Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo dei procuratori legali in Italia.(GU n.237 del 10-10-1994)
IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la domanda di riconoscimento di Matthias Alessandro Strauss presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo; Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento; Rilevato che l'interessato e' in possesso del titolo di Rechtsanwalt; Rilevato che l'interessato non ha documentato di avere esercitato la professione di procuratore (o professione corrispondente) per almeno sei anni o di avere superato un esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato ex articoli 27/28 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578; Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992; Decreta: Il titolo di Matthias Alessandro Strauss, nato il 2 dicembre 1960 a Bayreuth, cittadino tedesco, di Rechtsanwalt, conseguito in Germania, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali. Il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense, davanti alla commissione costituita con decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 5 del 15 marzo 1994. La prova consistera' in un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. La prova scritta consistera' nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre tra le seguenti materie a scelta della commissione: diritto costituzionale; diritto e giustizia amministrativa; diritto e procedura penale; diritto commerciale; diritto del lavoro; diritto tributario; diritto ecclesiastico; procedura civile; ordinamento giudiziario. La prova orale consistera' nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le suddette materie. Per essere ammesso all'esame l'interessato presentera' al Consiglio nazionale forense una domanda, allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporra' di dieci punti di merito. L'esame si intendera' superato se il candidato avra' conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascera' immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo. Roma, 13 settembre 1994 Il direttore generale: ROVELLO