MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 ottobre 1994 

  Tasso  di  riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre
1994, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle
leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n.  153,  e  successive
modifiche ed integrazioni.
(GU n.258 del 4-11-1994)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Vista  la  legge  5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed
integrazioni, recante provvedimenti  per  l'ordinamento  del  credito
agrario;
  Vista  la  legge  9  maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed
integrazioni, recante l'applicazione delle  direttive  del  Consiglio
delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura;
  Visti  i  decreti  n.  177651  e  n.  177653  del  19 marzo 1977, e
successive  modifiche  ed  integrazioni,   recanti   norme   per   la
determinazione  del tasso di riferimento da applicare alle operazioni
di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative  di  cui
sopra;
  Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale e' stata
fissata,   per   l'anno   1994,  la  commissione  onnicomprensiva  da
riconoscere agli istituti di credito per le operazioni  agevolate  di
credito  agrario di miglioramento a ristoro degli oneri connessi alla
loro attivita' di intermediazione;
  Vista la comunicazione con la quale  la  Banca  d'Italia,  ai  fini
della   determinazione   del   tasso  di  riferimento  relativo  alle
operazioni di  credito  agrario  di  miglioramento  per  il  bimestre
novembre-dicembre  1994,  ha  reso  noto  che  il  costo  medio della
provvista dei fondi e' pari al 12,05%;
  Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi,  provvedere
in merito;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi per le operazioni di
credito agrario di miglioramento previste  dalle  norme  indicate  in
premessa e' pari, per il bimestre novembre-dicembre 1994, al 12,05%.
  La   commissione  onnicomprensiva  riconosciuta  agli  istituti  di
credito e' pari:
    a) all'1,30% per i contratti condizionati stipulati  nel  1994  e
per  quelli  definitivi  stipulati  nello  stesso  anno,  relativi  a
contratti condizionati stipulati dal 1990;
    b) all'1,80% per  i  contratti  definitivi  stipulati  nel  1994,
relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;
    c)  all'1,90%  per  i  contratti  definitivi  stipulati nel 1994,
relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.
  In conseguenza, il tasso di riferimento e' pari:
   1) al 13,35% per le operazioni di cui al punto a);
   2) al 13,85% per le operazioni di cui al punto b);
   3) al 13,95% per le operazioni di cui al punto c).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 ottobre 1994
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO