MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 8 ottobre 1994 

  Riconoscimento  di  titolo  abilitante estero per l'esercizio della
professione di psicologo in Italia.
(GU n.247 del 21-10-1994)

                 IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI
                  CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva n. 89/48 CEE, relativa  ad  un  sistema  generale  di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29;
  Vista  la  domanda  di riconoscimento di Weber Gerald presentata ai
sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;
  Rilevato che la documentazione allegata e' completa;
  Ritenuto  che  sussistono  tutti  i  requisiti  di  legge  per   il
riconoscimento  (art. 3, comma 1, lettere a) e b), e in riferimento a
casi analoghi (art. 12, comma 8);
  Visto il parere del Consiglio nazionale degli psicologi secondo cui
non vi sono differenze tra la formazione del  Weber  e  quella  dello
psicologo   italiano,   per  cui  e'  esclusa  la  applicabilita'  di
meccanismi  di  compensazione  ai  sensi  dell'art.  6  del   decreto
legislativo anzidetto;
                              Decreta:
  Il  titolo  di  Weber  Gerald,  cittadino tedesco, nato a Wesseling
(Germania) il 21 settembre 1961, di  "Diplom  Psychologe"  conseguito
presso  l'Universita'  di  Amburgo  (Germania),  e' riconosciuto come
titolo abilitante ai fini dell'esercizio in Italia della  professione
di psicologo.
   Roma, 8 ottobre 1994
                                       Il direttore generale: ROVELLO