MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

                      Provvedimenti concernenti
       il trattamento straordinario di integrazione salariale
(GU n.258 del 4-11-1994)

   Con   decreto   ministeriale  29  settembre  1994  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dall'azienda sotto specificata e'  disposta  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per il periodo e per la causale a fianco indicata:
    1) S.r.l. Puppieni, con sede in Crusinallo di Omegna  (Novara)  e
stabilimenti  di  Crusinallo di Omegna (Novara), per il periodo dal 1
luglio 1991 al 31 dicembre 1991.
   Causale: crisi aziendale.
   Comitato tecnico del 7 settembre 1994.
   Primo decreto ministeriale: dal 1 luglio 1991.
   Pagamento diretto: no.
   Art. 22, primo comma, legge n. 223/1991;
    2) S.r.l. Puppieni, con sede in Crusinallo di Omegna  (Novara)  e
stabilimenti  di  Crusinallo di Omegna (Novara), per il periodo dal 1
gennaio 1992 al 30 giugno 1992.
   Causale: crisi aziendale.
   Comitato tecnico del 7 settembre 1994.
   Primo decreto ministeriale: dal 1 luglio 1991.
   Pagamento diretto: no.
   Art. 22, secondo comma, legge n. 223/1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato,  la'
dove  concesso  a  provvedere  al  pagamento  diretto del trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  29  settembre  1994  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  di  ristrutturazione  aziendale,  disposta   con   decreto
ministeriale  del  28  aprile 1993 con effetto dal 15 giugno 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Omsa
con sede in Castiglione delle Stiviere  (Mantova)  unita'  di  Faenza
(Ravenna), per il periodo dal 15 giugno 1993 al 14 dicembre 1993.
   Comitato tecnico del 7 settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 15 luglio 1993 con decorrenza 15
giugno 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  dell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1994:
    1) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di   integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Siracusana Navalmeccanica, con sede in Siracusa e unita' di
Cantieri delle zone industriali di Siracusa, per  il  periodo  dal  6
dicembre 1993 al 5 giugno 1994.
   Comitato tecnico dell'8 settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 6
dicembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con effetto
dal 6 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti
dalla ditta:
   S.p.a. Siracusana Navalmeccanica, con sede in Siracusa e unita' di
Cantieri delle zone industriali di Siracusa, per  il  periodo  dal  6
giugno 1994 al 5 dicembre 1994.
   Comitato tecnico dell'8 settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 23 luglio 1994 con decorrenza 6
giugno 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di   integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. S.A.C.S.E., con sede in  Corciano  (Perugia)  e  unita'  di
Corciano  (Perugia),  per il periodo dal 30 aprile 1994 al 29 ottobre
1994.
   Comitato tecnico dell'8 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1994 con  decorrenza  30
aprile 1994;
    4) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di   integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Siciet, con sede in Ariccia (Roma) e unita' nazionali,  per
il periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 giugno 1994.
   Comitato tecnico dell'8 settembre 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 10 dicembre 1993 con decorrenza 6
dicembre 1993;
    5) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore   dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Consorzio agrario provinciale di Pesaro-Urbino, con sede in
Pesaro  e  unita'  di  Fano  (Pesaro)  e Pesaro, per il periodo dal 3
novembre 1993 al 2 maggio 1994.
   Comitato tecnico dell'8 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1993 con  decorrenza  3
novembre 1993;
    6)  e'  prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi  aziendale,  con  effetto  dal  3
novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.r.l. Consorzio agrario provinciale di Pesaro-Urbino, con sede in
Pesaro  e  unita'  di  Fano  (Pesaro)  e Pesaro, per il periodo dal 3
maggio 1994 al 2 novembre 1994.
   Comitato tecnico dell'8 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 28 aprile 1994  con  decorrenza  3
maggio 1994;
    7)  ai  sensi dell'art. 7, comma 5 della legge n. 236/1993 e alle
condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o  inferiori  a
100 - e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  disposta con decreto
ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1  marzo  1993,  in
favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  S.I.E.M. - Sarda impianti elettrici meccanici, con sede in
Cagliari e unita' di Portovesme (Cagliari),  per  il  periodo  dal  1
marzo 1994 al 31 agosto 1994.
