Decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480. Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.(GU n.258 del 4-11-1994)
Vigente al: 4-11-1994
Ai prefetti Ai commissari del Governo Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta Ai questori e, per conoscenza: Al Ministero di grazia e giustizia Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Al Comando generale della Guardia di finanza Con l'entrata in vigore, il 5 agosto scorso, del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, una parte significativa delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e' ora sorretta da un aggiornato sistema sanzionatorio, di carattere amministrativo, in luogo di quello contravvenzionale previgente. Si ritiene, in proposito, di svolgere le seguenti indicazioni, volte soprattutto a precisare l'ambito delle fattispecie depenalizzate, rispetto a quello dei fatti costituenti tuttora illecito penale, ed a definire gli adempimenti da svolgersi a cura degli organi accertatori e delle autorita' amministrative cui spetta di adottare le misure inerdittive o sanzionatorie previste. In assenza di altre indicazioni, le norme che qui si commentano sono quelle del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza come modificate dal decreto legislativo n. 480, nell'ordine in cui interviene lo stesso decreto. Per temi di peculiare rilievo, le relative indicazioni sono evidenziate da un titolo. Inottemperanza all'invito dell'autorita' di pubblica sicurezza. Con l'art. 1 del decreto legislativo n. 480 cessa la sovrapposizione delle disposizioni dell'art. 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dell'art. 650 del codice penale, nel senso che trovera' applicazione la norma del codice penale nei casi in cui la violazione consiste, per la parte qui di interesse, nell'inosservanza di un provvedimento autoritativo (fra cui gli "ordini") legalmente adottato dalla competente autorita' per ragioni di pubblica sicurezza, di ordine pubblico, di igiene e di giustizia; trovera', invece, applicazione la sanzione amministrativa prevista dal nuovo art. 15, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza negli altri casi di ingiustificata inottemperanza all'invito a comparire presso l'autorita' di pubblica sicurezza. Si richiama, peraltro, l'attenzione sugli articoli 5 e 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che disciplinano e sanzionano autonomamente la violazione dell'ordine di presentarsi periodicamente all'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza "e ad ogni chiamata di essa", impartito alle persone sottoposte ad una misura di prevenzione. E' pure da precisare che l'art. 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non trova applicazione (e meno ancora l'art. 650 del codice penale) nel caso di invito a produrre documentazione o a svolgere altre incombenze relative al perfezionamento dei procedimenti amministrativi per il rilascio del passaporto, di licenze o di autorizzazioni di polizia nell'interesse dei privati, in quanto la conseguenza della eventuale inottemperanza o dell'eventuale ritardo da parte del soggetto interessato non potra' che essere interna al procedimento stesso e consistere nel mancato rilascio del titolo richiesto. Nulla e' innovato quanto alla facolta' di accompagnamento coattivo di cui al secondo comma dell'art. 15. Rilievo penale delle violazioni al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni alle ordinanze dell'autorita' di pubblica sicurezza. Anche dopo le modificazioni recate dal decreto legislativo n. 480/1994, l'art. 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza conserva la sua caratteristica di disposizione sanzionatoria generale - di natura penale - per le infrazioni allo stesso testo unico e alle ordinanze delle autorita' provinciali e locali di pubblica sicurezza. Le modificazioni salienti attengono alla riserva recata con l'art. 17-bis, a proposito delle infrazioni ivi specificamente indicate, punibili per la sanzione amministrativa. Analoghe osservazioni valgono per l'art. 221 dello stesso testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, concernente le contravvenzioni attinenti al regolamento di esecuzione. In relazione anche al principio di tassativita' delle sanzioni amministrative (art. 1, legge 24 novembre 1981, n. 680), non e' quindi ammissibile una applicazione estensiva delle predette sanzioni, per cui, in assenza di una precisa indicazione normativa, il fatto per il quale non dispongono gli articoli 17-bis, o 221-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ne' altre specifiche norme, manterra' il rilievo penale statuito in via generale dagli articoli 17 e 221 del testo unico in parola. A maggior