REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 1994 

  Stralcio di un'area ubicata  nel  comune  di  Madesimo  dall'ambito
territoriale   n.  3,  individuato  con  deliberazione  della  giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per  la  realizzazione  di
una  cava  e  il  recupero del sito da parte della societa' Edilnova.
(Deliberazione n. V/54185).
(GU n.242 del 15-10-1994)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali  ed  il  relativo  regolamento  di esecuzione, approvato con
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto l'art. 82 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  con  cui  sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del  26
aprile  1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per  la
realizzazione  di  opere  insistenti su aree di particolare interesse
ambientale individuate dalla regione a norma  della  legge  8  agosto
1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";
  Vista  l'istanza di autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939,
n. 1497, presentata alla giunta regionale in  data  15  giugno  1993,
prot.  n. 26821, dalla societa' Edilnova per la realizzazione di cava
e recupero del  sito  su  un'area  ubicata  nel  comune  di  Madesimo
(Sondrio),  mappali  1,  5, 6, 8, 11, 14, 15, foglio 19, sottoposta a
vincolo paesaggistico  in  forza  della  legge  n.  1497/39,  nonche'
gravata   da   vincolo   di   immodificabilita'  ed  inedificabilita'
temporanea di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985,  n.  431,
in  quanto  ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
 Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che  non  sussistono
esigenze  assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare la
permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della
legge 8 agosto 1985, n. 431; cio' in  considerazione  del  fatto  che
esiste  gia'  la  strada  per  raggiungere il sito e che con opere di
mitigazione ambientale  ed  aggiustamento  progettuale  il  complesso
della  coltivazione  potrebbe  venir considerato di limitato impatto,
anche in relazione ai quantitativi complessivi di materiale  previsto
in asporto;
  Atteso  che  si  e'  proceduto,  relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, a  verificare  che  la  stessa  non  risulti  in
contrasto  con  tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri
della proposta di piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale    di    pianificazione   paesistico-ambientale,   risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare,  della
pianificazione paesistica;
  Riconosciuta,  in  base  alle  attestazioni  e  alla documentazione
prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale  dell'opera  in
argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali
consistenti  in  produzione  di  manufatti  in  quarzite  verde volti
essenzialmente alla produzione delle tradizionali coperture locali in
piode;
  Riconosciuta la necessita' di realizzare l'opera di  cui  trattasi,
in  considerazione  dell'esigenza  di soddisfare i suddetti interessi
pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono  una  rilevanza
ed  urgenza  tali  che  la  giunta  regionale  non  puo' esimersi dal
prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali  correlati  al
particolare  regime  di  salvaguardia cui l'area in questione risulta
assoggettata;
  Ritenuto opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare  l'area
interessata  dall'opera  in  oggetto,  dall'ambito territoriale n. 3,
individuato e perimetrato con deliberazione di  giunta  regionale  n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge
29 giugno 1939, n. 1497, si procedera' a valutare  la  compatibilita'
dell'opera  in  ordine  alla  piu'  puntuale  localizzazione  e  alla
migliore qualificazione progettuale;
  Dato atto che, ai sensi dell'art.  1  del  decreto  legislativo  n.
40/1993,  come  modificato  dall'art.  1  del  decreto legislativo n.
479/1993, la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
   1) di stralciare, per le motivazioni di cui  in  premessa,  l'area
ubicata  in comune di Madesimo (Sondrio), mappali 1, 5, 6, 8, 11, 14,
15,  foglio  19,  dall'ambito  territoriale  n.  3,  individuato  con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto n. 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3,
individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10  dicembre
1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  17  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 30 giugno 1994
                                              Il presidente: ARRIGONI
Il segretario: FERMO