settore 56 unita'), per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck lamiere, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni, settore finitura/gru, (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 18 ore medie settimanali dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993 ed a 24 ore medie settimanali dal 1 gennaio 1994 al 30 settembre 1994 nei confronti di 56 lavoratori del settore finitura/gru (organico settore 56 unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck lamiere, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni, settore trattamenti termici, (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 18 ore medie settimanali dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993 ed a 24 ore medie settimanali dal 1 gennaio 1994 al 30 settembre 1994 nei confronti di 20 lavoratori del settore trattamenti termici (organico settore 20 unita'), per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck lamiere, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni, settore trattamenti termici, (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 18 ore medie settimanali dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993 ed a 24 ore medie settimanali dal 1 gennaio 1994 al 30 settembre 1994 nei confronti di 20 lavoratori del settore trattamenti termici (organico settore 20 unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck vobarno, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni, settore forni ricottura, (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30,4 ore medie settimanali nei confronti di 5 lavoratori operanti nel settore forni ricottura (organico settore 5 unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck vobarno, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni, settore lame falciatrici, (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26,67 ore settimanali nei confronti di 15 lavoratori operanti nel settore lame falciatrici (organico settore 18 unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vobarno, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni, settore controllo qualita' (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26,67 ore medie settimanali nei confronti di 11 lavoratori operanti nel settore controllo qualita' (organico settore 11 unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vobarno, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni, settore servizi di stabilimento (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26,67 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori operanti nel settore servizi di stabilimento (organico settore 6 unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vobarno, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni, settore tubi saldati (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 113 lavoratori operanti nel settore tubi saldati (organico settore 113 unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vobarno, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni, settore area manutenzione (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26,67 ore medie settimanali nei confronti di 14 lavoratori operanti nel settore area manutenzione (organico settore 14 unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vobarno, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni, settore controlli non distruttivi (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30,4 ore medie settimanali nei confronti di 5 lavoratori operanti nel settore controlli non distruttivi (organico settore 5 unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vobarno, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni, settore vendite tubi esportazione (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori operanti nel settore vendite tubi esportazione (organico settore 4 unita'), per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vobarno, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni, settore vendite tubi esportazione (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori operanti nel settore vendite tubi esportazione (organico settore 4 unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Svai, con sede in Briga Novarese (Novara) e unita' di Briga Novarese (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali per 9 lavoratori-impiegati e a 24 ore medie settimanali per 9 lavoratori operai, su un organico complessivo pari a 24 unita' lavorative e comunque secondo le modalita' riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Svai, con sede in Briga Novarese (Novara) e unita' di Briga Novarese (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali per 9 lavoratori-impiegati e a 24 ore medie settimanali per 9 lavoratori operai, su un organico complessivo pari a 24 unita' lavorative e comunque secondo le modalita' riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riello macchine utensili, con sede in Minerbe (Verona) e unita' di Minerbe (Verona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 16 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 143 unita', per il periodo dall'8 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riello macchine utensili, con sede in Minerbe (Verona) e unita' di Minerbe (Verona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 16 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 143 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New International Media dal 1 dicembre 1993 Nim S.r.l., con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 36 ore a: 27 ore medie settimanali nei confronti di 9 unita' a fronte di un organico complessivo pari a 17 unita', per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 3 maggio 1994, n. 14832. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New International Media dal 1 dicembre 1993 Nim S.r.l., con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 3 unita' a fronte di un organico complessivo pari a 17 unita', per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 2 maggio 1994, n. 14833. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New International Media dal 1 dicembre 1993 Nim S.r.l., con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 36 ore a: 27 ore medie settimanali nei confronti di 9 unita' a fronte di un organico complessivo pari a 17 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14834 del 3 maggio 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New International Media dal 1 dicembre 1993 Nim S.r.l., con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 3 unita' a fronte di un organico complessivo pari a 17 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14835 del 3 maggio 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vittoria, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San Giovanni, settore spedizioni (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori fino al 31 dicembre 1993 e di 6 lavoratori dal 1 gennaio 1994 del settore spedizioni (totale organico settore 4 unita'), per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vittoria, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San Giovanni, settore spedizioni (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori fino al 31 dicembre 1993 e di 6 lavoratori dal 1 gennaio 1994 del settore spedizioni (totale organico settore 4 unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vittoria, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San Giovanni, settore trattamenti termici (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 35 lavoratori del settore trattamenti termici (totale organico settore 35 unita'), per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vittoria, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San Giovanni, settore trattamenti termici (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 35 lavoratori del settore trattamenti termici (totale organico settore 35 unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vittoria, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San Giovanni, settore amministrazione (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori del settore amministrazione (totale organico settore 4 unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San Giovanni, settore programmazione e ufficio spedizioni (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 9 lavoratori operanti nel settore programmazione e ufficio spedizioni (organico settore 15 unita'), per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San Giovanni, settore programmazione e ufficio spedizioni (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 9 lavoratori operanti nel settore programmazione e ufficio spedizioni (organico settore 15 unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San Giovanni, settore spedizioni treno nastro (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 32 lavoratori operanti nel settore spedizioni treno nastro (organico settore 32 unita'), per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San Giovanni, settore spedizioni treno nastro (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 32 lavoratori operanti nel settore spedizioni treno nastro (organico settore 32 unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San Giovanni, settore Parco Slebi (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 38 lavoratori del settore Parco Slebi (organico settore 38 unita'), per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San Giovanni, settore Parco Slebi (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 38 lavoratori operanti nel settore Parco Slebi (organico settore 38 unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San Giovanni, settore torneria (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 11 lavoratori operanti nel settore torneria (organico settore 12 unita'), per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San Giovanni, settore torneria (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 11 lavoratori operanti nel settore torneria (organico settore 12 unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San Giovanni, settore acciaieria (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 179 lavoratori operanti nel settore acciaieria (organico settore 199 unita'), per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San Giovanni, settore acciaieria (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 179 lavoratori operanti nel settore acciaieria (organico settore 199 unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San Giovanni, settore amministrazione e personale (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 15 lavoratori operanti nel settore amministrazione e personale (organico settore 26 unita'), per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San Giovanni, settore amministrazione e personale (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 15 lavoratori operanti nel settore amministrazione e personale (organico settore 26 unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San Giovanni, settore metallografia e collaudo (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 7 lavoratori operanti nel settore metallografia e collaudo (organico settore 9 unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San Giovanni, settore attrezzeria (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 8 lavoratori operanti nel settore attrezzeria (organico settore 11 unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San Giovanni, settore servizi generali (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori operanti nel settore servizi generali (organico settore 5 unita'), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geosonda, con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore settimanali per 23 unita' e da 40 ore al 20 ore medie settimanali per 26 unita' alternando due mesi di lavoro con due mesi di sospensione a zero ore. L'organico complessivo e' costituito da 106 unita', per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994.