MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 ottobre 1994 

  Modificazione   al  disciplinare  di  produzione  del  vino  D.O.C.
"Falerio dei Colli Ascolani".
(GU n.250 del 25-10-1994)

                      IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, recante norme per la tutela delle denominazioni di  origine  dei
mosti e dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  28  aprile  1975,
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata del  vino  "Falerio  dei  Colli  Ascolani"  ed  e'  stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica  del  valore  minimo  dell'estratto  secco  netto  del  vino
"Falerio dei Colli Ascolani", ai sensi dell'art. 6  del  disciplinare
di produzione del vino di cui trattasi;
  Visto  il parere favorevole dell'assessorato all'agricoltura e alle
foreste della regione Marche sulla richiesta in questione;
  Ritenuta l'opportunita', in relazione alle  particolari  condizioni
ambientali  della  zona  di  produzione  ed alle esigenze tecniche di
elaborazione del vino in discorso, di accogliere la  richiesta  degli
interessati;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il limite minimo dell'estratto secco netto del vino a denominazione
di  origine  controllata  "Falerio dei Colli Ascolani" previsto nella
misura del 18 per mille dall'art. 6 del disciplinare  di  produzione,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975,
e' modificato nella misura del 16 per mille.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 ottobre 1994
                                            Il Ministro: POLI BORTONE