UNIVERSITA' DI LECCE

DECRETO RETTORALE 18 ottobre 1994 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.261 del 8-11-1994)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' di Lecce, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge n. 168/89;
  Vista la legge n. 341/90;
  Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1994;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991
recante l'approvazione del piano di sviluppo per il triennio 1991/93;
  Vista la delibera della facolta' di  economia  e  commercio  del  1
giugno   1994,  con  cui  si  chiede  l'approvazione  della  modifica
statutaria inerente il corso di laurea in giurisprudenza;
  Viste le deliberazioni del senato accademico in data 15 giugno 1994
e quella del consiglio di amministrazione in data 29 luglio 1994, con
cui veniva ratificato il decreto rettorale d'urgenza n.  866  del  15
giugno  1994,  atti  tutti  favorevoli  alla  richiesta  di  modifica
statutaria;
  Vista la delibera del Consiglio universitario nazionale in data  14
luglio  1994,  che  qualifica  come  formalmente corretta la proposta
avanzata e pero' ne chiede integrazioni e chiarimenti,  adeguando  il
relativo  ordinamento degli studi al decreto ministeriale 11 febbraio
1994;
  Vista la delibera della facolta' di economia e commercio in data  6
settembre 1994, con cui si forniscono i richiesti chiarimenti;
  Visto  il  proprio  D.R.U. n. 1089 del 9 settembre 1994, ratificato
dal consiglio di amministrazione di questo  Ateneo  il  13  settembre
1994;
  Vista  la  delibera del senato accademico in data 9 settembre 1994,
con cui si propone la modifica di statuto di cui trattasi;
  Vista la delibera del Consiglio universitario nazionale in data  15
settembre 1994;
  Vista  la  nota  ministeriale  12 ottobre 1994, n. 2554, con cui il
Ministro  comunica  che   nulla   osta   da   parte   del   Ministero
all'emanazione  del  decreto  rettorale  di  modifica  di statuto per
l'attivazione del corso di laurea in giurisprudenza, anche alla  luce
del principio di autonomia universitaria;
  Considerato  che  il Consiglio universitario nazionale nella seduta
del 15 settembre 1994 non ha espresso parere favorevole alla modifica
in parola;
  Ritenuto,  attesa  la  peculiare  struttura  contenutistica   della
pronunzia  del  Consiglio  universitario nazionale, che la stessa non
possa essere intesa come parere sfavorevole, non essendo  ravvisabile
in  essa  alcun  profilo  ostativo  all'approvazione  della  modifica
statutaria,  direttamente   imputabile   alla   volonta'   collegiale
dell'organo consultivo;
  Considerato  che, anche a voler qualificare il parere del Consiglio
universitario  nazionale  come  parere  sfavorevole,   e'   possibile
dissentire   motivatamente   dallo   stesso,  in  quanto  parere  non
vincolante, cosi' come ritenuto  dall'avvocatura  distrettuale  dello
Stato con parere in data 8 ottobre 1994, prot. 20066, nonche' da vari
professori ordinari della materia con conformi pronunzie;
  Ritenuto in particolare:
   che,  sia  la  previsione  dei  corsi  di laurea a costo zero, sia
l'istituzione di un corso  di  laurea  in  giurisprudenza  presso  la
facolta'  di  economia e commercio, trovano puntuale fondamento nelle
previsioni   del   piano   triennale   1991-1993,   antecedente    la
modificazione  del riordinamento didattico della facolta' di economia
e commercio;
   che la possibilita' di prevedere corsi di laurea a  numero  chiuso
e'  espressamente prevista nel decreto ministeriale 11 febbraio 1994,
tab. III, art. 2;
   che, l'Universita' ha compiutamente dimostrato il  possesso  delle
risorse   necessario   per   l'attivazione   del  corso,  cosi'  come
riconosciuto nel parere del Consiglio universitario nazionale del  14
luglio  1994,  comprese  quelle  richieste  dall'art.  8, comma 5 del
decreto ministeriale 11 febbraio 1994, tab. III;
   che la  sufficienza  delle  risorse  risulta  assicurata  altresi'
nell'art.  15  del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre
1991 recante "approvazione del piano di  sviluppo  delle  universita'
per il triennio accademico 1991-1993";
   che  appare  opportuno inserire la prescrizione di cui all'art. 8,
