REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 1994 

  Stralcio  di  un'area  ubicata  nel  comune di Chiesa in Valmalenco
dall'ambito territoriale n. 2, individuato  con  deliberazione  della
giunta   regionale   n.   IV/3859   del  10  dicembre  1985,  per  la
realizzazione di un impianto idroelettico  da  parte  della  societa'
"Energia ambiente" S.r.l. (Deliberazione n. V/56706).
(GU n.267 del 15-11-1994 - Suppl. Ordinario n. 143)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali  ed  il  relativo  regolamento  di esecuzione, approvato con
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto l'art. 82 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  con  cui  sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898  del
26  aprile  1988,  avente  per  oggetto  "Criteri  e procedure per il
rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge  8
agosto  1985,  n.  431,  con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
  Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge  29  giugno
1939,  n.  1497,  presentata  alla giunta regionale in data 20 luglio
1994, prot. n. 36175, dalla societa' "Energia ambiente" S.r.l. per la
realizzazione di un impianto idroelettrico  su  un'area  ubicata  nel
comune  di  Chiesa in Valmalenco (Sondrio), mapp. 157, 158, 159, 160,
161/a, 161/b, 162, 164, 222, 166, 335, 168, 336, 170, 395, 172,  224,
175, 268, 355, 269, 182, 273, 301, 184, 236, 282, 302, 283, 303, 304,
284, 285, 305, 286, 306, 287, 307, 288, 308, 289, 309, 187, 188, 291,
290, 182, 190, 196, 197, 198, 199, 200, 361, 362, 201, 202, 203, 205,
294, 299, foglio 6, mapp. 4, foglio 12 (per la sola parte interessata
dall'intervento)  sottoposta  a  vincolo paesaggistico in forza della
legge n. 1497/1939, nonche' gravata da vincolo  di  immodificabilita'
ed  inedificabilita'  temporanea  di cui all'art. 1-ter della legge 8
agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n.
2, individuato con deliberazione della giunta  regionale  n.  IV/3859
del 10 dicembre 1985;
  Verificato,  in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della
legge  8  agosto  1985,  n.  431; cio' in considerazione del limitato
impatto ambientale delle opere;
  Atteso che si  e'  proceduto,  relativamente  all'area  interessata
dall'opera  proposta,  a  verificare  che  la  stessa  non risulti in
contrasto con tutti quegli elementi di carattere  ambientale,  propri
della proposta di piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della
pianificazione paesistica;
  Riconosciuta, in  base  alle  attestazioni  e  alla  documentazione
prodotta,  la  particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in
argomento,  diretta  al  soddisfacimento  di  interessi  pubblici   e
sociali;
  Riconosciuta  la  necessita' di realizzare l'opera di cui trattasi,
in considerazione dell'esigenza di soddisfare  i  suddetti  interessi
pubblici  e  sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza
ed urgenza tali  che  la  giunta  regionale  non  puo'  esimersi  dal
prenderli  in  esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al
particolare regime di salvaguardia cui l'area  in  questione  risulta
assoggettata;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto,  dall'ambito  territoriale  n.  2,
individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge
29 giugno 1939, n. 1497, si procedera' a valutare  la  compatibilita'
dell'opera  in  ordine  alla  piu'  puntuale  localizzazione  e  alla
migliore qualificazione progettuale;
  Dato atto che, ai sensi dell'art.  1  del  decreto  legislativo  n.
40/1993,  come  modificato  dall'art.  1  del  decreto legislativo n.
479/1993, la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
   1) di stralciare, per le motivazioni di cui  in  premessa,  l'area
ubicata  in comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), mapp. 157, 158,
159, 160, 161/a, 161/b, 162, 164, 222, 166, 335, 168, 336, 170,  395,
172, 224, 175, 268, 355, 269, 182, 273, 301, 184, 236, 282, 302, 283,
303, 304, 284, 285, 305, 286, 306, 287, 307, 288, 308, 289, 309, 187,
188, 291, 290, 182, 190, 196, 197, 198, 199, 200, 361, 362, 201, 202,
203,  205,  294, 299, foglio 6, mapp. 4, foglio 12 (per la sola parte
interessata   dall'intervento)   dall'ambito   territoriale   n.    2
individuato  con  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985;
   2) di riperimetrare, in conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
punto  1)  della  presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2,
individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10  dicembre
1985;
  3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3
giugno 1940, n.  1357,  e  nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della legge
regionale 17 maggio 1985, n. 57, cosi' come  modificato  dalla  legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 13 settembre 1994
                                              Il presidente: ARRIGONI
Il segretario: FERMO