Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.261 del 8-11-1994)
Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edi.Gen., con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di Sassari, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 febbraio 1994, per il periodo dal 15 dicembre 1993 al 14 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteco - Gruppo Presafin, con sede in Torino e unita' di Collegno (Torino), per il periodo dal 28 marzo 1994 al 27 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.C.T. Metalceramica Trento, con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 maggio 1994 al 18 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Me.Tra. Mezzi di trasporto, con sede in Spoleto (Perugia) e unita' di Spoleto (Perugia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 maggio 1994 al 18 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gaspardo, con sede in Morsano al Tagliamento (Pordenone) e unita' di Morsano al Tagliamento (Pordenone), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 dicembre 1993 al 19 dicembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 9 novembre 1993, art. 2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gaspardo, con sede in Morsano al Tagliamento (Pordenone) e unita' di Morsano al Tagliamento (Pordenone), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 dicembre 1993 al 6 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.M.I.E., con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unita' di Sesto Fiorentino (Firenze), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 febbraio 1994 al 22 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Athos Mecatti, con sede in Impruneta (Firenze) e unita' di Impruneta (Firenze), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 febbraio 1994 al 15 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.r.l. Montei 2000, con sede in Roma e unita' di Pontinia (Latina), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 aprile 1994 al 20 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.I.E., con sede in Palermo, unita' di Palermo e Trapani, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 febbraio 1994 al 2 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Flower Shoes, con sede in Mugnano (Napoli) e unita' di Mugnano (Napoli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 ottobre 1993 al 5 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.