Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'esercizio della professione di psicologo in Italia.(GU n.247 del 21-10-1994)
IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la domanda di riconoscimento di Weber Gerald presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo; Rilevato che la documentazione allegata e' completa; Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento (art. 3, comma 1, lettere a) e b), e in riferimento a casi analoghi (art. 12, comma 8); Visto il parere del Consiglio nazionale degli psicologi secondo cui non vi sono differenze tra la formazione del Weber e quella dello psicologo italiano, per cui e' esclusa la applicabilita' di meccanismi di compensazione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo anzidetto; Decreta: Il titolo di Weber Gerald, cittadino tedesco, nato a Wesseling (Germania) il 21 settembre 1961, di "Diplom Psychologe" conseguito presso l'Universita' di Amburgo (Germania), e' riconosciuto come titolo abilitante ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo. Roma, 8 ottobre 1994 Il direttore generale: ROVELLO