MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 31 ottobre 1994 

  Divieti  di  somministrazione  nei pubblici esercizi per il consumo
allo stato crudo e di consumo allo stato crudo di  molluschi  bivalvi
provenienti dalla Puglia.
(GU n.256 del 2-11-1994)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  32  della  legge  23 dicembre 1978, n. 833, il quale
prevede che il Ministero della sanita'  puo'  emettere  ordinanze  di
carattere  contingibile  ed  urgente,  in materia di igiene e sanita'
pubblica e di polizia veterinaria, con  efficacia  estesa  all'intero
territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni;
  Visti  i cinque casi di colera accertati nella regione Puglia, area
di Bari;
  Vista l'ordinanza 22 ottobre 1994, n. 532, con la quale la  regione
Puglia  ha fatto divieto di prelevare, trasportare, detenere, vendere
ed utilizzare acqua di mare e di consumare,  fra  l'altro,  molluschi
bivalvi crudi;
  Ritenuto  di  estendere  temporaneamente  il  divieto  relativo  ai
prodotti di cui sopra provenienti dalla  regione  Puglia  anche  alle
altri parti d'Italia;
                               Ordina:
  1.   E'   fatto   divieto   sull'intero   territorio  nazionale  di
somministrare nei pubblici esercizi per il consumo allo stato crudo e
di consumare allo stato crudo i molluschi bivalvi  provenienti  dalla
regione Puglia.
  2.  Il  termine  temporale  di scadenza della presente ordinanza e'
fissato in giorni dieci dalla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  Le  autorita'  competenti  sono  incaricate di dare esecuzione alla
presente ordinanza, che entra in vigore il giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 31 ottobre 1994
                                                   Il Ministro: COSTA