   Comitato tecnico dell'8 settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  18 marzo 1994 con decorrenza 1
marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    8)  ai  sensi dell'art. 7, comma 5 della legge n. 236/1993 e alle
condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o  inferiori  a
100 - e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  disposta con decreto
ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 29 marzo  1993,  in
favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Simon International, con sede in Saltara (Pesaro) e unita'
di Saltara (Pesaro), per il periodo dal 29 marzo 1994 al 28 settembre
1994.
   Comitato tecnico dell'8 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1994 con  decorrenza  29
marzo 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    9) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore   dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.a.s.  Ricco e Ricco, con sede in Misterbianco (Catania) e unita'
di Misterbianco (Catania), per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19
marzo 1994.
   Comitato tecnico dell'8 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza  20
settembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    10) e' prorogata la corresponsione del trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale  per  crisi aziendale, con effetto dal 20
settembre 1993, in  favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti
dalla ditta:
   S.a.s.  Ricco e Ricco, con sede in Misterbianco (Catania) e unita'
di Misterbianco (Catania), per il periodo dal 20  marzo  1994  al  19
settembre 1994.
   Comitato tecnico dell'8 settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 20
marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  dell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  30  settembre  1994  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carbon valley industry,  con  sede
in  Pisticci  (Matera),  unita'  in  Pisticci  (Matera)  e  uffici di
Gallarate (Milano), e' prorogata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento economico di mobilita',  tenendosi  conto,  ai
fini   della   determinazione   del   trattamento,   del  periodo  di
integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dall'11  giugno
1994 al 10 giugno 1995.
   La  proroga  non  opera  per  i lavoratori nei confronti dei quali
ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4,
5 e  6  dell'art.  5  del  decreto-legge  16  giugno  1994,  n.  299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   Con  decreto  ministeriale  30  settembre  1994  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Autovox Videosystem, con sede in
Terni e sede amministrativa in Roma, unita' in Terni, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, per il periodo dal 17 febbraio 1994 al 16 febbraio 1995.
   La  proroga  non  opera  per  i lavoratori nei confronti dei quali
ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4,
5 e  6  dell'art.  5  del  decreto-legge  16  giugno  1994,  n.  299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con   decreto   ministeriale  30  settembre  1994  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Mulat  Italia,  con  sede   in
Lacedonia  (Avellino)  e unita' in Lacedonia (Avellino), e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, per il periodo dal 3 febbraio 1994 al 2 febbraio 1995.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
5 agosto 1994, n. 15781.
   La proroga non opera per i  lavoratori  nei  confronti  dei  quali
ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4,
5  e  6  dell'art.  5  del  decreto-legge  16  giugno  1994,  n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   Con   decreto   ministeriale  30  settembre  1994  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Publialfa, con  sede  in  Salerno,
unita'  in  Salerno,  e'  prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione  salariale  cosi' concesso, per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 31 dicembre 1994.
   La proroga non opera per i  lavoratori  nei  confronti  dei  quali
ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4,
5  e  6  dell'art.  5  del  decreto-legge  16  giugno  1994,  n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  30  settembre  1994  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Nuova Autovox, con sede in Roma,
unita' in  Roma,  e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento economico di mobilita',  tenendosi  conto,  ai
fini   della   determinazione   del   trattamento,   del  periodo  di
integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal  15  giugno
1994 al 14 giugno 1995.
   La  proroga  non  opera  per  i lavoratori nei confronti dei quali
ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4,
5 e  6  dell'art.  5  del  decreto-legge  16  giugno  1994,  n.  299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   Con  decreto  ministeriale  7  ottobre   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Sitie
impianti con sede in Ferrara, unita' di Ferrara per i quali e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  37,97  ore  medie
settimanali  nei  confronti di 110 lavoratori a fronte di un organico
complessivo pari a 143 unita', per il periodo dal 10 gennaio 1994  al
30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale 7 ottobre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. I.T.E.R. - Industria tipografica romana,  con
sede  in  Roma,  unita' in Roma, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29  settembre
1993 al 28 settembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  dell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.