Rettifiche e aggiustamenti al Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, approvato il 21 dicembre 1993.(GU n.239 del 12-10-1994)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente; Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, inerente la programmazione triennale per la tutela ambientale; Vista la legge n. 394/1991, che all'art. 7 attribuisce priorita' agli investimenti da realizzare a favore dei parchi nazionali e regionali; Vista la legge n. 493/1993, di conversione del decreto-legge n. 398/1993, che all'art. 3, primo comma, consente di destinare una quota non superiore al 3 per cento degli stanziamenti iscritti nelle categorie X e XI del bilancio dello Stato, alle spese per la stesura di programmi e progetti d'investimento; Visto il decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414, che all'art. 46 detta disposizioni in materia di conservazione dei residui nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente; Vista la propria delibera 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 44 alla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994, di approvazione del Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale; Vista la delibera 21 dicembre 1993 del Comitato per le aree naturali protette, di approvazione del primo Programma triennale per le aree naturali protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1994; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 165 del 14 aprile 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 4 maggio 1994; Vista la nota del presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome n. 694/CPS in data 11 maggio 1994; Vista la proposta del Ministro dell'ambiente trasmessa con nota n. 12767/94/GAB/06 del 29 luglio 1994; Considerata la necessita' di adeguare il testo del programma ambientale 1994-1996 alla citata pronuncia della Corte costituzionale; Tenuto conto che alla data della scadenza del termine di presentazione dei documenti regionali di programma, la grande maggioranza delle regioni non aveva completato regolarmente i prescritti adempimenti; Valutata l'opportunita' di evitare il blocco del Programma triennale per le regioni inadempienti, che conseguirebbe al mancato rispetto del termine sopra citato; Ritenuto altresi' di apportare al documento di programma del 21 dicembre 1993 le ulteriori variazioni che l'avvio dell'attivita' programmata ha dimostrato necessarie; Udita la relazione del Ministro dell'ambiente; Delibera di approvare le modifiche di seguito specificate alla propria delibera del 21 dicembre 1993 di approvazione del Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale. 1. Al punto 1.4.2, dopo il terzo capoverso e' aggiunto il seguente: "Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono concludere accordi di programma con le associazioni imprenditoriali degli artigiani, dei commercianti, della cooperazione dell'agricoltura e dell'industria, al fine di acquisire elementi conoscitivi e di predisporre azioni comuni per l'attuazione degli interventi programmati". 2. Il punto 2.1.6, e' sostituito dal seguente: "Tali attivita' riguardano, prevalentemente, ricerche, studi ed indagini finalizzati all'attuazione del presente Programma attraverso la conoscenza ed il monitoraggio dei diversi fenomeni ambientali, allo sviluppo di azioni di programmazione e pianificazione ambientale e territoriale, con l'obiettivo del coordinamento dei piani di settore e con riferimento alla definizione dei contenuti del programma regionale ambientale, nonche' alla progettazione e realizzazione di specifiche iniziative prioritarie. Gli interventi previsti in questa area sono di riferimento per le attivita' dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA). Gli obiettivi da perseguire riguardano essenzialmente: la conoscenza dei fenomeni di degrado ambientale, delle cause che li hanno generati e la rimozione delle rispettive cause; il monitoraggio dei diversi fenomeni ambientali a supporto delle decisioni atte a garantirne il controllo; l'informazione e l'educazione anche attraverso iniziative di sensibilizzazione sui problemi connessi all'ambiente". 3. Al punto 2.2.2. B), dopo il quinto capoverso e' inserito il seguente: interventi per la modificazione artificiale della fase atmosferica del ciclo naturale dell'acqua, al fine di aumentarne la disponibilita'. 4. Al punto 3.9, lettera b), dopo il sesto capoverso, e' aggiunto il seguente: "La somma proveniente dall'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge n. 398/1993, convertito con legge n. 493/1993, e' determinata per i programmi relativi all'area nazionale 'aree naturali protette' in 1.230 milioni di lire. In conseguenza del relativo ricalcolo delle risorse, il Ministro dell'ambiente provvedera' con propria deliberazione alla modifica delle tabelle contenute nel primo Programma triennale per le aree naturali protette, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 94 del 23 aprile 1994". 5. Al punto 4.1.3, il secondo capoverso e' sostituito dal seguente: "In applicazione dell'art. 7 della legge n. 394 del 1991, il 20% delle risorse totali attribuite a ciascuna regione, oltre quelle gia' assegnate ai sensi della legge n. 394 medesima, e' dalle stesse destinata, prioritariamente, ai comuni ed alle province il cui territorio e' compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco nazionale o di un parco naturale regionale iscritto nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco, degli interventi indicati dallo stesso art. 7 della legge n. 394/1991. Sono consentiti interventi ricadenti nelle adiacenze dell'area protetta, purche' gli stessi siano finalizzati alla fruizione e valorizzazione dell'area protetta e purche' siano stati preventivamente realizzati gli interventi prioritari per la gestione dell'area stessa. Le regioni assicurano analoga priorita' nell'allocazione delle risorse di propria competenza". 