MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 ottobre 1994 

  Autorizzazione   all'aumento   del  titolo  alcolometrico  volumico
naturale dei prodotti della vendemmia 1994.
(GU n.250 del 25-10-1994)

                      IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del  16
marzo  1987,  il quale prevede che quando le condizioni climatiche in
talune  zone  viticole  lo  rendano  necessario  gli   Stati   membri
interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale)  delle  uve  fresche,  del
mosto  di  uve,  del  mosto  di uve parzialmente fermentato, del vino
nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69
del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola  e  del
vino da tavola;
  Visto  l'art.  8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n.
823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni
climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui  all'art.
7  del  regolamento  medesimo,  gli  Stati membri interessati possono
autorizzare l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico  naturale
(effettivo  o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto
d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione
e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del  13
luglio  1992 il quale prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare,
quando le condizioni climatiche nel suo territorio  lo  abbiano  reso
necessario,  l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione
dei  vini  spumanti  definiti  al  punto  15  dell'allegato   1   del
regolamento CEE n. 822/87;
  Visto  l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della
regione Molise la quale ha certificato che nei  propri  territori  si
sono   verificate,  per  la  vendemmia  1994,  condizioni  climatiche
sfavorevoli  ed  ha  chiesto  l'emanazione  del   provvedimento   che
autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Nella  campagna vitivinicola 1994-95 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati   in
premessa,  ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione
indicata nelle premesse.
  3. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo
le modalita' ed entro  i  limiti  massimi  previsti  dai  regolamenti
comunitari sopracitati.
  4.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
   Roma, 21 ottobre 1994
                                            Il Ministro: POLI BORTONE