Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale aziende:(GU n.247 del 21-10-1994)1) Carioni spedizioni internazionali S.r.l. 2) Msas Italcargo S.p.a. 3) F.lli Pipitone S.r.l. 4) Zust Ambrosetti trasporti internazionali S.p.a.; aree: 1) Castelforte 2) Fisciano;
Con decreto ministeriale 19 settembre 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sandretto industrie (Gruppo Presafin), con sede in Torino e unita' di Collegno (Torino), per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 settembre 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Componenti presse (Gruppo Presafin), con sede in Torino e unita' di Grugliasco (Torino) e Pont Canavese (Torino), per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fata automation (Gruppo Fata), con sede in Torino e uffici di Torino, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dall'8 marzo 1994 al 7 marzo 1995. La proroga di cui al precedente comma non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 19 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fata european group (Gruppo Fata), con sede in Pianezza (Torino) e unita' in Pianezza (Torino) e Rivoli (Torino), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dall'8 marzo 1994 al 7 marzo 1995. La proroga di cui al precedente comma non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 19 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.p.a. Ifap Iri, con sede in Roma, unita' in Milano, Genova, Roma, Trieste, Taranto, Terni e Napoli, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 aprile 1994 al 31 marzo 1995. La proroga di cui al precedente comma non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 19 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sieti, con sede in Mirandola e unita' in centro operativo di Massafra (Taranto), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dall'8 marzo 1994 al 7 marzo 1995. La proroga di cui al precedente comma non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 19 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ocava Meccanica, con sede in Ferrere (Asti) e unita' in Ferrere (Asti), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 29 marzo 1994 al 28 marzo 1995. La proroga di cui al precedente comma non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 19 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iveco Fiat, con sede in Torino e unita' in Valle Ufita (Avellino), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dall'8 febbraio 1994 al 5 febbraio 1995. La proroga di cui al precedente comma non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 19 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fibok, con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e unita' in Castiglion Fibocchi (Arezzo), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 15 marzo 1994 al 14 marzo 1995. La proroga di cui al precedente comma non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 19 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valdarnese mobili, con sede in Loro Ciuffenna (Arezzo) e unita' in Loro Ciuffenna (Arezzo), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 agosto 1993 al 31 gennaio 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 maggio 1994, n. 15040/3. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' ulteriormente prorogata dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. Le proroghe di cui ai precedenti commi non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 19 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marelli motori, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unita' in Arzignano (Vicenza), filiali nazionali in Sesto S. Giovanni (Milano), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 19 luglio 1994 al 18 luglio 1995. La proroga di cui al precedente comma non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis,della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 settembre 1994: 1) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Metallvakuum Poliplastic, con sede in Monza (Milano) e unita' di Cusano Milanino (Milano), per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. Comitato tecnico del 29 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1994 con decorrenza 1 febbraio 1994; 2) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Filatura Sassone, con sede in Milano e unita' di Biella (Vercelli) per il periodo, dal 12 ottobre 1993 all'11 aprile 1994. Comitato tecnico del 29 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1993 con decorrenza 12 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 12 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Filatura Sassone, con sede in Milano e unita' di Biella (Vercelli), per il periodo dal 12 aprile 1994 all'11 ottobre 1994. Comitato tecnico del 29 luglio 1994. Istanza aziendale presentata l'8 aprile 1994 con decorrenza 12 aprile 1994; 4) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Fisac (Gruppo Trevitex S.p.a.), con sede in Milano e unita' di Cermenate (Como), Grandate (Como) e Luisago di Portichetto (Como), per il periodo dal 12 ottobre 1993 al 30 gennaio 1994. Comitato tecnico del 29 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1993 con decorrenza 12 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Edison giocattoli, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unita' di Barberino del Mugello (Firenze), Sesto Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 15 febbraio 1994 al 13 agosto 1994. Comitato tecnico del 29 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 12 febbraio 1994 con decorrenza 15 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Adige Sala, con sede in Levico Terme (Trento) e unita' di Levico Terme (Trento), per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 maggio 1994. Comitato tecnico del 29 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 1 dicembre 1993; 7) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.a.s. S.A.I.T., con sede in Napoli e unita' di Napoli per il periodo dal 2 agosto 1993 al 1 febbraio 1994. Comitato tecnico del 29 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 2 agosto 1993; 8) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 2 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.a.s. S.A.I.T., con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 2 febbraio 1994 al 1 agosto 1994. Comitato tecnico del 29 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 2 febbraio 1994; 9) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Nuova Tozzi, con sede in Ravenna e unita' di Ravenna e Milano, per il periodo dal 1 novembre 1993 al 30 aprile 1994. Comitato tecnico del 29 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1993 con decorrenza 1 novembre 1993; 10) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994, con effetto dal 26 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Facind, con sede in Perignano di Lari (Pisa) e unita' di Perignano (Pisa) e Pisa localita' Mortellini, per il periodo dal 2 marzo 1994 al 25 luglio 1994. Comitato tecnico del 16 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 9 marzo 1994 con decorrenza 26 gennaio 1994. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91; 11) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ciga Service (Gruppo Ciga), con sede in Milano e unita' di Milano e Venezia, per il periodo dal 1 novembre 1993 al 30 aprile 1994. Comitato tecnico del 29 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 1 novembre 1993; 12) e' autorizzata la correponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. S.I.M. - Societa' italiana miniere, con sede in Iglesias (Cagliari), sede e servizi tecnici di Cagliari, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 aprile 1994. Comitato tecnico del 29 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 3 novembre 1993 con decorrenza 11 ottobre 1993; 13) e' autorizata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Zurla, con sede in Zola Predosa (Bologna) e unita' di Zola Predosa (Bologna), per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994. Comitato tecnico del 29 luglio 1994. Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1994 con decorrenza 14 marzo 1994; 14) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Comes, con sede in Roma e unita' di Ariccia (Roma), Roma e Livorno, per il periodo dal 25 ottobre 1993 al 24 aprile 1994. Comitato tecnico del 29 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1993 con decorrenza 25 ottobre 1993; 15) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 25 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Comes, con sede in Roma unita' di Ariccia (Roma), Roma e Livorno, per il periodo dal 25 aprile 1994 al 24 ottobre 1994. Comitato tecnico del 29 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1994 con decorrenza 25 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi dell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 19 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, e' disposta la proroga della corresponsione dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 61, comma 2, del decreto-legge n. 414/1994, per i periodi e per il numero di unita' lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.r.l. Carioni spedizioni internazionali, con sede in Milano e unita' di Milano: periodo: dal 5 aprile 1994 al 4 aprile 1995; causale: art. 1 della legge n. 293/93; numero lavoratori interessati: 7; primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 5 aprile 1993. 2) S.p.a. Msas Italcargo, con sede in Milano e unita' di Milano: periodo: dal 3 maggio 1994 al 2 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 293/93; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 3 maggio 1993. 3) S.r.l. F.lli Pipitone, con sede in Siracusa e unita' di Siracusa: periodo: dal 3 maggio 1994 al 30 aprile 1995; causale: art. 1 della legge n. 293/93; numero lavoratori interessati: 5; primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 3 maggio 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 luglio 1994, n. 15742/65. 4) S.p.a. Zust Ambrosetti trasporti internazionali, con sede in Torino e unita' di Calenzano (Firenze), Civitanova Marche (Ancona), Como, Genova, Milano, Sala Bolognese (Modena), Torino e Vicenza: periodo: dal 1 marzo 1994 al 28 febbraio 1995; causale: art. 1 della legge n. 293/93; numero lavoratori interessati: 20; primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1 marzo 1993. Con decreto ministeriale 20 settembre 1994 e' corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati: 1) Area del comune di Castelforte (Latina). - Imprese impegnate nei lavori di ristrutturazione dei canali irrigui ed estendimento dell'irrigazione ai settori Suoi e Ausente. Lavoratori licenziati dal 16 novembre 1992: comitato tecnico del 4 agosto 1994; periodo dal 16 novembre 1992 al 15 maggio 1993. 2) Area del comune di Castelforte (Latina). - Imprese impegnate nei lavori di ristrutturazione dei canali irrigui ed estendimento dell'irrigazione ai settori Suoi e Ausente. Lavoratori licenziati dal 16 novembre 1992: comitato tecnico del 4 agosto 1994; periodo dal 16 maggio 1992 al 15 novembre 1993. 3) Area del comune di Castelforte (Latina). - Imprese impegnate nei lavori di ristrutturazione dei canali irrigui ed estendimento dell'irrigazione ai settori Suoi e Ausente. Lavoratori licenziati dal 16 novembre 1992: comitato tecnico del 4 agosto 1994; periodo dal 16 novembre 1993 al 15 maggio 1994. 4) Area del comune di Castelforte (Latina). - Imprese impegnate nei lavori di ristrutturazione dei canali irrigui ed estendimento dell'irrigazione ai settori Suio e Ausente. Lavoratori licenziati dal 16 novembre 1992: comitato tecnico del 4 agosto 1994; periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994. 5) Area del comune di Castelforte (Latina). - Imprese impegnate nei lavori di ristrutturazione dei canali irrigui ed estendimento dell'irrigazione ai settori Suoi e Ausente. Lavoratori licenziati dal 16 novembre 1992: comitato tecnico del 4 agosto 1994; periodo dal 16 novembre 1994 al 15 febbraio 1995. 6) Area del comune di Fisciano (Salerno). - Imprese impegnate nella costruzione della nuova sede dell'Universita'. Lavoratori licenziati dal 26 marzo 1993: comitato tecnico del 4 agosto 1994; periodo dal 26 marzo 1993 al 25 settembre 1993. 7) Area del comune di Fisciano (Salerno). - Imprese impegnate nella costruzione della nuova sede dell'Universita'. Lavoratori licenziati dal 26 marzo 1993: comitato tecnico del 4 agosto 1994; periodo dal 26 settembre 1993 al 25 marzo 1994. 8) Area del comune di Fisciano (Salerno). - Imprese impegnate nella costruzione della nuova sede dell'Universita'. Lavoratori licenziati dal 26 marzo 1993: comitato tecnico del 4 agosto 1994; periodo dal 26 marzo 1994 al 25 settembre 1994. 9) Area del comune di Fisciano (Salerno). - Imprese impegnate nella costruzione della nuova sede dell'Universita'. Lavoratori licenziati dal 26 marzo 1993; comitato tecnico del 4 agosto 1994; periodo dal 26 settembre 1994 al 25 marzo 1995. 10) Area del comune di Fisciano (Salerno). - Imprese impegnate nella costruzione della nuova sede dell'Universita'. Lavoratori licenziati dal 26 marzo 1993: comitato tecnico del 4 agosto 1994; periodo dal 26 marzo 1995 al 25 giugno 1995.