Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.258 del 4-11-1994)
Con decreto ministeriale 29 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dall'azienda sotto specificata e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo e per la causale a fianco indicata: 1) S.r.l. Puppieni, con sede in Crusinallo di Omegna (Novara) e stabilimenti di Crusinallo di Omegna (Novara), per il periodo dal 1 luglio 1991 al 31 dicembre 1991. Causale: crisi aziendale. Comitato tecnico del 7 settembre 1994. Primo decreto ministeriale: dal 1 luglio 1991. Pagamento diretto: no. Art. 22, primo comma, legge n. 223/1991; 2) S.r.l. Puppieni, con sede in Crusinallo di Omegna (Novara) e stabilimenti di Crusinallo di Omegna (Novara), per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 30 giugno 1992. Causale: crisi aziendale. Comitato tecnico del 7 settembre 1994. Primo decreto ministeriale: dal 1 luglio 1991. Pagamento diretto: no. Art. 22, secondo comma, legge n. 223/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la' dove concesso a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 29 settembre 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 28 aprile 1993 con effetto dal 15 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Omsa con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova) unita' di Faenza (Ravenna), per il periodo dal 15 giugno 1993 al 14 dicembre 1993. Comitato tecnico del 7 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1993 con decorrenza 15 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi dell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 29 settembre 1994: 1) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Siracusana Navalmeccanica, con sede in Siracusa e unita' di Cantieri delle zone industriali di Siracusa, per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 giugno 1994. Comitato tecnico dell'8 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 6 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 6 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Siracusana Navalmeccanica, con sede in Siracusa e unita' di Cantieri delle zone industriali di Siracusa, per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994. Comitato tecnico dell'8 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1994 con decorrenza 6 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. S.A.C.S.E., con sede in Corciano (Perugia) e unita' di Corciano (Perugia), per il periodo dal 30 aprile 1994 al 29 ottobre 1994. Comitato tecnico dell'8 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1994 con decorrenza 30 aprile 1994; 4) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Siciet, con sede in Ariccia (Roma) e unita' nazionali, per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 giugno 1994. Comitato tecnico dell'8 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 10 dicembre 1993 con decorrenza 6 dicembre 1993; 5) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Consorzio agrario provinciale di Pesaro-Urbino, con sede in Pesaro e unita' di Fano (Pesaro) e Pesaro, per il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994. Comitato tecnico dell'8 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1993 con decorrenza 3 novembre 1993; 6) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, con effetto dal 3 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Consorzio agrario provinciale di Pesaro-Urbino, con sede in Pesaro e unita' di Fano (Pesaro) e Pesaro, per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 novembre 1994. Comitato tecnico dell'8 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 28 aprile 1994 con decorrenza 3 maggio 1994; 7) ai sensi dell'art. 7, comma 5 della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a 100 - e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1 marzo 1993, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta: S.r.l. S.I.E.M. - Sarda impianti elettrici meccanici, con sede in Cagliari e unita' di Portovesme (Cagliari), per il periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994. Comitato tecnico dell'8 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1994 con decorrenza 1 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 8) ai sensi dell'art. 7, comma 5 della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a 100 - e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 29 marzo 1993, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Simon International, con sede in Saltara (Pesaro) e unita' di Saltara (Pesaro), per il periodo dal 29 marzo 1994 al 28 settembre 1994. Comitato tecnico dell'8 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1994 con decorrenza 29 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 9) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.a.s. Ricco e Ricco, con sede in Misterbianco (Catania) e unita' di Misterbianco (Catania), per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 marzo 1994. Comitato tecnico dell'8 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 20 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 10) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, con effetto dal 20 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.a.s. Ricco e Ricco, con sede in Misterbianco (Catania) e unita' di Misterbianco (Catania), per il periodo dal 20 marzo 1994 al 19 settembre 1994. Comitato tecnico dell'8 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 20 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi dell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carbon valley industry, con sede in Pisticci (Matera), unita' in Pisticci (Matera) e uffici di Gallarate (Milano), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dall'11 giugno 1994 al 10 giugno 1995. La proroga non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. Con decreto ministeriale 30 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autovox Videosystem, con sede in Terni e sede amministrativa in Roma, unita' in Terni, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 17 febbraio 1994 al 16 febbraio 1995. La proroga non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 30 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mulat Italia, con sede in Lacedonia (Avellino) e unita' in Lacedonia (Avellino), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 3 febbraio 1994 al 2 febbraio 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 agosto 1994, n. 15781. La proroga non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. Con decreto ministeriale 30 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Publialfa, con sede in Salerno, unita' in Salerno, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994. La proroga non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 30 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Autovox, con sede in Roma, unita' in Roma, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 15 giugno 1994 al 14 giugno 1995. La proroga non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. Con decreto ministeriale 7 ottobre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sitie impianti con sede in Ferrara, unita' di Ferrara per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 37,97 ore medie settimanali nei confronti di 110 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 143 unita', per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 7 ottobre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.T.E.R. - Industria tipografica romana, con sede in Roma, unita' in Roma, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 settembre 1993 al 28 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi dell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.