DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994 

  Determinazione  dei  compensi  a favore dei componenti degli organi
collegiali di amministrazione del C.O.N.I.
(GU n.239 del 12-10-1994)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426,  istitutiva  del  Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI);
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n.
530, recante norme d'attuazione della predetta legge n. 426 del 1942;
  Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 138;
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 219;
  Considerato che occorre rideterminare  l'importo  dei  compensi  da
corrispondere    ai    componenti    degli   organi   collegiali   di
amministrazione;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
seduta del 5 maggio 1994;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa
con il Ministro del tesoro;
                              Decreta:
  A  decorrere dal 1 gennaio 1994, i compensi a favore dei componenti
degli organi collegiali di amministrazione del  C.O.N.I.  sono  cosi'
determinati:
   componenti del consiglio nazionale: L. 5.000.000 annui lordi;
   componenti della giunta esecutiva: L. 7.500.000 annui lordi;
   gettone di presenza: L. 125.000 lorde per giornata di presenza.
  Non  e'  consentito  il  cumulo di piu' gettoni di presenza per una
medesima giornata di sedute.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Dato a Roma, addi' 9 maggio 1994
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1994
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 113