6. Al punto 4.1.4, dopo il terzo capoverso, e' aggiunto il seguente: "La regione o l'ente parco possono presentare un'unica scheda di importo minimo di 1 miliardo di lire, costituente scheda di riferimento, inglobando e coordinando piu' interventi, a condizione che: l'area programmata individuata sia la stessa; gli interventi afferiscano alla stessa tipologia e siano funzionalmente collegati; siano allegate alla scheda di riferimento generale le singole schede di identificazione degli interventi". 7. Al punto 4.1.4, il nono capoverso e' sostituito dal seguente: "Gli interventi individuati negli schemi previsionali e programmatici approvati dai comitati istituzionali delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale; nonche' gli interventi sperimentali del Mare Adriatico approvati dalle regioni prima dell'approvazione da parte del Ministero dei documenti regionali di Programma, di cui al paragrafo 5.1.3 del cap. V, sono inseriti nello stesso dalle regioni. Il trasferimento delle relative risorse puo' essere disposto dopo la pubblicazione del presente programma nella Gazzetta Ufficiale e l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto nel rispetto delle disposizioni di cui al cap. V, paragrafi 5.1.4, 5.1.5 e 5.1.6". 8. Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 165/94 l'ambito di applicazione della delibera CIPE 21 dicembre 1993 e' esteso alle province autonome di Trento e Bolzano. Conseguentemente il punto 5.1 della stessa delibera e' sostituito con il seguente: "5.1. - Procedura per le azioni regionali. 5.1.1. Ambito di applicazione. 5.1.1.1. Autorita' di bacino di rilievo nazionale e/o organismi di gestione delle aree protette di rilievo nazionale. I riferimenti alle regioni contenuti nella presente sezione si intendono applicabili, in quanto compatibili, alle Autorita' di bacino di rilievo nazionale ed agli enti od organismi di gestione delle aree protette di rilievo nazionale, per gli interventi di competenza degli stessi. Province autonome di Trento e Bolzano. a) Le disposizioni del presente capitolo, fatta eccezione per quelle di cui ai punti da 1 a 6 della presente sezione e di cui alle sezioni 5.4 e 5.6 per quanto compatibili con i rispettivi statuti, non si applicano alle province autonome di Trento e Bolzano, che operano secondo quanto previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, della legge 30 novembre 1989, n. 386, e dall'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268. b) Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, le province autonome di Trento e Bolzano, trasmettono al Ministero dell'ambiente il documento di programma ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie previste dallo stesso Programma. c) Le assegnazioni attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano sono utilizzate dalle province medesime, secondo le normative provinciali di settore, per la realizzazione degli interventi previsti nel documento di programma approvato dal Ministero dell'ambiente. d) Gli stanziamenti di spesa derivanti dal presente Programma sono iscritti, ai sensi del citato art. 12 del decreto legislativo n. 268/1992 nel rispettivo bilancio provinciale nella misura necessaria per far fronte agli impegni e ai pagamenti previsti per i singoli esercizi. e) Le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a dare inizio ai lavori relativi ad interventi finanziati nell'ambito del documento provinciale di programma approvato dal Ministero dell'ambiente, anche prima del trasferimento dei fondi previsti dal presente Programma. f) I finanziamenti previsti dal presente Programma sono trasferiti alle province autonome per una quota del 30% con effetto dall'approvazione del documento provinciale di programma e per la rimanente quota del 70% a realizzazione avvenuta degli interventi di cui al Programma stesso, certificata dall'amministrazione provinciale interessata. g) L'utilizzo dei predetti finanziamenti e' soggetto al riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 386/1989". 9. Il termine di presentazione del documento regionale di programma di cui al punto 5.1.3.1 della citata delibera e' prorogato al 30 settembre 1994. Il termine previsto allo stesso punto 5.1.3.2 per l'approvazione dei documenti regionali di programma presentati oltre il termine del 9 giugno 1994 e' fissato al 15 novembre 1994, tranne che per i documenti di programma delle province autonome di Trento e Bolzano il cui termine di approvazione di quarantacinque giorni decorre dalla presentazione degli stessi. 10. Il punto 5.1.4, comma c), e' sostituito dal seguente: "Nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui sopra, il competente servizio del Ministero dell'ambiente provvede a trasferire alla regione o, per gli interventi diversi da quelli di tutela e risanamento delle acque, alla bonifica dei suoli e alla gestione dei rifiuti, su indicazione della regione, al soggetto pubblico titolare dell'intervento, un'anticipazione pari al 20% del finanziamento previsto per ciascun intervento, come indicato nella relativa scheda di identificazione". 11. Al punto 5.1.4, dopo il comma f), e' aggiunto il seguente comma: " g) Anche l'affidamento delle attivita' di progettazione dovra' essere realizzato a favore dei soggetti a cio' abilitati, ferma restando, comunque l'adozione dei procedimenti concorsuali previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria". 