DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1994 

  Aggiornamento  del trattamento economico del personale dirigenziale
dello Stato non contrattualizzato.
(GU n.232 del 4-10-1994)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio  1993,
n.  29,  in  base  al  quale per i dirigenti generali, nonche' per il
personale con qualifica dirigenziale indicato all'art.  2,  comma  4,
del  medesimo  decreto legislativo, la retribuzione e' determinata ai
sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216;
  Visto l'art. 2, comma 5, della legge 6  marzo  1992,  n.  216,  che
stabilisce   criteri   e   modalita'  di  aggiornamento  annuale  del
trattamento economico dei "dirigenti civili e militari" dello Stato;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469, in base al
quale l'aggiornamento del trattamento economico previsto dall'art. 2,
comma 5, della legge 6 marzo  1992,  n.  216,  per  le  categorie  di
personale  interessate  dopo  le  modifiche  introdotte  dal  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, decorre dal 1 gennaio 1994 e,  in
sede  di  prima applicazione, sulla base della media degli incrementi
realizzati dalle categorie di pubblici dipendenti di riferimento  nel
1992 e nel 1993;
  Vista  la  nota  dell'Istituto  nazionale  di  statistica in data 1
aprile 1994, con la quale si comunica  che  l'incremento  retributivo
medio  pro-capite  registrato tra gli anni 1992 e 1991 e tra gli anni
1993 e 1992 e' risultato pari, rispettivamente, a + 0,34 per cento ed
a + 1,58 per cento;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione  del  5  agosto  1994,  ai sensi dell'art. 2, comma 5, della
legge 6 marzo 1992, n. 216;
  Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;
                              Decreta:
  Gli stipendi e gli  assegni  fissi  e  continuativi  dei  dirigenti
generali  statali,  nonche'  del personale con qualifica dirigenziale
indicato all'art. 2, comma 4,  del  decreto  legislativo  3  febbraio
1993,  n.  29, come integrato dall'art. 4 del decreto-legge 27 luglio
1994, n. 469,  in  godimento  alla  data  del  1  gennaio  1992  sono
aumentati, a decorrere dal 1 gennaio 1994, in misura percentuale pari
all'1,93  per  cento. Il relativo onere resta a carico dei pertinenti
capitoli di bilancio.
  Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei  conti  per  la
registrazione.
   Dato a Roma, addi' 5 settembre 1994
                              SCALFARO
                                  BERLUSCONI,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  URBANI, Ministro  per  la  funzione
                                  pubblica
                                  DINI, Ministro del tesoro
 Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1994
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 311