MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 8 ottobre 1994 

  Riconoscimento di titolo  abilitante  estero  per  l'iscrizione  in
Italia all'albo dei procuratori legali.
(GU n.257 del 3-11-1994)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                         DEGLI AFFARI CIVILI
                     E DELLE LIBERE PROFESSIONI
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva n. 89/48 CEE  relativa  ad  un  sistema  generale  di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29;
  Vista   la   domanda  di  riconoscimento  di  Julia  Dorothee  Buhr
presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;
  Ritenuto  che  sussistono  tutti  i  requisiti  di  legge  per   il
riconoscimento;
  Rilevato  che  l'interessata e' in possesso di un titolo tedesco di
Rechtsassesorin;
  Rilevato che l'interessata non ha documentato di  avere  esercitato
la  professione  di  procuratore  (o  professione corrispondente) per
almeno sei anni o di  avere  superato  un  esame  per  l'abilitazione
all'esercizio  della  professione di avvocato ex articoli 27 e 28 del
regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;
  Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6,  del  citato  decreto
legislativo n. 115 del 1992;
                              Decreta:
  Il  titolo  di Julia Dorothee Buhr, nata il 9 luglio 1963 a Krefeld
Uerdingen,  cittadina  tedesca,  di  Rechtsassesorin  conseguito   in
Germania, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in
Italia all'albo dei procuratori legali.
  Il  riconoscimento  e'  subordinato  al  superamento  di  una prova
attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense,  davanti  alla
commissione   costituita   con   decreto  pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale n. 5 del 15 marzo 1994.
  La prova consistera' in un esame scritto ed orale da  svolgersi  in
lingua italiana.
  La prova scritta consistera' nella redazione di un atto giudiziario
o  di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non piu' di tre
tra le seguenti materie a scelta della commissione:
   diritto costituzionale;
   diritto tributario;
   diritto e giustizia amministrativa;
   diritto e procedura penale;
   diritto commerciale;
   diritto del lavoro;
   diritto ecclesiastico;
   procedura civile;
   ordinamento giudiziario.
  La prova orale consistera' nella  discussione  di  brevi  questioni
pratiche vertenti su tutte le suddette materie.
  Per essere ammessa all'esame l'interessata presentera' al Consiglio
nazionale  forense  una  domanda, allegando una copia autenticata del
presente decreto di riconoscimento.
  Per  la  valutazione  di  ciascuna  prova  ogni  componente   della
commissione disporra' di dieci punti di merito. L'esame si intendera'
superato  se il candidato avra' conseguito un punteggio non inferiore
a trenta punti.
  Dell'avvenuto  superamento  dell'esame  la  commissione  rilascera'
immediata  certificazione  all'interessato  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo.
   Roma, 8 ottobre 1994
                                       Il direttore generale: ROVELLO