ragione permane il rilievo penale dei fatti che, ancorche' previsti o disciplinati da disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, trovano la propria sanzione in disposizione del codice penale. Giova inoltre richiamare l'attenzione sulla circostanza che anche per taluni dei fatti disciplinati da disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ora abrogate (art. 13, comma 1, decreto legislativo n. 480) permane la sanzione penale, trattandosi di fattispecie gia' riportate nel codice penale o in leggi speciali. In particolare: l'abrograzione dall'art. 66 non esclude l'applicabilita' dell'art. 659 del codice penale (disturbo delle occupazioni o del riposo); l'abrogazione dell'art. 70 non incide sull'applicabilita' delle disposizioni penali vigenti per la tutela dell'ordine pubblico (ad es. articoli 278, 303, 327, 414, 415 del codice penale), della morale o del buon costume (articoli 528, 613, 726 del codice penale) o del sentimento di pieta' nei confronti degli animali. A quest'ultimo riguardo, si sottolinea che tutte le fattispecie di rilievo penale concernenti il maltrattamento di animali sono riportate nell'art. 727 del codice penale, recentemente riformulato dall'art. 1 della legge 22 novembre 1993, n. 473. Va inoltre precisato che l'abrogazione degli articoli 126, 128 e 129 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, conseguente all'abrogazione del predetto art. 70, non fa venir meno l'antigiuridicita' delle condotte ivi elencate a mero titolo esemplificativo, allorche' si tratti di attivita' costituenti comunque reato. Di conseguenza tali attivita' non possono essere in alcun modo autorizzate; piu' precisamente, come devono considerarsi tuttora vietati gli spettacoli o trattenimenti che facciano, ad esempio, apologia di reato, o che offendono o mettono in pericolo altri interessi pubblici tutelati dalle norme penali, cosi' sono vietate, per fare altri esempi, le corse con pungolo acuminato, i combattimenti di animali, le corride, e ogni altro spettacolo o trattenimento che comporti strazio o sevizie di animali, a norma del nuovo testo dell'art. 727 del codice penale; l'abrogazione dell'art. 73 non incide sull'art. 668 del codice penale, ne' sull'art. 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161; parimenti, l'abrogazione dell'art. 213 non esclude l'applicabilita' di sanzioni penali, anche piu' gravi di quelle ivi previste, per l'abusiva utilizzazione di divise o distintivi, in relazione alle circostanze del fatto. Violazioni per le quali deve applicarsi la sanzione amministrativa. I nuovi articoli 17-bis, 17-quater, 17-sexies e 221-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza indicano con precisione le infrazioni al testo unico per le quali deve applicarsi la sanzione amministrativa. Se ne da' qui di seguito dettagliata indicazione. Si applica la sanzione del pagamento di una somma da un milione a sei milioni di lire, salvo pagamento in misura ridotta (art. 16, legge 24 novembre 1981, n. 689) di una somma pari a due milioni di lire, per le infrazioni alle seguenti disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: art. 59: illecita accensione di fuochi; art. 60: impianto ed esercizio di ascensore senza licenza, salvo quanto previsto dalla normativa speciale in materia; art. 75: fabbricazione, importazione, esportazione e commercio di pellicole cinematografiche senza preventiva "presa d'atto"; art. 76: l'esecuzione in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico di azioni destinate alla riproduzione cinematografica, in violazione del divieto dell'autorita'; art. 86: esercizio senza licenza delle attivita' previste dallo stesso articolo (cosiddetti "pubblici esercizi" e "attivita' ricettive"); art. 87: violazione del divieto, di carattere generale, di vendita ambulante di bevande alcoliche; art. 101: violazione del divieto di adibire i locali di pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento di mercedi agli operai; art. 104: violazione del divieto di corrispondere bevande alcoliche in pagamento, anche parziale, di mercedi o salari; art. 111: esercizio senza licenza delle attivita' previste dallo stesso articolo (arti di stampa o di riproduzione); art. 115: esercizio senza licenza delle attivita' di agenzia di affari; art. 120, comma secondo: limitatamente allo svolgimento di operazioni diverse da quelle indicate nella tabella delle operazioni e delle relative tariffe, esposta nel locale dell'agenzia; art. 121: esercizio, senza preventiva iscrizione nell'apposito registro, dei mestieri girovaghi, per i quali non dispone diversamente la legge speciale, e violazione al divieto di esercizio del mestiere di ciarlatano. Si attira l'attenzione sul fatto che la