MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.261 del 8-11-1994)

   Con   decreto   ministeriale  13  ottobre  1994  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edi.Gen.,
con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo  dal  14  marzo
1994 al 13 settembre 1994.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   Con  decreto  ministeriale  13  ottobre  1994   e'   disposta   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di
Sassari, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 10 febbraio 1994, per il periodo dal 15 dicembre 1993  al  14
dicembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  13  ottobre  1994,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteco -
Gruppo Presafin, con sede in Torino e unita'  di  Collegno  (Torino),
per il periodo dal 28 marzo 1994 al 27 settembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero dal contributo  addizionale  di  cui  all'art.  8,  comma
8-bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  M.C.T.  Metalceramica  Trento, con sede in
Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento),  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 19 maggio 1994 al 18 maggio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Me.Tra.  Mezzi  di  trasporto, con sede in
Spoleto (Perugia) e unita' di Spoleto (Perugia),  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 19 maggio 1994 al 18 maggio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Gaspardo, con sede in Morsano al  Tagliamento
(Pordenone)  e  unita'  di  Morsano  al  Tagliamento  (Pordenone), e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale dal 7 dicembre 1993 al 19 dicembre 1993.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale del 9 novembre 1993, art. 2.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. Gaspardo, con sede in Morsano al Tagliamento
(Pordenone) e  unita'  di  Morsano  al  Tagliamento  (Pordenone),  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 20 dicembre 1993 al 6 giugno 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  I.R.M.I.E.,  con  sede in Sesto Fiorentino
(Firenze) e unita' di Sesto Fiorentino (Firenze), e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 23 febbraio 1994 al 22 febbraio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Athos  Mecatti,  con  sede  in   Impruneta
(Firenze)   e  unita'  di  Impruneta  (Firenze),  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 16 febbraio 1994 al 15 febbraio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla: S.r.l. Montei 2000, con sede in Roma  e  unita'  di
Pontinia  (Latina),  e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  21  aprile  1994  al  20
aprile 1995.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. I.C.I.E., con  sede  in  Palermo,  unita'  di
Palermo  e  Trapani, e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  3  febbraio  1994  al  2
febbraio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. Flower Shoes, con sede in Mugnano (Napoli) e
unita' di Mugnano (Napoli),  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 6 ottobre
1993 al 5 ottobre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.