Provvedimenti concernenti societa' esercenti attivita' fiduciaria e di revisione(GU n.249 del 24-10-1994)
Con decreto interministeriale 1 ottobre 1994, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la societa' "Revi International S.n.c. di dott. Gruber German & dott. Rainer Ferdinand", in lingua tedesca: "Revi International O.H.G. des Dr. Gruber German und Dr. Rainer Ferdinand", e' stata autorizzata all'esercizio delle attivita' di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531. Con decreto interministeriale 11 ottobre 1994 l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale del 25 gennaio 1985 alla societa' "Revitzanini S.r.l. - Societa' italiana di organizzazione e revisione aziendale", con sede in Vicenza, iscritta al registro delle imprese del tribunale di Vicenza al n. 15165, poi divenuta "O.F.F. - Officina finanziaria fiduciaria S.p.a." ed ora "Paoletti & Paoletti S.r.l.", con sede in Rubano (Padova), frazione Sarmeola, iscritta al registro delle imprese del tribunale di Padova al n. 42387, e' stata revocata per rinuncia della societa'. Con decreto interministeriale 1 ottobre 1994, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la societa' "G Revisioni di Giovanni Guidi & C. S.a.s.", con sede legale in Ponte S. Giovanni (Perugia) - gia' "Acsoa revisioni S.p.a.", con sede legale in Spoleto -, e' confermata nell'esercizio dell'attivita' di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531. La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attivita' di organizzazione e revisione contabile di aziende esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili. Con decreto interministeriale 1 ottobre 1994, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, il decreto interministeriale 30 maggio 1966 - gia' modificato con i decreti interministeriali 28 maggio 1981 e 12 luglio 1983 -, con cui la societa' "Concorde Eurofiduciaria S.r.l.", con sede legale in Milano, e' stata autorizzata all'esercizio dell'attivita' fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, e' ulteriormente modificato nella parte relativa all'attivita' esercitabile, che viene limitata alla sola organizzazione e revisione contabile di aziende, ed in quella che si riferisce alla denominazione sociale, che viene variata in "Concorde Europea Audit S.r.l.". La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attivita' di organizzazione e revisione contabile di aziende esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.