materia e' ormai largamente disciplinata da leggi speciali; fra queste si ricordano: la legge 3 maggio 1955, n. 407, sui lavori di facchinaggio, e la legge 28 marzo 1991, n. 112, sul commercio ambulante su aree pubbliche; art. 123: esercizio senza licenza delle attivita' previste dallo stesso articolo, nella parte in cui le stesse non sono diversamente disciplinate dalle leggi di settore. Si vedano, fra le altre, la legge 2 gennaio 1989, n. 6, sulle guide alpine, e la legge 8 marzo 1991, n. 81, che, all'art. 19, ha soppresso la necessita' della licenza di polizia per l'esercizio dell'attivita' di maestro di sci; art. 124: esercizio senza licenza, da parte di cittadini stranieri, delle attivita' previste dall'art. 121, o esercizio in violazione della licenza stessa; art. 135, comma quinto: limitatamente allo svolgimento di attivita' di informazione, investigazione o ricerche diverse da quelle elencate nella tabella delle operazioni e delle relative tariffe, esposta nell'ufficio; articoli 8 e 9: limitatamente all'esercizio da parte di persona diversa dal titolare di una delle licenze o prese d'atto previste dagli articoli precedenti, salvo la rappresentanza, quando ammessa, e alle violazioni delle prescrizioni previste dalla legge o imposte dall'autorita', sempre che si tratti di una delle attivita' contemplate dagli articoli precedenti. Si applica la stessa sanzione amministrativa per le infrazioni alle seguenti disposizioni del regolamento di esecuzione al testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635: art. 156: omissione del servizio di pronto soccorso negli stabilimenti di bagni pubblici; art. 187: rifiuto ingiustificato o altre discriminazioni nella prestazione del pubblico esercizio; art. 225: inottemperanza all'obbligo di esibizione del certificato di iscrizione nel registro dei mestieri girovaghi e violazione alle limitazioni o divieti dell'autorita'. Si applica, invece, la sanzione del pagamento di una somma da trecentomila lire a due milioni di lire, salvo pagamento in misura ridotta di una somma pari a seicentomila lire, per le infrazioni alle seguenti norme del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: art. 76: salvo che si tratti di attivita' svolta contro il divieto dell'autorita' (cfr. sopra), per chi esegue in luogo pubblico, aperto al pubblico o esposto al pubblico azioni destinate alla riproduzione cinematografica, senza darne preventivo avviso all'autorita'; art. 81: omissione dell'obbligo di fornire all'autorita' di pubblica sicurezza il palco o posto distinto nel luogo di pubblico spettacolo per attendere alle proprie funzioni; art. 83: violazione del divieto di sospensione o variazione di pubblici spettacoli senza il consenso dell'ufficiale di pubblica sicurezza che vi assiste; art. 84: violazione all'obbligo di affissione dei regolamenti di sicurezza nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo; art. 108: esercizio dell'attivita' di affittacamere senza preventiva dichiarazione all'autorita' o in violazione del divieto dell'autorita'; art. 113, quinto comma: violazione al divieto di affissione fuori dai luoghi prescritti. Conseguentemente e' modificato (v. art. 8 del decreto legislativo n. 480) l'art. 663 del codice penale; art. 120: salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, comma 1: violazioni diverse dallo svolgimento di operazioni non contemplate nella apposita tabella (cfr. sopra, art. 120); art. 126: esercizio del commercio di cose antiche o usate, senza preventiva dichiarazione all'autorita'; art. 128: escluse le attivita' previste dall'art. 126: inottemperanza, da parte degli esercenti di attivita' su preziosi, dell'obbligo di identificazione dei clienti, salvo che si tratti di preziosi (o altri oggetti) antichi o usati. In questo caso, la violazione dell'obbligo e' punita a norma della disposizione penale dell'art. 17; art. 135: escluso il comma terzo e salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, comma 1: violazioni diverse dallo svolgimento di attivita' non contemplate nella tabella delle operazioni, punibili con la sanzione amministrativa piu' grave (v. sopra art. 135) e dall'obbligo di identificazione dei clienti, per il quale vige la norma penale generale dell'art. 17; art. 147: cessione di immobile o di alloggio, prestazione di ospitalita' a favore di cittadini stranieri, o assunzione degli stessi alle proprie dipendenze, senza preventiva comunicazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza. Si richiama l'attenzione sul fatto che l'art. 147 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e' interamente riscritto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 480, qui commentato, con la contestuale abrogazione