Disposizioni per l'inoltro delle domande di aiuto relativamente all'indennita' compensativa (regolamento CEE n. 2328/91) per l'anno 1994.(GU n.239 del 12-10-1994)
Vigente al: 12-10-1994
Agli assessorati regionali per l'agricoltura e foreste Alle province autonome di Trento e di Bolzano - Assessorati agricoltura All'E.I.M.A. Ai commissari di Governo di tutte le regioni d'Italia Alla Direzione generale delle risorse forestali montane e idriche Alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali e, p.c.: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio affari regionali - Palazzo Vidoni Al Ministero degli esteri - D.G.A.E. Ufficio CEE Alla Commissione delle Comunita' europee - D.G. VI - F.II.1 - Bruxelles Alla Rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunita' europee - Bruxelles Alla Confederazione italiana coltivatori diretti Alla Confederazione generale dell'agricoltura Alla Confederazione italiana agricoltura Al COPAGRI Ai fini dell'osservanza del regolamento comunitario n. 3508 del 1992 che ha ricompreso il regime di aiuto per l'indennita' compensativa, di cui agli articoli 17, 18 e 19 del regolamento CEE n. 2328/91, in un sistema di gestione e di controllo di alcuni regimi di aiuti comunitari, si ritiene necessario fornire ai soggetti interessati le indicazioni per l'ammissione al pagamento dell'aiuto suddetto per l'anno di competenza 1994. Si ricorda preventivamente che l'indennita' compensativa, per gli aiuti corrisposti per i capi bovini, e' assoggettata alle disposizioni impartite dalla direttiva del Consiglio n. 92/102 del 27 novembre 1992 relativa all'identificazione e registrazione degli animali. Il produttore che gia' aderisce a un regime di aiuti per l'indennita' compensativa o che intende aderirvi dal presente anno, per aver diritto agli aiuti per l'annualita' 1994, deve far pervenire entro il 15 settembre c.a. ai competenti servizi regionali, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna diretta, una domanda in duplice copia sul modello stampato e distribuito dall'E.I.M.A., allegato in fac-simile alla presente circolare. Nel modello della domanda di aiuto dovra' essere riportato il piano di utilizzazione delle superfici e, qualora l'aiuto sia richiesto in funzione dei capi di bestiame allevati, anche i dati relativi a questi ultimi compresi, nel caso dei bovini, i numeri identificativi di seguito richiamati. Qualora il beneficiario abbia gia' inoltrato, per l'anno 1994, domanda di aiuto per le superfici, di cui al regolamento CEE n. 1765/92, o per la zootecnia, di cui ai regolamenti CEE n. 2066/92 e n. 2069/92, per le medesime superfici o per gli stessi capi per i quali chiede l'indennita' compensativa, potra' omettere di riportare nel modello le particelle o l'identificazione dei capi bovini, a condizione che indichi gli estremi delle precitate istanze nelle apposite caselle della prima pagina dello stesso, e ne alleghi copia congiuntamente ad altra documentazione eventualmente prevista dalle disposizioni di attuazione regionali. Per quanto attiene l'identificazione dei bovini, indispensabile presupposto al controllo integrato, le amministrazioni regionali dovranno tener conto delle indicazioni riportate al punto 3 della circolare A.I.M.A. prot. n. 1183 dell'11 marzo 1994, relativa alle norme di attuazione per i regimi di premio nei settori delle carni bovine ed ovicaprine, ed utilizzare, fatta eccezione per i capi iscritti nel libro genealogico o gia' marcati per i predetti regimi, i marchi predisposti e messi a disposizione dalla precitata Azienda alle regioni e province autonome, secondo le richieste di quest'ultime, adoperandosi affinche' le operazioni siano portate a termine nel piu' breve tempo possibile. Con successivo provvedimento sara' eventualmente prevista l'istituzione di un apposito registro di stalla per i capi che beneficiano dell'indennita' compensativa. Dal canto loro i beneficiari dell'indennita' richiesta in base ai capi bovini, qualora i capi utilizzati per i quali si richiede il premio non siano stati identificati per i regimi di aiuto per il settore zootecnico, dovranno attivarsi per richiedere all'ufficio responsabile della regione la marcatura degli stessi prima della presentazione delle domande. In applicazione dell'art. 6, paragrafo 9, del regolamento CEE n. 3887/92 si dispone inoltre che per l'anno 1994 ciascun animale che e' oggetto di una domanda di indennita' compensativa sia detenuto dall'imprenditore per un periodo non inferiore a cinque mesi dal momento della presentazione dell'istanza. Per la corretta e puntuale applicazione del controllo integrato le regioni e province autonome devono far pervenire all'E.I.M.A., entro quindici giorni dalla scadenza dei termini di acquisizione delle domande, una copia delle stesse sulle quali l'Ente effettuera' un controllo amministrativo, che comprende, in particolare, verifiche incrociate relative alle particelle ed agli animali dichiarati, al fine di evitare che uno stesso aiuto venga concesso due volte per lo stesso anno civile. Le regioni e le province autonome dovranno effettuare i controlli amministrativi complementari a quelli svolti dall'E.I.M.A. e i controlli in loco secondo quanto disposto dall'art. 6, paragrafo 3, e seguenti, del regolamento CEE n. 3887/92 (Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 391 del 31 dicembre 1992) tenendo conto, per la definizione del campione, dell'analisi dei rischi secondo quanto stabilito dal paragrafo 4 del precitato art. 6. Per quanto attiene alle sanzioni da applicare per le inadempienze accertate, si rimanda a quanto stabilito dagli articoli da 9 a 14 del sopracitato regolamento. Gli assessorati e le organizzazioni in indirizzo sono invitati a dare la massima diffusione alla presente circolare presso i beneficiari interessati. Il Ministro: POLI BORTONE