12. Il punto 5.1.6, e' sostituito dal seguente: "Le anticipazioni successive a quelle previste alle lettere a) e c) del paragrafo 5.1.4 saranno effettuate in misura non inferiore al 20%, sulla base di relazioni trimestrali, redatte, a seguito di reali e comprovati stati di avanzamento, dal soggetto pubblico titolare dell'intervento e da questi trasmesse contestualmente al Ministero dell'ambiente ed alla regione. Il servizio competente, fermo restando quanto previsto alla successiva sezione 5.5, punto 2, entro trenta giorni dalla data di ricezione della relazione trimestrale, in assenza di comunicazioni da parte della regione, provvede al relativo trasferimento delle risorse finanziarie al soggetto pubblico titolare dell'intervento, in relazione alle anticipazioni gia' effettuate a favore dei soggetti aventi diritto e documentate nella relazione. Una quota finale, pari almeno al 5% del finanziamento effettivo, e' trasferita, al completamento di tutte le attivita' connesse alla realizzazione dell'intervento stesso, ivi comprese le certificazioni, i controlli ed il certificato di collaudo delle opere, previo parere favorevole da parte della regione competente, da rilasciarsi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, l'approvazione regionale si intende comunque concessa. Per i soli interventi relativi alla tutela e al risanamento delle acque, alla bonifica dei suoli e alla gestione dei rifiuti, le anticipazioni successive saranno disposte a favore delle regioni e da queste a favore di ciascuno dei soggetti pubblici titolari dell'intervento. A tal fine detti soggetti trasmetteranno la relazione trimestrale di cui al primo comma esclusivamente alla regione che provvedera' ai trasferimenti ai soggetti medesimi nei termini e con i controlli di cui al comma 2. Le regioni provvederanno a redigere e a trasmettere al Ministero dell'ambiente una relazione trimestrale di sintesi sulla base della quale il servizio competente, fermo restando quanto previsto alla successiva sezione 5.5.2, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie alle regioni in relazione alle anticipazioni da queste effettuate a favore dei soggetti pubblici titolari degli interventi e documentate nella relazione medesima. La quota finale, pari almeno al 5% del finanziamento effettivo e' parimenti trasferita alla regione su presentazione di una relazione dalla quale risulti il completamento di tutte le attivita' connesse alla realizzazione dell'intervento stesso con allegato il certificato di collaudo. In caso di mancato tempestivo trasferimento delle risorse dalla regione al soggeto titolare del finanziamento questo puo' richiedere al Ministero dell'ambiente che il trasferimento avvenga direttamente a proprio favore". 13. Dopo il punto 5.1.8, e' aggiunto il seguente punto: "5.1.9. Aree ad elevato rischio di crisi ambientale. Le procedure previste nella presente delibera non si applicano alle aree ad elevato rischio di crisi ambientale per le quali sia stato approvato il piano di disinquinamento di cui all'art. 6 della legge n. 305/1989. Relativamente a queste aree le procedure, ivi comprese quelle di erogazione dei previsti finanziamenti, sono quelle definite dal decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del piano di disinquinamento". 14. Il terzo capoverso del paragrafo 5.2 e' integralmente sostituito dal seguente capoverso: "Le azioni nazionali in materia di ricerca ambientale, di cui all'art. 11 della legge n. 305/1989, sono realizzate dai soggetti di cui al sopracitato art. 8, comma 1, della legge n. 349/1986. Il finanziamento dei programmi di ricerca individuati dal Ministero dell'ambiente sara' effettuato, previa intesa con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, volta ad evitare duplicazioni di attivita', con decreto del Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414, con il trasferimento dei relativi fondi dal proprio bilancio (cap. 8360) a quelli delle amministrazioni ed enti interessati. Alla verifica e al controllo, anche in corso d'opera, dei programmi ammessi a finanziamento, provvede la commissione di alta consulenza per la ricerca ambientale, di cui all'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306". 15. Al punto 5.5.1, dopo il secondo capoverso, e' aggiunto il seguente: "In particolare il Ministero dell'ambiente potra' esercitare, anche tramite il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri verifiche, anche a campione, sulle procedure di assegnazione degli eventuali studi ed interventi ammessi a finanziamento. In caso di riscontrate anomalie, il Ministero dell'ambiente segnalera' le fattispecie derogatorie agli organi ed autorita' competenti". 16. Al punto 5.5.6, alla fine del capoverso, dopo le parole 'ex ante', e' aggiunto il seguente periodo: " .. anche sulla base di analoga relazione predisposta dalle singole regioni e province autonome". 17. Dopo il punto 5.6, e' aggiunto il passo seguente: "Tutti i termini previsti dal presente cap. 5, anche se riferiti a singole fattispecie od interventi, potranno essere modificati dal Ministro dell'ambiente sulla base di motivate esigenze, con contestuale informativa al CIPE". 18. Dopo il punto 5.6, e' aggiunto il seguente: "5.7. In relazione all'attuazione della presente delibera, il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa ed in conto residui, compresi i trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate". 19. Successivamente alla pubblicazione della presente delibera, il Ministro dell'ambiente provvedera' alla redazione di un testo coordinato e aggiornato del Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale. Roma, 3 agosto 1994 Il Presidente delegato: PAGLIARINI Registrata alla Corte dei conti il 23 settembre 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 221