del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50. La stessa sanzione amministrativa si applica per le infrazioni alle disposizioni degli articoli del regolamento di esecuzione indicate al comma 2 del nuovo art. 221-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Riguardo ad esse, si attira l'attenzione sulle indicazioni di legge relative ai seguenti articoli: art. 230, commi da 1 a 3, relativo alle uniformi delle bande musicali, significando che il divieto di portare armi, contenute al quarto comma dello stesso articolo, continua ad essere punito a norma delle vigenti disposizioni penali (art. 699, secondo e terzo comma, del codice penale; articoli 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895; art. 4, quarto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110; ecc.); art. 242, limitatamente alle attivita' previste dall'articolo 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, significando che rimane invariata la disciplina previgente relativa al commercio degli oggetti aventi valore storico ed artistico, con le sanzioni penali gia' previste in caso di inosservanza. Irrogazione della sanzione amministrativa. Competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni depenalizzate del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento di esecuzione e' il prefetto (art. 17-quinquies) della provincia nella cui circoscrizione il fatto e' stato commesso (vedasi anche art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689). Alla stessa autorita' compete anche, in relazione alle generali disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'irrogazione della sanzione pecuniaria e delle sanzioni accessorie, salvo quelle che l'art. 17-ter attribuisce ad altri organi. Si sottolinea che, in ordine alle procedure applicative, sono da osservarsi le disposizioni della menzionata legge n. 689 e del relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571). Sanzioni accessorie. Il decreto legislativo n. 480/1994 prevede, per le fattispecie depenalizzate, che insieme alla sanzione pecuniaria possano essere applicate anche le sanzioni accessorie dell'ordine di cessazione o di sospensione dell'attivita' svolta illegittimamente e della confisca delle cose mobili attinenti alla violazione amministrativa. Le norme relative (gli articoli 17-ter, quater e sexies introdotti nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) disegnano in modo peculiare i presupposti e le procedure per l'applicazione delle predette sanzioni amministrative, per cui se ne rende opportuna l'analitica disamina. Ordine di cessazione dell'attivita'. L'ordine di cessazione dell'attivita' svolta illegittimamente (art. 17-ter, commi 1, 3, 4 e 5) deve essere comminato: nei confronti di coloro che abbiano svolto l'attivita' vietata in difetto della prescritta autorizzazione, id est, a norma dell'art. 14 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in difetto di licenze, iscrizioni e "simili atti di polizia" disciplinati dallo stesso testo unico; nei confronti di coloro che abbiano svolto illegittimamente un'attivita' non soggetta ad autorizzazione di polizia, in quanto vietata, in via assoluta o in relazione alle circostanze di tempo e di luogo (es.: l'accensione di fuochi). L'ordine di cessazione dell'attivita' deve essere adottato entro termini molto brevi, mediante procedure che prescindono, evidentemente, dalla irrogazione della sanzione principale. Nel caso di attivita' svolta senza licenza, quando la stessa puo' essere, in astratto, rilasciata, l'ordine deve essere adottato, di norma, dalla stessa autorita' competente al rilascio del titolo autorizzatorio prescritto. Tuttavia, in correlazione con il disposto dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che prevede la potesta' del questore di ordinare la temporanea chiusura dell'esercizio, regolarmente autorizzato, per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, il comma 4 dell'art. 17-ter prevede, quando ricorrono le medesime circostanze, la potesta' questorile di disporre immediatamente la chiusura dell'esercizio anche se condotto in assenza della prescritta autorizzazione. Il questore e' parimenti competente a disporre la cessazione dell'attivita' illegittimamente condotta, perche' vietata o quando la stessa non puo' formare oggetto di autorizzazione. Nel caso di attivita' condotte illegittimamente, perche' in difetto del prescritto titolo autorizzatorio, o perche' il titolo medesimo non puo' essere rilasciato all'interessato, per mancanza dei requisiti oggettivi (ad es.: inidoneita' del locale, quando sono richieste condizioni di sorvegliabilita', igienicita' o sicurezza o altre specifiche condizioni) o soggettivi richiesti (in presenza, ad