Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.267 del 15-11-1994)
Con decreto ministeriale 25 ottobre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Omba torni verticali (gruppo Mandelli), con sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' in Busto Arsizio (Varese), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 aprile 1994 al 5 ottobre 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 6 ottobre 1994 al 5 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 ottobre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Base 2, con sede in Barletta (Bari) e unita' in Barletta (Bari), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 giugno 1994 al 13 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 ottobre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Sweety di Vincenzo Crocare & C., con sede in Napoli e unita' in Napoli, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 novembre 1994 al 2 maggio 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 3 maggio 1994 al 2 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 ottobre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Com Impex, con sede in Rozzano (Milano) e unita' in Isola del Liri (Frosinone), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 aprile 1994 al 5 ottobre 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 6 ottobre 1994 al 5 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreti ministeriali 25 ottobre 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sepi (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unita' di Grugliasco-Orbassano-Robassomero (Torino), per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 5 aprile 1994; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 14 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c. a r.l. Cooperativa stovigliai, con sede in Albisola Superiore (Savova) e unita' di Albisola Superiore (Savova), per il periodo dal 14 dicembre 1993 al 13 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 14 dicembre 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 13 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Italcementi (Gruppo Italcementi), con sede in Bergamo, officine elettriche di Bergamo e centrali elettriche di Bergamo, officine meccaniche di Alteno Lombardo (Bergamo), sede centrale e magazzino centrale di Bergamo, per il periodo dal 13 marzo 1994 al 14 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1994 con decorrenza 13 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreti ministeriali 25 ottobre 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Gescon '90, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 1 gennaio 1993; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 30 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo), unita' di Avezzano (L'Aquila), Corsico (Milano), Germagnano (Torino), Mantova e sede amministrativa di San Mauro Torinese (Torino), Tolmezzo (Udine) e Verzuolo (Cuneo), per il periodo dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 3 giugno 1994 con decorrenza 30 maggio 1994; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 20 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Cartiera di Marzabotto dal 1 gennaio 1994 Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e unita' di Marzabotto (Bologna), per il periodo dal 20 giugno 1994 al 19 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1994 con decorrenza 20 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 26 ottobre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unita' in S. Gregorio (Reggio Calabria), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 19 marzo 1994 al 18 settembre 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' ulteriormente prorogata dal 19 marzo 1994 al 18 settembre 1994. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 26 ottobre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa e unita' in Catania, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994. La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 26 ottobre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gencord, con sede in Assemini (Cagliari) e unita' in Assemini (Cagliari), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 23 marzo 1994 al 22 settembre 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' ulteriormente prorogata dal 23 settembre 1994 al 22 marzo 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 26 ottobre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Concerie Cogolo, con sede in Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine) e unita' in Zugliano e S. Giorgio di Nogaro (Udine), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 20 luglio 1994 al 19 gennaio 1995. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' ulteriormente prorogata dal 20 gennaio 1995 al 19 luglio 1994. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 26 ottobre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria, con sede in Reggio Calabria e unita' in Gioia Tauro (Reggio Calabria) e Reggio Calabria, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dall'11 novembre 1993 al 10 maggio 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' ulteriormente prorogata dall'11 maggio 1994 al 10 novembre 1994. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 26 ottobre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chizzola, con sede in Rovereto (Trento) e unita' in Rovereto (Trento), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 aprile 1994 al 30 settembre 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 ottobre 1994 al 31 marzo 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 26 ottobre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mr. Fop, con sede in Napoli e unita' in Nola presso Cis di Nola (Napoli), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 14 giugno 1994 al 13 dicembre 1994. La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 26 ottobre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa Confezioni Styl Coop., con sede in Casoli di Atri (Teramo) e unita' in Casoli di Atri (Teramo), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' ulteriormente prorogata dal 5 ottobre 1994 al 4 aprile 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.