Modificazione al disciplinare di produzione del vino D.O.C. "Falerio dei Colli Ascolani".(GU n.250 del 25-10-1994)
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Falerio dei Colli Ascolani" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del valore minimo dell'estratto secco netto del vino "Falerio dei Colli Ascolani", ai sensi dell'art. 6 del disciplinare di produzione del vino di cui trattasi; Visto il parere favorevole dell'assessorato all'agricoltura e alle foreste della regione Marche sulla richiesta in questione; Ritenuta l'opportunita', in relazione alle particolari condizioni ambientali della zona di produzione ed alle esigenze tecniche di elaborazione del vino in discorso, di accogliere la richiesta degli interessati; Decreta: Articolo unico Il limite minimo dell'estratto secco netto del vino a denominazione di origine controllata "Falerio dei Colli Ascolani" previsto nella misura del 18 per mille dall'art. 6 del disciplinare di produzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975, e' modificato nella misura del 16 per mille. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 ottobre 1994 Il Ministro: POLI BORTONE