esempio, di "interdizioni" antimafia), deve ritenersi che il relativo ordine di cessazione debba essere disposto dalla stessa autorita' competente alla valutazione finale del possesso dei requisiti in parola, ossia al rilascio del titolo prescritto. Ordine di sospensione dell'attivita'. L'ordine di sospensione dell'attivita', per un periodo non superiore a tre mesi, e' adottabile quando, pur trattandosi di attivita' condotta in costanza del prescritto titolo autorizzatorio, sono violate le prescrizioni disposte dalla legge o dall'autorita'. La sospensione deve essere disposta, entro i termini molto brevi di cui si dira' appresso, dalla stessa autorita' che ha rilasciato il titolo autorizzatorio (art. 17-ter, comma 3) e puo' essere disposta dal prefetto con l'ordinanza-ingiunzione che definisce il procedimento sanzionatorio principale (art. 17-quater, comma 1). Va computato, in quest'ultimo caso, il periodo di sospensione gia' eseguito (art. 17-quater, comma 3). La norma non contiene indicazioni utili a differenziare la duplicita' dell'intervenuto; cio' non di meno si osserva che la tempestivita' di quello riconosciuto all'autorita' che ha rilasciato il titolo di polizia si ricollega con evidenza al principio di immediata autotutela degli interessi pubblici qui in discussione di cui e' espressione, fra l'altro, la disposizione dell'art. 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e trova la sua intrinseca finalita' nella necessita' di assicurare l'adempimento delle prescrizioni in condizioni di sicurezza, sospendendo, cioe', interinalmente, l'attivita' soggetta ad autorizzazione. Di converso, l'intervento del prefetto, facoltativo nella parte relativa alla sanzione accessoria di cui si discute, vale a completare - ove ocorra - l'effetto sanzionatorio gia' conseguito e quello conseguibile attraverso il pagamento della sanzione pecuniaria. Esso, pertanto, va attentamente calibrato in relazione alla gravita' della violazione e al periodo di sospensione eventualmente gia' eseguito. Procedure per l'applicazione delle sanzioni accessorie della cessazione e della sospensione dell'attivita'. Onde porre le competenti autorita' amministrative in condizione di espletare le potesta' interdittive e sospensive sopra descritte, l'art. 17-ter, commi 1 e 2, prevede che gli agenti accertatori, nel fare rapporto al prefetto, autorita' competente all'applicazione della sanzione principale, riferiscano pure, per iscritto e senza ritardo, alle autorita' sopramenzionate, secondo l'ordine di competenza gia' descritto (questore, sindaco, altra autorita' locale di pubblica sicurezza). Nel caso di contestazione immediata e' sufficiente la trasmissione del relativo verbale. Le predette autorita' sono tenute ad adottare il provvedimento accessorio entro cinque giorni dal ricevimento di copia del rapporto o del verbale di contestazione. Quando ricorrono i gia' cennati motivi di ordine e sicurezza pubblica, l'ordine di cessazione dell'attivita' svolta illegittimamente e' adottato dal questore immediatamente, non appena ne abbia notizia scritta. In relazione al disposto dell'art. 32, ultimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, le funzioni di polizia amministrativa in materia possono essere delegate dal questore ai dirigenti dei commissariati di pubblica sicurezza, previa autorizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza. In relazione a quanto sopra, le SS.LL. cureranno di svolgere ogni opportuno intervento affinche' le segnalazioni relative all'accertamento delle violazioni in parola o le copie del verbale di contestazione immediata siano inoltrate con la dovuta tempestivita', per i provvedimenti di rispettiva competenza, alla prefettura, alla questura - Divisione polizia amministrativa, al comune e al commissariato di pubblica sicurezza, territorialmente competenti, specificando, quando occorre, l'ufficio di volta in volta interessato. Alla prefettura dovra' essere inoltre inviata la segnalazione concernente l'effettiva esecuzione delle ordinanze di cessazione o di sospensione delle attivita' illegittimamente condotte. Inottemperanza agli ordini di cessazione o sospensione delle attivita' condotte illegittimamente. Si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 17-ter, comma 5, che commina la sanzione penale prevista dall'art. 650 del codice penale nei confronti di chi non ottempera alle ordinanze di cessazione o di sospensione adottate dal questore o dalla competente autorita' amministrativa, a norma dello stesso articolo. La relativa denuncia penale non impedisce l'esecuzione coattiva, a norma dell'art. 5 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Dell'inoltro della notizia di reato alla competente