comma 5 del decreto ministeriale 11 febbraio 1994;
  Viste  le  delibere  del  senato  accademico  e  del  consiglio  di
amministrazione   di   questo  Ateneo,  rispettivamente  in  data  21
settembre 1994 e 27 settembre 1994, con cui i suddetti collegi  hanno
impegnato  il  rettore  ad  approvare  la  modifica di statuto di cui
trattasi ed a mettere in atti quanto occorre  per  l'attivazione  del
corso di laurea in giurisprudenza, a partire dall'inizio del prossimo
anno accademico 1994-95;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche, in deroga al termine triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  l'art.  15  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28
ottobre 1991  recante  "approvazione  del  piano  di  sviluppo  delle
Universita'  per  il  triennio  1991-93", che autorizza espressamente
l'attivazione delle facolta' di corsi di laurea previsti nel piano;
  Ritenuta  l'urgenza  di  provvedere,  atteso   l'imminente   inizio
dell'anno accademico;
  Tutto cio' premesso;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Lecce, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come  segue,  dopo  l'art.  13  relativo  alle  lauree  ed al diploma
conferiti dalla facolta' di economia e commercio, con lo  scorrimento
degli articoli 14 e seguenti:
                               Capo II
                  FACOLTA' DI ECONOMICA E COMMERCIO
 (Omissis).
   a. laurea in giurisprudenza.
  Art.  14.  -  La  durata  del  corso  di  studi  per  la  laurea in
giurisprudenza e' di quattro anni.
  Sono  titoli  di   ammissione   quelli   previsti   dalle   vigenti
disposizioni di legge.
  Art.  15.  -  Il  numero  di  iscritti a ciascun anno di corso puo'
essere  stabilito  annualmente  dal  senato  accademico,  sentito  il
consiglio  di  facolta',  in  base  alle  risorse  disponibili e alle
esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9,  comma  4,
della legge n. 341/1990.
  Art.  16. - Il corso di laurea in giurisprudenza comprende ventisei
annualita' di insegnamento e si conclude con un esame di laurea.
  La facolta' stabilisce le modalita' degli esami di profitto,  delle
eventuali prove di idoneita' richieste e dell'esame di laurea.
  Art. 17. - Sono fondamentali le seguenti aree disciplinari:
    1) area del diritto amministrativo;
    2) area del diritto civile;
    3) area del diritto commerciale;
    4) area del diritto comparato e comunitario;
    5) area del diritto costituzionale;
    6) area del diritto del lavoro;
    7)  area  del  diritto  internazionale  e del diritto comunitario
(profili istituzionali);
    8) area del diritto penale;
    9) area del diritto processuale civile;
   10) area del diritto processuale penale;
   11) area del diritto romano;
   12) area della storia del diritto medievale e moderno;
   13) area economico finanziaria;
   14) area filosofico-giuridica.
  Per ciascuna delle aree di cui al precedente comma 1,  la  facolta'
rende obbligatoria almeno un'annualita' di insegnamento.
  Deve  essere obbligatoriamente attivato un insegnamento annuale per
ciascuna delle aree disciplinari  del  diritto  ecclesiastico  e  del
diritto tributario.
  Art. 18. - Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2,
della legge n. 341/1990, la facolta':
    a)  individua,  nel  rispetto  di  quanto  previsto circa le aree
disciplinari determinate nell'art. 17 gli  insegnamenti  fondamentali
obbligatori;
    b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici,
le   modalita'  degli  eventuali  tirocini  o  di  altri  momenti  di
formazione pratica;
    c) individua i criteri per la formazione dei piani  di  studio  e
gli eventuali indirizzi del corso di laurea;
    d)  puo' assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che
ne specifichino i contenuti effettivi o li differenziano nel caso che
essi vengano ripetuti con contenuti diversi.
  La facolta' assicura l'insegnamento delle materie  giuridiche,  che
costituiscono  oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle
professioni di avvocato e procuratore legale e di notaio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Lecce, 18 ottobre 1994
                                                    Il rettore: RIZZO