DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 1994 

  Sospensione   dalla   carica   di   un  consigliere  della  regione
Friuli-Venezia Giulia.
(GU n.250 del 25-10-1994)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55,  come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e dalla legge
30 gennaio 1994, n. 30;
  Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
  Viste le comunicazioni delle ordinanze di custodia cautelare emesse
dal giudice per le indagini preliminari del tribunale  di  Pordenone,
rispettivamente  del 14 settembre 1994 e 19 settembre 1994, trasmesse
in data 27 settembre 1994, dalle quali risulta che il sig. Gioacchino
Francescutto,  consigliere  regionale  della  regione   FriuliVenezia
Giulia, e' stato sottoposto alle misure suindicate per i reati di cui
agli articoli 81 cpv. 110, 317, 319 e 319-bis, 323 del codice penale;
  Vista  la  comunicazione  del commissario del Governo nella regione
Friuli-Venezia Giulia n. 13 1-1251 94 Gab. del 29 settembre 1994;
  Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra  consegue
la  sospensione  di diritto dalla carica di consigliere regionale del
sig. Gioacchino Francescutto;
  Accertata  la  sussistenza  dei   presupposti   della   sospensione
contemplata dalla legge;
  Sentiti i Ministri per gli affari regionali e dell'interno;
                              Decreta:
  Il   sig.  Gioacchino  Francescutto  e'  sospeso  dalla  carica  di
consigliere regionale della regione Friuli-Venezia Giulia a decorrere
dal 14 settembre 1994.
  In caso di revoca del  provvedimento  giudiziario,  la  sospensione
cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.
   Roma, 7 ottobre 1994
                                            Il Presidente: BERLUSCONI