autorita' giudiziaria e delle iniziative assunte per l'esecuzione coattiva delle ordinanze va comunque data notizia al prefetto, per le valutazioni di competenza in sede di definizione del procedimento sanzionatorio principale. Sequestro e confisca. Il sequestro e la confisca, obbligatori nei confronti delle cose di cui la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituisce violazione amministrativa, facoltativi nei confronti delle cose utilizzate o destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, sono disciplinati dagli articoli 19 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Premesso che, a norma dell'art. 20 della citata legge n. 689, neppure sono suscettibili di confisca le cose altrui, salvo che si tratti di cose di cui e' comunque illecita la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione, si attira l'attenzione sull'espressa disposizione dell'art. 17-sexies, ora inserito nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, secondo cui la confisca, e, quindi, il sequestro, possono avere ad oggetto esclusivamente cose mobili. Abrogazione e integrazioni di norme penali. Per dare compiuta esecuzione all'effetto di depenalizzazione previsto dalla legge di delega 28 dicembre 1993, n. 562, il decreto legislativo in esame dispone (art. 13) l'abrogazione degli articoli 662, 665, 667 e 706 del codice penale e del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50; allo stesso fine, l'art. 8 introduce una limitazione all'ambito di applicazione dell'art. 663 del codice penale. La sanzione penale, originariamente contenuta nell'art. 665, terzo comma, del codice penale, e, per gli stranieri, nel citato decreto legislativo n. 50, e' mantenuta relativamente all'obbligo di identificazione dei clienti presso gli esercizi ricettivi e luoghi assimilati, mediante l'integrazione, con una specifica disposizione penale, dell'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Si attira inoltre l'attenzione sulla riformulazione dell'art. 147 dello stesso testo unico che, depenalizzando le fattispecie, comprende ora i fatti di rilievo non penale gia' contemplati dal richiamato decreto legislativo n. 50 del 1948, ora abrogato. Si e' provveduto, in tal modo, a rendere omogenea la disciplina delle comunicazioni dovute all'autorita' locale di pubblica sicurezza nel caso di cessione di immobili, di alloggio, di ospitalita', di assunzioni lavorative interessanti stranieri o apolidi. La sanzione, come si e' detto, e' quella dell'art. 17-bis, comma 3, ossia il pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni, per la quale e' ammesso il pagamento in misura ridotta di lire seicentomila. Disposizioni di coordinamento normativo. Gli articoli da 8 a 12 del decreto legislativo n. 480 contengono disposizioni di coordinamento legislativo, relative a norme del codice penale e delle leggi speciali. Si attira l'attenzione sull'art. 12 che concerne le modificazioni alla legge 25 agosto 1991, n. 287, riguardante i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ed alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, riguardante le attivita' di agriturismo. Nel prevedere per entrambi i settori di attivita', pur disciplinati da leggi speciali, l'estensione delle norme sanzionatorie del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, specificamente richiamate, viene confermata la speciale competenza sanzionatoria dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in luogo di quella attribuita in via generale al prefetto. Le innovazioni relative alla legge n. 287 del 1991 attengono pure alla qualita' ed entita' delle sanzioni, che vengano diminuite e rese del tutto omogenee a quelle gia' previste dagli articoli 17-bis, comma 1, 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come integrato dal decreto legislativo che si commenta. Il provvedimento si conclude con l'espressa indicazione delle norme abrogate e con le disposizioni transitorie e finali, che non richiedono specifico commento. * * * Si confida nell'attiva collaborazione delle SS.LL. perche' sia data compiuta conoscenza della normativa in questione e delle presenti indicazioni applicative al personale incaricato dei compiti di vigilanza e di accertamento delle infrazioni. Le SS.LL. avranno, altresi', cura di sensibilizzare, anche a norma e per gli effetti di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, gli organi comunali preposti al rilascio delle licenze o autorizzazioni disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle leggi collegate, sulle quali pure interviene il decreto legislativo in argomento, affinche' sia data puntuale e omogenea applicazione alle disposizioni che prevedono l'intervento di tali organi. Il Ministro: MARONI