MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 22 ottobre 1994 

  Riconoscimento  di  titolo  abilitante  estero   per   l'iscrizione
all'albo dei procuratori legali in Italia.
(GU n.252 del 27-10-1994)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                         DEGLI AFFARI CIVILI
                     E DELLE LIBERE PROFESSIONI
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva n. 89/48 CEE  relativa  ad  un  sistema  generale  di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29;
  Vista  la  domanda  di  riconoscimento  di  Maria  Eugenia  Alvarez
Gonzalez  presentata  ai  sensi  dell'art.  12  del  citato   decreto
legislativo;
  Vista  l'intesa  raggiunta nelle conferenze di servizi nelle sedute
del 23 settembre 1993 e 20 giugno 1994;
  Ritenuto  che  sussistono  tutti  i  requisiti  di  legge  per   il
riconoscimento;
  Rilevato  che  l'interessata e' in possesso di un diploma di laurea
in giurisprudenza rilasciata dall'universita' di Madrid;
  Rilevato che l'interessata non ha documentato di  avere  esercitato
la  professione  di  procuratore  (o  professione corrispondente) per
almeno sei anni o di avere superato  un  esame  per  la  abilitazione
all'esercizio  della  professione di avvocato ex articoli 27 e 28 del
regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;
  Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6,  del  citato  decreto
legislativo n. 115 del 1992;
                              Decreta:
  Il  titolo  di  Maria  Eugenia  Alvarez  Gonzalez,  nata in Nogales
(Badajoz) l'11 settembre 1963, cittadina spagnola, de  licenciado  en
Derecho,  e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in
Italia all'albo dei procuratori legali.
  Il riconoscimento  e'  subordinato  al  superamento  di  una  prova
attitudinale  eseguita dal Consiglio nazioniale forense, davanti alla
commissione  costituita  con  decreto   pubblicato   nel   Bollettino
ufficiale n. 5 del 15 marzo 1994.
  La  prova  consistera' in un esame scritto ed orale da svolgersi in
lingua italiana.
  Per essere ammessa all'esame l'interessata presentera' al Consiglio
nazionale forense una domanda, allegando una  copia  autenticata  del
presente decreto di riconoscimento.
  La prova scritta consistera' nella redazione di un atto giudiziario
o  di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non piu' di tre
tra le seguenti materie a scelta della commissione:
   diritto ecclesiastico;
   diritto del lavoro;
   diritto processuale civile;
   diritto e giustizia amministrativa;
   diritto costituzionale;
   diritto commerciale;
   diritto penale;
   diritto processuale penale;
   diritto tributario;
   ordinamento giudiziario.
  Per   la  valutazione  di  ciascuna  prova  ogni  componente  della
commissione disporra' di dieci punti di merito. L'esame si intendera'
superato se il candidato avra' conseguito un punteggio non  inferiore
a trenta punti.
  Dell'avvenuto  superamento  dell'esame  la  commissione  rilascera'
immediata  certificazione  all'interessato  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo.
   Roma, 22 ottobre 1994
                                       Il direttore generale: ROVELLO