MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 ottobre 1994 

  Emissione   di   buoni   ordinari   del   Tesoro   al  portatore  a
trecentosessantaquattro giorni.
(GU n.250 del 25-10-1994)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il  quale  sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
per l'esercizio finanziario 1994;
  Visto  l'art.  3,  comma  5,  della legge 24 dicembre 1993, n. 539,
relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo  massimo  di  emissione
dei  titoli  pubblici  in  Italia e all'estero, al netto di quelli da
rimborsare;
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre  1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione  netta  dei  suindicati titoli pubblici al 15 settembre
1994 e' pari a 130.990 miliardi;
                              Decreta:
  Per il 31 ottobre 1994 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al  portatore  a
trecentosessantaquattro  giorni  con scadenza il 30 ottobre 1995 fino
al limite massimo in valore nominale di lire 17.000 miliardi.
  La spesa per interessi  gravera'  sul  cap.  4677  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1995.
  In relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario  e
nell'interesse  dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione dei
buoni ordinari del Tesoro avverra' con le  modalita'  indicate  negli
articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle
premesse.  L'offerta  senza indicazione di prezzo di cui alla lettera
a) dell'art. 18 puo' essere presentata fino ad un importo massimo  di
2 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le  richieste  di  acquisto  dovranno  essere consegnate a cura del
mittente  direttamente  allo  sportello  all'uopo  istituito   presso
l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 -
Roma,  entro  e  non  oltre le ore 12 del giorno 25 ottobre 1994, con
l'osservanza delle modalita' stabilite nell'art. 8 del citato decreto
ministeriale 29 dicembre 1993.
  Il presente decreto verra' inviato  per  il  controllo  all'Ufficio
centrale  di  ragioneria  per  i  servizi del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 20 ottobre 1994
                                 p. Il direttore generale: PIEMONTESE